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Andrea Cristaldini
pacchetto-ortofloro-plus Regolamento delegato (UE) 2023/207: modifiche apportate al modello di Certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica

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la commissione europea ha adottato il regolamento delegato che apporta modifiche per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica. com’è noto, prima dell’entrata in applicazione del nuovo reg. (ue) 848/2018[1] (1° gennaio 2022), i documenti indispensabili agli operatori biologici per essere certificati e per commercializzare i propri prodotti come biologici erano essenzialmente due:. il documento giustificativo(art. 29 reg. (ce) 834/2007 - art. 6, allegato vi del d.m. n. 18321/2012);. il certificato di conformità(art. 29 reg. (ce) 834/2007 - art. 7, allegato vii del d.m. n. 18321/2012). una delle novità introdotte con il nuovo regolamentosul biologico è stata l’unicità de certificato (art. 35, par. 1, del reg. (ue) n. 2018/848), che riporta le informazioni presenti nei precedenti due documenti sopra citati. nell’allegato vi del reg. ue n. 2018/848, sono riportate le informazioni che devono necessariamente essere presenti nel nuovo certificato, di seguito elencate:. numero identificativo del documento;. indicazione se si tratta di un operatore o di un gruppo di operatori;. nome e indirizzo dell’operatore o del gruppo di operatori;. attività svolta (produzione, preparazione, distribuzione, magazzinaggio, importazione, esportazione, immissione sul mercato);. nome, indirizzo e codice identificativo dell’organismo di controllo prescelto;. categorie di prodotti e metodo di produzione (esclusivamente biologico, misto biologico/non biologico, in conversione);. elenco dei membri del gruppo di operatori (solo nel caso di certificazione di gruppo). come anticipato, con il regolamento delegato (ue) 2023/207 della commissione del 24 novembre 2022 sono state apportate notifiche per quanto riguarda il nuovo modello di certificato introdotto dal 1° gennaio 2022. si ricorda infine l’obbligatorietà da parte degli odc di rilascio del certificato in formato elettronico agli operatori o ai gruppi di operatori nel sistema informativo comunitario traces (trade control and export system) a far data dal 1° gennaio 2023. la piattaforma informatica traces consente la firma digitale del certificato tramite l’apposizione di un sigillo elettronico qualificato. per tale ragione è stato opportuno includere un riferimento al sigillo elettronico qualificato nella parte corrispondente del certificato e modificare di conseguenza il reg. (ue) 848/2018. il regolamento entrerà in vigore a partire dal 21 febbraio 2023. [1] regolamento (ue) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (ce) n. 834/2007 del consiglio. andrea cristaldini ©riproduzione riservata
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