sulla gazzetta ufficiale del 5 aprile 2022, n. 80, è stata pubblicata l’ordinanza n. 1/2022 del commissario straordinario alla peste suina africana nominato lo scorso 25 febbraio dal consiglio dei ministri. l’intervento disposto dal commissario opera in più direttrici:. misure di controllo delle zone infette ossia soggette a “restrizione ii” (ai sensi del regolamento ue 2021/605) in relazione ai suini selvatici che a quelli domestici;. misure di controllo nei comuni della zona soggetta a “restrizione i”:. misure di controllo sull’intero territorio nazionale;. verifica delle misure adottate;. gestione dei flussi informativi. il ministero della salute, con decreto dirigenziale n. 583/2022 e s.m., ha delimitato la zona infetta da psa, corrispondente alla zona soggetta a “restrizione ii” di cui all’allegato i del regolamento di esecuzione ue n. 2021/605. l’ordinanza 1/2022 ribadisce che le regioni i cui territori comprendono le aree soggette a “restrizione ii” devono attuare apposite misure. in particolare per i suini selvatici, le regioni devono:. affiggere apposita segnaletica di accesso in zona infetta su ogni strada di ingresso in tale zona, intorno ai centri abitati, paesi e città, nonché ad ogni carrabile che possa condurre alla zona infetta;. allestire appositi sistemi di cattura e abbattimento dei suini selvatici, previa verifica della presenza dell’infezione da psa e distruzione delle carcasse seguendo i protocolli di biosicurezza;. rafforzare le barriere fisiche a ridosso dei rami autostradali dall’a26 e a7 e costruzione di una seconda barriera artificiale parallela a dette autostrade;. verificare il rispetto di divieto di attività venatoria e delle altre attività definite con l’ordinanza del 13 gennaio 2022;. organizzare attività di ricerca delle carcasse;. mettere a punto la procedura di gestione e campionamento di tutte le carcasse;. verificare il rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, fatta salva l’attività di depopolamento a mezzo dell’utilizzo di esche;. scoraggiare l’ingresso dei suini selvatici nei centri abitati attraverso una corretta gestione dei rifiuti o altre fonti di cibo;. vietare la movimentazione al di fuori dei territori infetti di prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto dai suini selvatici cacciati;. informare i centri di recupero degli animali selvatici;. definire le modalità per lo svolgimento delle attività all’aperto. per i suini allevati o comunque detenuti, inclusi i cinghiali, alle regioni vengono affidati i seguenti compiti:. ultimare il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini e cinghiali con aggiornamento immediato della bdn;. completare entro il 20 aprile 2022 la macellazione dei suini e cinghiali detenuti all’interno di tutti gli allevamenti (sono esclusi gli allevamenti non destinati alla produzione di alimenti). trascorsi sei mesi le regioni potranno, in funzione dei monitoraggi, disporre il ripopolamento degli allevamenti. qualora non fosse possibile procedere al predetto abbattimento entro il 20 aprile, le regioni dovranno attuare quanto disposto dagli articoli 61 e 70 del regolamento ue 2016/429;. effettuare il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti;. informare i detentori che, qualora sia necessario effettuare dei trattamenti terapeutici sui suini, essi dovranno darne comunicazione ad un veterinario libero professionista il quale dovrà valutare l’opportunità di effettuare un esame virologico preventivo;. disporre il divieto di movimentazione dei suini dalla zona infetta, fatta eccezione per le movimentazioni finalizzate alla macellazione nell’ambito della zona infetta;. disporre il divieto di movimentazione di partite di materiale germinale, di sottoprodotti di origine animale, di partite di carni fresche o prodotti a base di carne derivanti da animali detenuti nelle zone infette. eventuali deroghe alla movimentazione dovranno essere approvate dal commissario straordinario. ©riproduzione riservata