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pacchetto-ortofloro-plus La tariffa forfettaria annua per i controlli sulla sicurezza alimentare

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dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il d.lgs. n. 32/2021 che, oltre ad abrogare il previgente d.lgs. n. 194/2008, modifica il sistema di finanziamento dei controlli ufficiali sanitari e delle altre attività eseguite dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. i controlli ufficiali, condotti dal dipartimento di sanità pubblica, riguardano gli alimenti e la sicurezza alimentare, i materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con gli alimenti (moca), i mangimi, la salute e il benessere degli animali, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari. l’art. 1, comma 6, d.lgs. n. 32/2021, accorda l’esenzione dal pagamento della tariffa richiesta per l’esecuzione dei controlli a favore:. degli enti del terzo settore;. delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della protezione civile. il successivo comma 7 del medesimo art. 6, d.lgs. n. 32/2021, prevede che gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all’art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 32/2021, siano soggetti alla tariffa esclusivamente per:. la registrazione di cui all’art. 6, comma 13, d.lgs. n. 32/2021;. il riconoscimento di cui agli artt. 4 e 6, comma 13, d.lgs. n. 32/2021;. i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività su richiesta di cui all’art. 9, d.lgs. n. 32/2021;. le autorizzazioni di cui all’art. 6, comma 15, d.lgs. n. 32/2021. in relazione agli operatori del settore alimentare (osa), è previsto che l’azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella a, d.lgs. n. 32/2021, che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applichi le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio. a tal fine, gli osa che hanno iniziato l’attività prima del 1° luglio 2021 e le cui attività sono ricomprese nell’allegato 2, sezione 6, tabella a, d.lgs. n. 32/2021, sono tenuti, entro il prossimo 31 gennaio 2022, a trasmettere a mezzo pec ai servizi territoriali competenti del dipartimento di sanità pubblica, una dichiarazione sostitutiva attestante l’appartenenza o meno alle categorie dei soggetti tenuti a corrispondere la tariffa forfettaria (link a autocertificazione). l’autocertificazione deve essere inviata anche dai soggetti che ritengono di essere esclusi dall’obbligo di pagamento (nel documento deve essere dichiarato il motivo di esclusione). in conclusione si evidenzia che alcune associazioni di categoria hanno presentato al ministero della sanità un’istanza per richiedere l’esenzione degli imprenditori agricoli dal pagamento della tariffa forfettaria annua per i controlli sulla sicurezza alimentare (come peraltro previsto dal previgente d.lgs. n. 158/2012). ©riproduzione riservata
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