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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, in vigore dal 18 maggio 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Esaminiamo di seguito, per brevi flash, le principali novità apportate dal provvedimento; seguiranno approfondimenti in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
L’art. 1, D.L. n. 50/2022, dispone l’estensione al terzo trimestre 2022 del bonus sociale elettricità e gas destinato alle famiglie a basso reddito, già previsto per il primo trimestre 2022 dalla Legge di Bilancio 2022 e, per il secondo trimestre, dall’art. 3, D.L. n. 17/2022. L’effettivo importo del bonus sarà determinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con un’apposita delibera da adottare entro il prossimo 30 giugno.
Sul punto, si ricorda che l’art. 6, D.L. n. 21/2022, ha innalzato da 8.256 euro a 12.000 euro, nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, la soglia ISEE richiesta ai fini dell’applicazione dei bonus sociali. In relazione alle modalità di erogazione del contributo è previsto che qualora le bollette di luce e gas siano state già pagate, l’importo eccedente sia compensato nelle fatture successive. Se la compensazione è impossibile, l’importo spettante è invece rimborsato, automaticamente, entro il 31 dicembre 2022. Qualora, invece, il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo delle bollette sarà rideterminato con applicazione del bonus.
L’art. 2, D.L. n. 50/2022, dispone il rafforzamento dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale.
In relazione al credito di imposta riconosciuto alle imprese non energivore di cui all’art. 3, D.L. n. 21/2022, è previsto l’incremento della relativa aliquota dal 12% al 15%. Il beneficio, si ricorda, può essere fruito dalle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, relativamente alle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, a condizione che sia registrato un incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Relativamente al credito di imposta riconosciuto alle imprese non gasivore di cui all’art. 4, D.L. n. 21/2022, è previsto l’incremento della relativa aliquota dal 20% al 25%. Il beneficio, si ricorda, è riconosciuto sulle spese sostenute per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
In relazione al credito di imposta per le imprese gasivore di cui all’art. 5, D.L. n. 17/2022, è previsto l’incremento della relativa aliquota dal 20% al 25%. Il credito di imposta è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall' aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, l’art. 3, D.L. n. 50/2022, istituisce un credito di imposta a favore delle imprese:
Il beneficio è riconosciuto in misura pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria EURO 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell’attività di autotrasporto, al netto dell’IVA.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contribuiti. Non si applicano i limiti alla compensazione di cui agli artt. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, e 34, Legge n. 388/2000.
Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il credito d'imposta, infine, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
L’art. 4, D.L. n. 50/2022, prevede il riconoscimento, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il credito d’imposta è erogato a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi (lo stesso, in particolare, deve essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022), senza che trovino applicazione i limiti di cui agli artt. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, e 34, Legge n. 388/2000.
Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il credito d'imposta, infine, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il bonus maturato dalle imprese beneficiarie può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta, tuttavia, salva la possibilità di ulteriori due cessioni, effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.
L’art. 6, comma 1, lett. a), D.L. n. 50/2022, dispone un sostanziale ampliamento delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. È previsto, in particolare, l’inserimento tra le aree idonee di quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.
La successiva lett. b), comma 1, dell’art. 6, D.L. n. 50/2022, dispone la semplificazione delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee. È previsto, in particolare, che le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, disciplinate dall’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 199/2021, si applichino anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.
Infine, l’art. 7, D.L. n. 50/2022, dispone che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscano, ad ogni effetto, il provvedimento di VIA.
Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, l’art. 7, D.L. n. 50/2022, prevede che nell’applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale sia consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È poi consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
La disposizione è applicabile anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR. L’efficacia delle nuove disposizioni è, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
L’art. 14, comma 1, lett. a), D.L. n. 50/2022, prevede che per gli interventi di cui all’art. 121, comma 9, lett. b), D.L. n. 34/2000, effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari, la detrazione del 110% competa anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (ai fini del computo della percentuale del 30% rilevano anche i lavori non agevolati dal superbonus).
