Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il D.L. n. 13/2023, convertito nella Legge n. 41/2023, ha istituito, presso il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale.
Con l’istituzione del nuovo registro, prevista dall’art. 45, commi da 2-quater a 2-septies, D.L. n. 41/2023, dovrebbe finalmente risolversi il problema della doppia contabilizzazione dei crediti che impediva, di fatto, la vendita nell’ambito dei mercati volontari del carbonio dei crediti prodotti dalle imprese agroforestali, qualora i corrispondenti assorbimenti fossero già stati contabilizzati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nell’ambito delle attività previste per il conseguimento degli obiettivi climatici internazionali.
I crediti di carbonio, che continuano a contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall’ISPRA, potranno essere dunque venduti nei mercati volontari (esclusivamente) per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile.
Non è invece ammesso l’utilizzo di tali crediti nell’ambito del mercato EU ETS di cui al D.Lgs. n. 47/2020 e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al Regolamento (UE) n. 2017/2392.
L’iscrizione nel registro è ammessa per i crediti di carbonio generati e certificati, previa richiesta dei soggetti proprietari, ossia i gestori di superfici agroforestali che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore.
Le modalità di certificazione degli assorbimenti aggiuntivi prodotti dalle sopracitate attività saranno definite da un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, da emanarsi entro 180 giorni dal 22 aprile 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
Con tale decreto, dovranno anche essere definite le modalità di gestione del Registro nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel sistema. Entro ulteriori 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un ulteriore provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dovrà infine definire le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.
A seguito del riconoscimento e della loro iscrizione nel registro, i crediti ottenuti su base volontaria potranno essere oggetto di trattazione nell’ambito di un mercato volontario nazionale che sia coerente rispetto alle linee guida stabilite per il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al D.M. 1° aprile 2008.
In conclusione, si ricorda che i redditi derivanti dalla cessione dei crediti di emissione di CO2 non rientrano nel regime di tassazione forfettario delle attività connesse di cui all’art. 56-bis, TUIR, ma concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 85, TUIR.
Tuttavia, nell’ambito della Riforma fiscale che il Governo si appresta a varare, tali crediti potrebbero essere ricondotti ai valori ricompresi nella rendita catastale.