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Di norma, quando un bene acquistato, importato o prodotto dall’impresa, non è rinvenibile nei luoghi in cui la stessa opera, vi è la presunzione di cessione di cui all’art. 1, D.P.R. n. 441/1997. Tuttavia, tale presunzione non trova applicazione quando i beni sono perduti o distrutti a seguito di un evento calamitoso, a condizione che sia fornita la prova della perdita o della distruzione (art. 2, D.P.R. n. 441/1997).
A causa delle alluvioni e delle frane che si sono verificate nei giorni scorsi, sono numerosissime le imprese che si troveranno nella condizione di constatare la distruzione o la perdita dei loro beni aziendali. Pertanto, salvo non siano previste deroghe specifiche in relazione alle disposizioni in materia di perdita o distruzione di beni, anche in tali casi troveranno applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 441/1997.
Ai sensi del citato art. 2, la perdita dei beni può essere provata da:
Per quanto attiene la dichiarazione sostitutiva, la stessa deve essere resa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, oppure dalla data in cui se ne è venuti a conoscenza. A tale documento può essere attribuita data certa attraverso l'inivo di una sua copia a mezzo PEC.
Vista la portata degli eventi accaduti in Romagna e nelle Marche, non sarà possibile stabilire l’entità dei beni andati distrutti o persi in tempi brevi. In particolare, per quanto riguarda i beni strumentali, si dovrà procedere alla verifica del loro stato prima di dichiararli irrimediabilmente distrutti. Pertanto, in molti casi si dovrà procedere anche con la predisposizione di più dichiarazioni da redigersi mano a mano che si procederà alla ricognizione dei beni rinvenuti (o non più rinvenuti).
Per quanto riguarda gli animali morti, anche i verbali con cui si procederà allo smaltimento delle carcasse possono rappresentare un valido documento che può attestare la relativa perdita, ma in molti casi non tutte le carcasse degli animali potranno essere rinvenute e, pertanto, anche in tali ipotesi, sarà opportuno redigere una dichiarazione sostitutiva per dichiararne la perdita.
Con la Circolare n. 6/E/2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione sostitutiva non necessariamente deve essere tramessa agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, ma è sufficiente che la stessa, entro il termine di 30 giorni, sia sottoscritta e resa immediatamente disponibile ai verificatori in caso di controllo.
La dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa deve indicare obbligatoriamente il valore complessivo dei beni perduti. Tuttavia, dato che vi è anche l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato, è opportuno, per quanto possibile, tenere nota (anche separata dalla dichiarazione) della natura, qualità e quantità dei beni persi o distrutti.
Per i soggetti che determinano il reddito d’impresa in modo analitico, è possibile dedurre le minusvalenze originate dalla perdita di beni strumentali e patrimoniali. La perdita dei beni deve risultare da elementi certi e precisi (ad esempio, la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa, oppure la denuncia di perdita dei beni, la cessione del “rottame”, ecc.). Come già indicato, qualora il documento comprovante la perdita dei beni sia rappresentato dell'autocertificazione prodotta dal titolare o dal legale rappresentante, per dare data certa a tale documento riteniamo sia opportuno trasmetterne copia a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) indicando, quale destinatario, un proprio indirizzo aziendale. Per i beni ammortizzabili, l’ammontare della minusvalenza deducibile si determina sulla base del costo originariamente sostenuto al netto degli ammortamenti dedotti. Nel caso dei beni merce, la perdita si riflette sulla determinazione del reddito d’impresa a seguito delle minori rimanenze finali presenti a fine esercizio.
Per i beni strumentali danneggiati ma riparabili, il valore espresso in bilancio prima dell'insorgenza del danno permane, ed i costi di ripristino sono deducibili, nella determinazione del reddito di impresa, secondo i criteri previsti dall'art. 102, comma 6, TUIR.
Qualora l’impresa riceva un indennizzo assicurativo, le somme ricevute rappresenteranno una sopravvenienza attiva.
Qualora i beni persi o distrutti abbiano concorso alla formazione del credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali ai sensi della Legge n. 160/2019 o della Legge n. 178/2020, riteniamo che l’eventuale denuncia di distruzione dovuta all’evento calamitoso rappresenterà una condizione sufficiente, in caso di verifica, per dimostrare la perdita del bene.
La disciplina prevede la rideterminazione del credito d’imposta nell’ipotesi in cui “i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto” entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di avvenuta interconnessione del bene.
Nel caso di perdita o distruzione del bene per eventi calamitosi, non si verifica la suddetta ipotesi e, pertanto, il credito maturato si ritiene possa essere comunque utilizzato anche qualora il bene “agevolato”, perso o distrutto, non venisse sostituito.
Qualora il bene avesse i requisiti Industria 4.0 (Allegati A e B della Legge n. 232/2016) ma al momento della perdita o distruzione non fosse stato ancora interconnesso, si ritiene che non possa essere applicato il maggior credito d’imposta spettante per tale tipologia di beni.