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pacchetto-ortofloro-plus Per alimentare gli impianti a biogas e biomasse aumentano i sottoprodotti utilizzabili

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l’articolo 12-bis del decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022, convertito nella legge n. 34 del 27 aprile 2022, con l’intento di semplificare il processo produttivo degli impianti di produzione di biogas e biometano, ha ampliato la gamma di prodotti utilizzabili per la loro alimentazione. in particolare, viene specificato che i sottoprodotti elencati ai punti 2 e 3 della tabella 1.a dell’allegato 1 al decreto ministeriale 23 giugno 2016, riguardanti rispettivamente i “sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale” e i “sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali”, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano. pertanto, ora avremo che gli impianti di cui sopra potranno essere alimentati da:. effluenti zootecnici;. paglia;. pula;. stocchi;. fieni e trucioli da lettiera;. residui di campo delle aziende agricole;. sottoprodotti derivati dall’espianto;. sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;. sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;. potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato;. sottoprodotti della trasformazione del pomodoro quali buccette, semini, bacche fuori misura;. sottoprodotti della trasformazione delle olive quali sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione; è consentito anche l’uso della sansa nella sola regione sardegna o qualora la sansa fornita all’impianto di produzione elettrica provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal più vicino sansificio. il ricorrere di tale ultima condizione è dichiarato dal produttore di energia elettrica all’atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di analogo impegno da rinnovare annualmente; in fase di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica;. sottoprodotti della trasformazione dell’uva quali vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;. sottoprodotti della trasformazione della frutta derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;. sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;. sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero quali borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, soppressate fresche, soppressate insilate;. sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone quali farinaccio, pula, lolla;. sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali quali farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;. pannello di spremitura di alga;. sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;. sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria quali sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;. sottoprodotti della torrefazione del caffè;. sottoprodotti della lavorazione della birra;. sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi quali pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali. in aggiunta a quanto sopra, tali sottoprodotti si intendono compresi nella definizione di “residui dell’attività agroalimentare” (articolo 3, comma 1 lettera i) del decreto mipaaf del 25 febbraio 2016) qualora, a seguito dei processi di lavorazione cui sono sottoposti, non vengano rilasciate sostanze chimiche conformemente al regolamento (ce) n. 1907/2006. pertanto, le condizioni da rispettare per procedere senza problemi all’immissione di tali elementi negli impianti di produzione di energia di cui all’oggetto saranno che:. gli elementi dovranno essere ricompresi nella definizione di sottoprodotto fornita dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006;. l’utilizzo del digestato deve rispettare le regole richiamate dal decreto mipaaf del 25 febbraio 2016 (criteri e norme tecniche per il corretto utilizzo agronomico degli effluenti). ricordiamo che per sottoprodotto si intende ciò che viene originato da un processo di produzione orientato all’ottenimento di un prodotto diverso e che può essere utilizzato, senza ulteriore trattamento, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione. aspetti finanziari e fiscali. precisiamo che la disposizione in commento non interviene a modificare le regole riguardanti l’incentivazione alla realizzazione degli impianti di cui al comma 954 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 né quelle, in materia tributaria, di cui al comma 423 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. conseguentemente, fino all’approvazione del prossimo decreto sull’incentivazione, continueranno ad essere ammessi all’agevolazione solo “gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kw e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici”. relativamente all’aspetto tributario la disposizione sopra citata prevede che sarà qualificato come reddito agrario solamente quella parte dei corrispettivi derivanti dalla produzione dei primi 2.400.000 kwh, mentre la parte eccedente tale produzione sarà tassata forfettariamente al 25% qualora l’impianto risulti alimentato prevalentemente dai prodotti ottenuti dall’azienda agricola. ©riproduzione riservata
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