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pacchetto-ortofloro-plus Acquisto di alimenti in azienda agricola: serve il Green Pass dal 1° febbraio?

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con il nuovo d.p.c.m., firmato in data 21 gennaio 2022, sono state individuate le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del green pass. le disposizioni contenute nel decreto avranno efficacia dal 1° febbraio 2022 e il rispetto delle misure sarà assicurato dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione. in particolare, stando al tenore letterale della norma, non è richiesto il possesso del green pass per accedere ai servizi e alle attività che si svolgono, in locali al chiuso, nei seguenti ambiti:. alimentare e prima necessità;. sanitario;. veterinario;. di giustizia;. di sicurezza personale. alla luce di ciò occorre chiarire, e ci si suspica che le precisazioni arrivino dal governo, se le aziende agricole, che nei propri punti vendita distribuiscono prodotti alimentari, debbono richiedere la certificazione verde alla clientela. il dubbio nasce dall’elenco contenuto nell’allegato al decreto in cui vengono esposte le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali è consentito l’accesso senza green pass e, precisamente:. commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;. commercio al dettaglio di prodotti surgelati;. commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;. commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;. commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;. commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);. commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;. commercio al dettaglio di materiale per ottica;. commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. il punto i del suddetto elenco permette di accedere senza certificazione verde ai locali in cui si svolge commercio al dettaglio, qualora gli esercizi siano specializzati e non specializzati, con prevalenza di prodotti alimentari e bevande. considerando che la vendita diretta di prodotti agricoli non soggiace alle regole commerciali, molti operatori del settore hanno ritenuto che il loro punto vendita non rientrasse nel suddetto elenco, vedendosi costretti a richiedere il green pass ai clienti. tale dubbio è stato alimentato anche dal fatto che, in altri precedenti disposizioni con le quali è stata limitata la mobilità delle persone, le attività agricole sono state sempre espressamente citate tra quelle escluse dai provvedimenti restrittivi. lo spirito della norma, a nostro parere, è quello di consentire ai cittadini di poter acquistare, anche senza possesso della certificazione verde, beni di prima necessità (tra cui i beni alimentari) in qualsiasi negozio o punto vendita che vende qualsiasi tipo di alimento. pertanto, riteniamo che anche gli agricoltori che vendono nei propri punti vendita alimenti siano esclusi dall’obbligo di richiesta del green pass ai clienti. non altrettanto riteniamo possa valere per le attività che prevedono la vendita di soli altri prodotti, diversi da quelli alimentari, come ad esempio le attività dei garden. ©riproduzione riservata
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