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La Circolare AGEA n. 36677 del 16 maggio 2023 apporta delle precisazioni sui termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento e anche sul sostegno accoppiato. Quest’ultime vengono poi abrogate dalla Circolare AGEA n. 37267 del 18 maggio 2023; inoltre, tale circolare apporta anche dei chiarimenti sul requisito di istruzione e competenza rispettivamente per il giovane e per il nuovo agricoltore.
Tabella 1 - Termini di presentazione delle domande di aiuto
Tipologia |
Termine ultimo |
Specifiche |
Presentazione della domanda unica |
15 giugno 2023 |
Detenzione delle superfici da parte dell’agricoltore al 15 maggio 2023 nel Fascicolo Aziendale. |
Presentazione tardiva – domanda di aiuto e di pagamento iniziale |
fino al 10 luglio 2023 |
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Documenti giustificativi |
fino al 10 luglio 2023 |
Oltre il 10 luglio 2023, rende irricevibile la richiesta di aiuto. |
Domande di modifica alle domande pervenute entro il 15 giugno 2023 |
fino al 10 luglio 2023 |
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Domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte |
fino al 10 luglio 2023 |
Oltre il 10 luglio 2023, sono irricevibili. |
Domande di trasferimento titoli 2023 |
fino al 10 luglio 2023 |
Atti sottoscritti e/o registrati in data successiva o, comunque, trasferimenti non caricati a sistema possono essere presentati dalle parti interessate per la successiva Campagna 2024. |
Il requisito di istruzione e competenza, rispettivamente per il giovane agricoltore e per il nuovo agricoltore, può essere assolto tramite tre possibilità; una di queste è tramite un attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni. La Circolare n.37267 del 18 maggio 2023 precisa che il monte di 150 ore può essere raggiunto anche mediante la partecipazione a più corsi di formazione diversi tra loro, ciascuno dei quali preveda il superamento dell’esame finale.
Inoltre, tale circolare chiarisce anche che, in merito alla presentazione della richiesta di accesso alla Riserva Nazionale e ai controlli istruttori concernenti le istruttorie del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore, le parole “relativo ad un percorso formativo di durata almeno triennale” in relazione al requisito di istruzione e competenza sono da riferirsi alla qualifica professionale (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale) e non all’attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione.