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Il c.d. “Decreto Aiuti-quater”, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede l’aumento a 5.000 euro, con effetto dal 1° gennaio 2023, del limite per i trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante tra soggetti diversi. In attesa dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, di seguito, ne anticipiamo i contenuti.
Il Consiglio dei Ministri, tenutosi nella giornata di giovedì 10 novembre 2022, ha approvato il c.d. “Decreto Aiuti-quater”, contenente, oltre alle misure contro il caro energia, anche l’aumento del limite al trasferimento di denaro contante dall’attuale soglia di 2.000 euro a 5.000 euro.
In particolare, con la modifica dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, il tetto massimo per il trasferimento del contante passerà dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) a 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).
Come sopra anticipato, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023, troverà applicazione il nuovo limite di 4.999,99 euro al trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e giuridiche).
PERIODO DI RIFERIMENTO |
SOGLIA TRASFERIMENTO CONTANTE |
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 |
20.000.000 lire |
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 |
12.500 euro |
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 |
5.000 euro |
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 |
12.500 euro |
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 |
5.000 euro |
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 |
2.500 euro |
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015 |
1.000 euro |
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 |
3.000 euro |
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 |
2.000 euro |
Dal 1° gennaio 2023 |
5.000 euro |
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai limiti dettati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, trova applicazione anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati (ossia, con trasferimenti di denaro singolarmente inferiori alla soglia effettuati in momenti diversi, ma in un circoscritto periodo temporale di sette giorni).
Come chiarito dalle FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non sussiste alcuna violazione se il trasferimento complessivamente oltre soglia discenda da più operazioni distinte (come, ad esempio, nel caso di singoli pagamenti effettuati presso le singole casse di diversi settori merceologici nei magazzini cash and carry) oppure quando la pluralità di pagamenti è connaturata all’operazione stessa (come per i contratti di somministrazione) o è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (come, ad esempio, in caso di pagamento a rate).
I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Sono, tuttavia, considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione Finanziaria di verificare nel concreto la natura dell’operazione, i versamenti ed i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni afferenti il pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti) ed i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.
Ai trasferimenti di denaro contante effettuati in violazione delle disposizioni in esame è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, di cui all’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.
Qualora la violazione riguardi importi superiori a 250.000 euro, l’art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007, prevede che la sanzione sia quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
È, tuttavia, ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta a un terzo, qualora il destinatario del decreto sanzionatorio non ne abbia già fatto richiesta nei cinque anni precedenti.
In vigenza della soglia di 2.000 euro, per esigenze di coerenza sistematica, l’art. 63, comma 1-ter, D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto che alle violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale fosse fissato nella misura di 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il minimo edittale è stato fissato a 1.000 euro.
In mancanza di modifiche di tale norma, si ritiene che anche per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2023, stante la nuova soglia di 5.000 euro, continui a trovare applicazione il minimo edittale di 1.000 euro.
Da ultimo si ricorda che la nuova soglia di 5.000 euro si riflette sull’obbligo, posto in capo ai professionisti, di comunicare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.
In relazione all’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro resta confermato il passaggio alla soglia di 3.000 euro dal 1° gennaio 2023 (l’attuale soglia di 2.000 euro troverà dunque applicazione fino al prossimo 31 dicembre 2022).
Resterà poi confermato a 999,99 euro il limite di utilizzo di denaro contante per il servizio di rimessa di denaro (c.d. money transfer).
Immutato anche il limite di 15.000 euro per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi collegate al turismo, effettuato da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/1972 e le agenzie di viaggio e turismo.