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Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Ministro della Transizione Ecologica, con cui sono definiti i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali della specie suina, al fine del contenimento della diffusione della Peste Suina Africana (PSA).
Il D.M. 28 giugno 2022 prevede un termine di dodici mesi, per gli operatori responsabili di allevamenti e stalle di transito già registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’Anagrafe zootecnica, per adeguarsi alle nuove misure di biosicurezza, contenute nell’allegato del citato Decreto.
La deroga di dodici mesi non si applica agli operatori responsabili di allevamenti registrati nella BDN, siti all'interno di zone di restrizione per PSA, che proseguono l'attività di allevamento qualora consentita dall'autorità competente.
Per gli operatori che registrano i propri stabilimenti in BDN dall'entrata in vigore del Decreto è richiesto l’immediato rispetto di tutte le misure di biosicurezza prescritte.
Il Decreto dispone misure di biosicurezza distinte in misure di protezione strutturali e misure di gestione, con requisiti aggiuntivi specifici per gli allevamenti da riproduzione.
Inoltre, viene definita la procedura per la pulizia e disinfezione delle strutture (art. 5 e allegato).
L’allegato al Decreto definisce i requisiti di biosicurezza per:
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, fatta salva la possibilità di controlli rafforzati nelle zone interessate da emergenze epidemiche, predispongono annualmente un programma di verifiche dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti suini, stratificato secondo la prevalenza dei diversi orientamenti produttivi esistenti sul proprio territorio.
Per il primo anno il programma deve comprendere almeno l'1% del totale delle aziende, in un numero di allevamenti rappresentativo, stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali (non commerciali o familiari, da riproduzione, da ingrasso) e in aggiunta almeno un terzo degli allevamenti semibradi aperti con capi.
Per gli anni successivi la numerosità minima del campione sarà concordata con le Regioni sulla base del livello di allerta, della categorizzazione del rischio delle aziende e dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza, e sarà comunicata tramite circolare della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) del Ministero della Salute.
L'individuazione del campione di allevamenti viene effettuata attraverso il sistema ClassyFarm.it, anche in base al livello di biosicurezza ottenuto, dando precedenza agli allevamenti che non hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema. Fra gli ulteriori criteri potrà essere considerato anche il livello di consumo dei farmaci veterinari in azienda rispetto alla mediana regionale.