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Al fine di aumentare il potere di acquisto delle famiglie nell’attuale scenario di crisi economica, l’art. 15 del D.D.L. Bilancio 2023 prevede la riduzione, per il solo anno 2023, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, fermo restando il limite individuale annuo pari a 3.000 euro.
Non si registrano, invece, modifiche all’impianto normativo dei premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti.
Come noto, l’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015, disciplina il regime di tassazione agevolata dei premi di risultato di ammontare variabile, misurabili e verificabili in base ai criteri definiti dal D.M. 25 marzo 2016, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
La tassazione agevolata è applicabile, oltre che ai premi di risultato, anche alle somme erogate ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
I premi di risultato in denaro, inoltre, possono essere convertiti, in tutto o in parte, da prestazioni di welfare integrativo, ossia in somme, beni e servizi di cui ai commi 2, 3 ultimo periodo e 4 dell'art. 51, TUIR. La conversione del premio determina la totale non imponibilità ai fini fiscali per il lavoratore e la conseguente non imponibilità, ai fini contributivi, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è applicabile ai titolari di reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore, nell’anno precedente, a 80.000 euro, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi annui.
Le somme assoggettate all’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non rilevano ai fini della determinazione delle relative detrazioni.
Ai datori di lavoro che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità definite dal D.M. 25 marzo 2016, è poi riconosciuto uno sgravio di venti punti percentuali del contributo pensionistico IVS a loro carico, entro una base imponibile non superiore a 800 euro (dei complessivi 3.000 euro detassabili). Sulla medesima quota, inoltre, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
La tassazione agevolata dei premi di risultato è applicabile a condizione che l’erogazione delle relative somme avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, ossia:
che definiscano criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici, o di altro genere, appositamente individuati.
L’accesso ai benefici contributivi e fiscali, connessi alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali, è subordinato alla condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Il deposito deve essere effettuato entro trenta giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, allegando una dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni di cui al D.M. 25 marzo 2016, redatta secondo il modello allegato al decreto.
Con Circolare n. 28/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’espresso riferimento normativo ai contratti aziendali o territoriali, esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro, o di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Con la successiva Circolare n. 5/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che in assenza di Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA e RSU), l’impresa può recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, quindi, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.
Qualora, invece, non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’impresa può adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito, non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro intercorrenti tra l’impresa e i dipendenti.
Su tale consolidato impianto normativo interviene ora il D.D.L. Bilancio 2023 che, al fine di ridurre il cuneo fiscale e aumentare il potere di acquisto delle famiglie, prevede, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015, dal 10% al 5%.
L’aliquota ridotta del 5% troverà, tuttavia, applicazione, limitatamente ai premi di risultato erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.