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Andrea Cristaldini
pacchetto-ortofloro-plus Importazioni di prodotti biologici: linee guida della Commissione sui controlli rinforzati

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in materia di importazione di prodotti biologici da paesi terzi all’unione europea, la commissione ha recentemente pubblicato un documento di lavoro, volto a stabilire la frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica, determinata in base alla valutazione della probabilità di non conformità, così come stabilito dal regolamento (ue) 2018/848.[1]. tale documento è da considerarsi come una linea guida in materia di controlli rinforzati nel regime di importazione di prodotti biologici, ed è applicabile dal 1° gennaio 2023 fino a fine anno. misure supplementari per paese terzo e tipologia di prodotto. le autorità competenti degli stati membri devono applicare delle percentuali di campionamento supplementari che vanno da un minimo del 10% ad un massimo del 20% a seconda del paese e dalla tipologia di prodotti interessati, così come di seguito riportato:. paese. prodotto. percentuali di campionamento. cina. zenzero. 10%. zucca (semi). 10%. soia (semi, dolci, farine, espulsori ecc.). 10%. tè. 20%. india. soia (semi, dolci, farine, espulsori ecc.). 10%. curcuma/curcumina. 20%. paraguay. semi di chia. 10%. perù. quinoa. 10%. sierra leone. cacao. 10%. in aggiunta, gli stati membri dovrebbero effettuare ulteriori controlli sulla base della propria valutazione del rischio. tracciabilità, identificazione delle partite importate e controllo della documentazione. le autorità competenti degli stati membri devono identificare tutte le partite di alimenti e mangimi importati da paesi extra-ue. in particolare, per ogni partita di prodotto importato, l'importatore notifica preventivamente l'arrivo della merce al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica (art. 3, reg. (ue) 2021/2307[2]). il controllo che deve essere posto in essere al punto di immissione in libera pratica o al posto di controllo di frontiera riguarda la verifica delle seguenti tipologie di documentazioni:. certificato di ispezione (coi);. dichiarazioni doganali;. documenti commerciali e di trasporto;. rapporto di campionamento introdotto in traces[3] che accompagna il certificato di ispezione. campionamento e analisi. deve essere prelevato almeno un campione rappresentativo al punto di immissione in libera pratica o al posto di controllo frontaliero, a seconda dei casi. il campionamento deve essere effettuato utilizzando le procedure descritte nel regolamento (ue) n. 691/2013[4] e nella direttiva 2002/63/ce[5] della commissione. l'analisi dei campioni per la presenza di sostanze non autorizzate deve essere condotta in un laboratorio accreditato per i metodi analitici utilizzati. è necessario ricercare tutte le sostanze non autorizzate pertinenti, compreso l’ossido di etilene, e utilizzare i metodi analitici più appropriati per la rilevazione di ciascuna sostanza. per ogni campione prelevato ed analizzato deve essere compilato il verbale di campionamento, il quale deve necessariamente contenere l'identificazione della partita (numero di lotto e numero del coi). nel caso in cui vengano rilevati casi di non conformità sospetti o accertati, viene avviata un'indagine e viene effettuata una notifica nel sistema d'informazione sull'agricoltura biologica (ofis) (art. 7, reg. (ue) 2021/2307). [1] regolamento (ue) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (ce) n. 834/2007 del consiglio. [2] regolamento di esecuzione (ue) 2021/2307 della commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’unione. [3] traces (trade control and expert system) è una piattaforma informativa per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni di animali, prodotti di origine animale, alimenti e mangimi di origine vegetale e altri prodotti di interesse veterinario nell'unione europea, nonché per il commercio intra-ue e per le esportazioni dall’ue di animali e di alcuni prodotti di origine animale. [4] regolamento (ue) n. 691/2013 della commissione del 19 luglio 2013 che modifica il regolamento (ce) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi. [5] direttiva 2002/63/ce della commissione dell’11 luglio 2002 che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/cee. andrea cristaldini ©riproduzione riservata
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