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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Contratti di filiera nel settore forestale

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sulla gazzetta ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023 è stato pubblicato il d.m. 31 gennaio 2023 del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, disciplinante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dell’intervento agevolativo previsto a favore dei contratti di filiera nel settore forestale. le relative risorse, pari a complessivi 10 milioni di euro, sono garantite dal fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e potranno essere incrementate con ulteriori disponibilità del ministero. con un successivo provvedimento del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste saranno definiti modalità e termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (che saranno concesse con procedura a sportello, fino ad esaurimento delle risorse stanziate). il contratto di filiera e i soggetti ammessi all’agevolazione. il d.m. 31 gennaio 2023 precisa che per contratto di filiera si intende un programma di investimento integrato, proposto da diversi soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito territoriale multiregionale, comprese le province autonome di trento e di bolzano. il contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione tra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione forestale. il contratto si fonda su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera forestale, che individui il soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonché le azioni da svolgere nell’ambito del programma di intervento. nei contratti di filiera intervengono due soggetti: i “soggetti proponenti” e i “soggetti beneficiari”. i “soggetti proponenti” sono i soggetti, individuati dai soggetti beneficiari, che assumono il ruolo di referenti nei confronti del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’esecuzione del programma, nonché la rappresentanza esclusiva nei confronti del ministero stesso. il contratto di filiera, in particolare, può essere proposto da:. società cooperative e loro consorzi, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operino nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;. organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operino nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;. enti pubblici;. società, riconosciute ai sensi della normativa vigente, costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno;. imprese commerciali, industriali e/o addette alla distribuzione, a condizione che almeno il 51% del loro capitale sociale sia posseduto da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;. associazioni temporanee di imprese tra i soggetti beneficiari, purché già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;. reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;. accordi di foresta. l’accordo di foresta, in particolare, è il contratto per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, sottoscritto da due o più soggetti, singoli e associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali; in alternativa, almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile, associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali. nella definizione di “soggetti beneficiari” rientrano, invece, i soggetti ammessi alle agevolazioni, ossia i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi e le pmi, classificati nelle seguenti categorie:. proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi);. piccole e medie imprese operanti nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell’arboricoltura da legno;. organizzazioni di proprietari, produttori e associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;. società riconosciute ai sensi della normativa vigente e costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno;. imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno. possono accedere alle agevolazioni anche gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte dell'accordo di filiera e iscritti all'anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il ministero dell'università e della ricerca. restano invece espressamente escluse dagli aiuti in esame:. le grandi imprese;. le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;. le imprese in difficoltà. gli investimenti ammissibili. l’agevolazione in esame opera in relazione a programmi di investimento che coinvolgano almeno due beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera, con un ammontare delle spese ammissibili non superiore a 1,2 milioni di euro e i cui singoli progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:. investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno, connessi con l’attività di produzione, utilizzazione, trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario pari a 600.000 euro;. investimenti materiali e immateriali connessi e infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l'adeguamento del settore forestale e dell’arboricoltura da legno (inclusi gli investimenti volti a migliorare l’accesso ai terreni forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico), con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario pari a 600.000 euro;. investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali, per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell’arboricoltura da legno sostenibili, collegate agli investimenti di cui alle precedenti lett. a) e b), con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario pari a 200.000 euro;. investimenti volti alla realizzazione di progetti di ricerca per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e sostenibilità del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario pari a 300.000 euro. i progetti finanziabili devono essere realizzati entro quattro anni dalla sottoscrizione del contratto di filiera. in conclusione, si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute sotto forma di contributi in conto capitale, con intensità variabile a seconda del soggetto beneficiario, della tipologia di investimento e della sua localizzazione. redazione ©riproduzione riservata
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