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L’art. 1, comma 520, Legge n. 234/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2022”, ha prorogato anche per l’anno 2022 l’esonero contributivo riconosciuto agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e ai Coltivatori Diretti di età inferiore ai 40 anni.
In particolare, con la modifica dell’art. 1, comma 503, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, l’esonero contributivo già riconosciuto nelle annualità 2020 e 2021 è stato esteso fino al 31 dicembre 2022.
L’esonero dalla contribuzione previdenziale è destinato ai Coltivatori Diretti e agli Imprenditori Agricoli Professionali che non abbiano compiuto i 40 anni di età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale, ed opera in relazione alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate nel corso del 2022.
L’agevolazione consiste nell’esonero del 100%, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dal versamento:
Permane, invece, l’obbligo di versamento del contributo di maternità e dei premi INAIL (che, si ricorda, sono dovuti dai soli Coltivatori Diretti).
Il beneficio in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, è dunque applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.
La fruizione dell’agevolazione è subordinata al regolare adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Da ultimo si ricorda che per beneficiare dell’agevolazione è richiesta la presentazione di un’apposita istanza telematica, il cui modello sarà presto approvato dall’INPS.