L’art. 14, comma 1, lett. b), D.L. n. 50/2022, modifica nuovamente la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi. È previsto, in particolare, che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possano sempre effettuare cessioni a favore di clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Al fine di consentire alle imprese di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica di Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione Europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Bielorussia, l’art. 15, D.L. n. 50/2022, prevede che SACE Spa sia autorizzata a concedere garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subìto rincari per effetto dell’attuale crisi internazionale.
Le garanzie sono rilasciate per finanziamenti di durata non superiore a sei anni (con la possibilità di fruire di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi) e di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi (qualora l'impresa abbia avviato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve essere considerato il fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. Le imprese beneficiare devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.
Il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del volume di fatturato, ossia:
Per i finanziamenti di durata fino a sei anni, il costo della garanzia è pari a:
Per i finanziamenti fino a otto anni, infine, il premio sarà determinato in conformità alla decisione adottata dalla Commissione Europea. L'efficacia di tale previsione è, infatti, subordinata all'approvazione della Commissione Europea.
In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’art. 16, D.L. n. 50/2022, dispone il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI.
In particolare, previa approvazione della Commissione Europea, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) e fino al 31 dicembre 2022, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del Fondo PMI può arrivare sino al 90%.
La garanzia è concessa entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi (qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, occorre far riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti quello di richiesta di finanziamento; la garanzia è concessa a titolo gratuito a favore delle imprese, localizzate in Italia, che operano in uno o più dei 26 settori indicati dall’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.
L’art. 18, D.L. n. 50/2022, istituisce nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, con una dotazione di risorse pari a 130 milioni di euro.
I contributi sono riconosciuti a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.
Per beneficiare del contributo, inoltre, le imprese, devono aver subìto:
L’importo del contributo a fondo perduto, che non può essere comunque superiore a 400.000 euro per ciascun singolo beneficiario, è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del Decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.
Le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande e le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, sono demandate ad un apposito Provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’art. 19, D.L. n. 50/2022, incrementa di 20 milioni di euro la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 1, comma 128, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021.
L’art. 20, D.L. n. 50/2022, prevede che ISMEA, previa autorizzazione della Commissione Europea, possa concedere una garanzia diretta del 100% su nuovi finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, a favore delle PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022.
Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedono un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (comunque non superiore a 35.000 euro).
I finanziamenti devono avere una durata fino a centoventi mesi con inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall’erogazione.
L’art. 21, D.L. n. 50/2022, rafforza il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali Industria 4.0 di cui all’allegato B, Legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In particolare, la misura del credito d’imposta prevista dall’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, per gli investimenti effettuati nel 2022, è elevata dal 20% al 50%.
L’art. 22, D.L. n. 50/2022, interviene, rafforzandola, sulla disciplina del bonus formazione 4.0. è previsto, in particolare, che le aliquote del credito d'imposta riconosciuto sulle spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese siano aumentate:
a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati da un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto.
Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del Decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.
L’art. 29, D.L. n. 50/2022, prevede la possibilità di concedere finanziamenti agevolati a valere sul fondo per l’internazionalizzazione gestito da Simest, per fronteggiare le difficoltà o i rincari degli approvvigionamenti determinatesi a seguito della crisi in Ucraina.
Una quota dell’intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto.
La misura, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, è applicabile sino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità che saranno definite da una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.
Gli artt. 31 e 32, D.L. n. 50/2022, istituiscono un bonus di 200 euro, erogato una tantum, destinato a pensionati e lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 35.000 euro, disoccupati, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici.
L’art. 33, D.L. n. 50/2022, dispone poi che l’indennità sia riconosciuta anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti. A tal fine è istituito un fondo da 500 milioni di euro. L’importo e le modalità di concessione dell’aiuto saranno definiti da un apposito Decreto Ministeriale.
L’art. 35, D.L. n. 50/2022, istituisce un bonus per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, cui sono attribuite risorse per complessivi 79 milioni di euro.
Il bonus è riservato alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
Il buono, utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto Decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% delle spese e non può, comunque, superare l’importo di 60 euro.
Infine, l’art. 37, D.L. n. 50/2022, incrementa di 100 milioni di euro il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla Legge n. 431/1998.