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Entro il prossimo 30 giugno 2023, i gestori delle strutture ricettive, tra cui gli agriturismi, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa al 2022.
In relazione alle locazioni brevi, la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi.
Come noto, ai sensi del D.Lgs. n. 23/2011, i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni ed i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire l’imposta di soggiorno.
L’imposta è dovuta dai soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale e può essere applicata:
Tuttavia, nei Comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche venti volte superiori al numero dei residenti, l’imposta di soggiorno può essere applicata fino all’importo massimo di 10 euro.
Inoltre, così come previsto dal D.L. n. 78/2010, i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale sono tenuti a corrispondere il contributo di soggiorno (entro un importo massimo di 10 euro per notte).
Da ultimo, la Legge n. 145/2018 ha previsto che il Comune di Venezia possa applicare, in alternativa all’imposta di soggiorno, il contributo di sbarco.
Con D.M. 29 aprile 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, da presentare, esclusivamente in modalità telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Entro il prossimo 30 giugno 2023, pertanto, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa al 2022.
Come sopra anticipato, i gestori della struttura ricettiva sono responsabili del pagamento dell’imposta (contributo di soggiorno) e della presentazione dell’apposita dichiarazione.
In buona sostanza, la struttura ricettiva riscuote l’imposta di soggiorno dal turista, provvede al relativo versamento al Comune di riferimento e, quindi, entro il 30 giugno dell’anno successivo, alla presentazione della relativa dichiarazione.
In caso di locazioni brevi, invece, il responsabile del pagamento dell’imposta è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi.
Con D.M. 29 aprile 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta (o del contributo) di soggiorno, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il modello di dichiarazione può essere compilato dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero dall’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, per essere poi trasmesso con Entratel o Fisconline.
In relazione all’annualità 2022, si evidenzia che la dichiarazione non deve essere presentata qualora il Comune di riferimento abbia sospeso il versamento dell’imposta a causa dell’emergenza da COVID-19 per l’intero anno. Quando, invece, la sospensione ha riguardato soltanto una frazione dell’anno, la dichiarazione deve essere comunque presentata.
La dichiarazione, infine, deve essere presentata anche in assenza di presenze.
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno comporta l’applicazione della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute.
In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, la sanzione è fissata in misura pari al 30% dell’importo dovuto, ridotta al 15% qualora il versamento sia effettuato con ritardo non superiore a 90 giorni e all’1% per ciascun giorno di ritardo se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni.