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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus MUD 2023: presentazione entro il prossimo 8 luglio 2023

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il mud è il modello unico per denunciare i rifiuti prodotti o gestiti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dai comuni e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nel corso dell'anno precedente. di norma, il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud) è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. tuttavia, con il d.p.c.m. 3 febbraio 2023, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 10 marzo 2023, è stato approvato il nuovo modello per l’anno 2023, relativo ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2022 e, pertanto, in applicazione dell’art. 6, comma 2-bis, legge n. 70/1994, il termine per la presentazione del mud 2023 è posticipato di 120 giorni, cosicché il temine per quest’anno scade il giorno 8 luglio 2023. sono interessati a questo adempimento i seguenti soggetti:. chiunque effettui, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti;. commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;. imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;. imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con volume di affari annuo superiore a 8.000 euro;. imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;. soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;. soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei raee rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 151/2005;. produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al registro nazionale e ai sistemi collettivi di finanziamento;. (sezione consorzi) conai e altri soggetti di cui all’art. 221., comma 3, lett. a) e c), d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;. (sezione gestori rifiuti di imballaggio) impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui agli allegati b e c alla parte iv del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;. soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. sono invece esonerati dall’obbligo di presentazione:. le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006;. limitatamente alla produzione di soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;. i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ateco: “96.02.01”, “96.02.02”, e “96.09.02”, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice cer 18.01.03 relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati. le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, diversi da quelli indicati alle lett. c), d) e g). gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;. i soggetti che non rientrano in organizzazione di enti o imprese, hanno l’obbligo di presentazione del mud solo nell’eventualità che abbiano prodotto rifiuti pericolosi. gli adempimenti delle imprese agricole. per quanto riguarda le imprese che svolgono attività agricola di cui all’art. 2135[1], codice civile, produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi, indipendentemente dal volume d’affari annuo, ai sensi del comma 6 dell’art. 190, tua, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:. con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi;. con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta. le modifiche al modello mud 2023. le modifiche apportate al modello si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative. in particolare, per garantire l’acquisizione delle informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di introdurre:. i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati (regolamento n. 2002/92/ue);. la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (decisione delegata n. 2019/1597/ue);. la metodologia di raccolta dei dati provenienti dalle utenze non domestiche che possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (art. 198, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006);. le nuove metodologie di calcolo contenute nella deliberazione arera n. 363/2021/r/rif e nella determina arera n. 2 drif/2021;. il dato dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (aee) che effettuano il ritiro dei relativi raee “uno contro uno o uno contro zero” e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento questi rifiuti senza passare per il centro di raccolta comunale;. una voce dedicata alle bottiglie in pet in quanto la direttiva n. 2019/904/ue (c.d. direttiva sup), ha introdotto specifici obiettivi di raccolta di bottiglie in plastica per liquidi alimentari (art. 9, punto 1 e parte f dell’allegato). tali disposizioni sono state recepite nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. n. 196/2021, recante “attuazione della direttiva n. 2019/904/ue sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”. a tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:. sezione anagrafica, con l’inserimento di alcuni codici eer nella scheda ric-riciclaggio;. comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione: scheda ru con inserimento delle voci inerenti il quantitativo e il relativo volume di rifiuti accidentalmente pescati;. scheda rt- non pub, nella quale i comuni devono computare la quota di rifiuti urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio pubblico, all’interno dei loro dati di raccolta;. scheda costi di gestione, adeguata alla deliberazione arera n. 363/2021/r/rif e alla determinazione arera n. 2 drif/2021;. sezione inerente alla raccolta differenziata in cui è stato inserito un campo per i rifiuti urbani da cucina e mensa provenienti dalle utenze domestiche, a seguito della decisione delegata n. 2019/1597/ue che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;. sezione comunicazione imballaggi, con inserimento della voce dedicata alle bottiglie in pet, a seguito dell’adozione della direttiva n. 2019/904/ue (direttiva sup) che ha introdotto specifici obiettivi di raccolta delle bottiglie in plastica per liquidi alimentari (art. 9, punto 1 e parte f dell’allegato);. comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro “uno contro uno o uno contro zero” dei raee e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale. la presentazione avviene in modalità telematica, attraverso il portale online, sul portale delministero dell’ambiente, sono disponibili gli strumenti per effettuare l’adempimento: modello, istruzioni, comunicazione rifiuti semplificata e le istruzioni per la presentazione telematica. [1] la medesima deroga è disposta per “i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice eer 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa”. redazione ©riproduzione riservata
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