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Il Commissario straordinario alla Peste Suina Africana ha disposto una nuova Ordinanza con la quale proroga fino al prossimo 31 marzo le previsioni recate dall’art. 3, comma 1, lett. b), punti ii. e iii. dell’Ordinanza n. 4 del 28 giugno 2022.
Ricordiamo che con l’Ordinanza n. 4 dello scorso 28 giugno sono state definite le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere adottate nelle zone istituite in conformità al Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 ed al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605.
Attualmente, in Italia i focolai di PSA sono stati rinvenuti in Piemonte, Liguria e Lazio.
Come anticipato, con l’Ordinanza n. 5 del 27 dicembre 2022 vengono prorogate le misure contenute nell’art. 3, comma 1, lett. b), punti ii. e iii della precedente Ordinanza. Pertanto, nella zona infetta istituita in conformità agli artt. 63, par. 2, 64 e 65, Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e nella zona di restrizione, Parte II, di cui all’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorità competenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, sono tenute ad attuare quanto segue: