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L’articolo 12-bis del Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022, convertito nella Legge n. 34 del 27 aprile 2022, con l’intento di semplificare il processo produttivo degli impianti di produzione di biogas e biometano, ha ampliato la gamma di prodotti utilizzabili per la loro alimentazione.
In particolare, viene specificato che i sottoprodotti elencati ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al Decreto Ministeriale 23 giugno 2016, riguardanti rispettivamente i “sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale” e i “sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali”, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano.
Pertanto, ora avremo che gli impianti di cui sopra potranno essere alimentati da:
In aggiunta a quanto sopra, tali sottoprodotti si intendono compresi nella definizione di “residui dell’attività agroalimentare” (articolo 3, comma 1 lettera i) del Decreto MIPAAF del 25 febbraio 2016) qualora, a seguito dei processi di lavorazione cui sono sottoposti, non vengano rilasciate sostanze chimiche conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006.
Pertanto, le condizioni da rispettare per procedere senza problemi all’immissione di tali elementi negli impianti di produzione di energia di cui all’oggetto saranno che:
Ricordiamo che per sottoprodotto si intende ciò che viene originato da un processo di produzione orientato all’ottenimento di un prodotto diverso e che può essere utilizzato, senza ulteriore trattamento, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione.
Precisiamo che la disposizione in commento non interviene a modificare le regole riguardanti l’incentivazione alla realizzazione degli impianti di cui al comma 954 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 né quelle, in materia tributaria, di cui al comma 423 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005.
Conseguentemente, fino all’approvazione del prossimo Decreto sull’incentivazione, continueranno ad essere ammessi all’agevolazione solo “gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici”.
Relativamente all’aspetto tributario la disposizione sopra citata prevede che sarà qualificato come reddito agrario solamente quella parte dei corrispettivi derivanti dalla produzione dei primi 2.400.000 kWh, mentre la parte eccedente tale produzione sarà tassata forfettariamente al 25% qualora l’impianto risulti alimentato prevalentemente dai prodotti ottenuti dall’azienda agricola.