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Con la pubblicazione della Circolare 1° giugno 2023, Prot. n. 0041935, AGEA ha fornito indicazioni circa le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n.2023/834 del 18 aprile 2023, relativo alle misure eccezionali di sostegno al mercato avicolo nel settore delle uova e delle carni di pollame in Italia.
Con D.M. n. 278458 del 30 maggio 2023[1] sono state definite le modalità di attuazione del suddetto regolamento in relazione alla compensazione delle perdite di reddito subite dai produttori italiani di uova e pollame, a seguito dell’insorgere di 294 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo “H5”, per i quali sono state applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria, tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.
L’importo totale dell’aiuto, cofinanziato al 50% tra Unione Europea ed Italia, ammonta a 54.459.144 euro.
Possono presentare domanda per fruire delle compensazioni dei danni i seguenti soggetti:
Vi sarà tempo fino al 30 giugno 2023 per la presentazione delle domande agli Organismi pagatori territorialmente competenti in base alla sede legale dell’impresa. Le domande dovranno contenere tutti gli elementi previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/834.
I richiedenti, in particolare, dovranno dimostrare i danni subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo “H5”, nel periodo compreso tra il 23 ottobre ed il 31 dicembre 2021.
Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. Tale documentazione può essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime.
Le dichiarazioni e la documentazione necessaria, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste dall’art. 3, par. 1, Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834, e:
Secondo quanto disposto all’art. 4, Regolamento (UE) n. 2023/834, gli Organismi pagatori procedono a controlli amministrativi e fisici a norma degli artt. 59 e 60, Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le verifiche in loco sono effettuate su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate dai richiedenti.
[1] Decreto non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.