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La Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato che apporta modifiche per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica.
Com’è noto, prima dell’entrata in applicazione del nuovo Reg. (UE) 848/2018[1] (1° gennaio 2022), i documenti indispensabili agli operatori biologici per essere certificati e per commercializzare i propri prodotti come biologici erano essenzialmente due:
Una delle novità introdotte con il nuovo Regolamento sul biologico è stata l’unicità de Certificato (art. 35, par. 1, del Reg. (UE) n. 2018/848), che riporta le informazioni presenti nei precedenti due documenti sopra citati.
Nell’allegato VI del Reg. UE n. 2018/848, sono riportate le informazioni che devono necessariamente essere presenti nel nuovo Certificato, di seguito elencate:
Come anticipato, con il Regolamento delegato (UE) 2023/207 della commissione del 24 novembre 2022 sono state apportate notifiche per quanto riguarda il nuovo modello di Certificato introdotto dal 1° gennaio 2022.
Si ricorda infine l’obbligatorietà da parte degli OdC di rilascio del Certificato in formato elettronico agli operatori o ai gruppi di operatori nel sistema informativo comunitario TRACES (Trade Control and Export System) a far data dal 1° gennaio 2023.
La piattaforma informatica TRACES consente la firma digitale del Certificato tramite l’apposizione di un sigillo elettronico qualificato. Per tale ragione è stato opportuno includere un riferimento al sigillo elettronico qualificato nella parte corrispondente del certificato e modificare di conseguenza il Reg. (UE) 848/2018.
Il regolamento entrerà in vigore a partire dal 21 febbraio 2023.
[1] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.