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L’atteso Decreto Correttivo Rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, con il quale si sarebbe dovuto fare chiarezza sulla natura dei rifiuti delle attività agricole, con particolare riguardo alle attività connesse, presenta sostanziali differenze rispetto alle bozze che erano in circolazione. In particolare, è stata rimossa la modifica dell’art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, relativa proprio ai rifiuti prodotti dalle attività agricole.
La modifica censurata, per evidente similitudine, intendeva ricondurre taluni rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole connesse ai rifiuti urbani.
Ricordiamo che in base all’attuale formulazione dell’art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, rientrano tra i rifiuti speciali “i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca”. Tale generica formulazione, per effetto del richiamo alla definizione recata dall’art. 2135, Codice Civile, comporta che anche i rifiuti delle imprese agricole e delle relative attività connesse rientrino tra i rifiuti speciali che, come tali, non potrebbero essere assoggettati alla TARI.
Ad ulteriore conferma della non qualificazione dei rifiuti agricoli tra quelli urbani, anche lo stesso art. 183 del TUA, nell’offrire la definizione dei rifiuti, al comma 6, lett. b-sexies), precisa che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca.
Il D.Lgs. n. 116/2020 ha disposto, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, che le nuove disposizioni trovassero applicazione dal 1° gennaio 2021.
Anche nell’Allegato L-quater, ove sono elencati i rifiuti urbani, sono presenti una serie di rifiuti che sono del tutto compatibili con le attività connesse esercitate dalle attività agricole, come, ad esempio, “i rifiuti biodegradabili, quelli biodegradabili di cucine e mense”; tuttavia, la scheda con cui si classificano i diversi rifiuti si conclude con la seguente annotazione: “Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile”. Sembrerebbe, pertanto, evidente l’intento del Legislatore di escludere, anche per assimilazione con altre attività, i rifiuti prodotti dalle attività agricole e di quelle connesse dalla classificazione di rifiuto urbano.
Allo stesso modo, l’Allegato L-quinquies, con cui si elencano le attività che producono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.-ter), prevede che qualora vi fossero delle attività non presenti in tale elenco ma ad esse similari per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, le stesse devono considerarsi ricomprese nel gruppo di attività affine. Ebbene, anche tale elenco riporta la precisazione che “Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile”.
Trattandosi, quindi, di rifiuti speciali, anche i rifiuti degli agriturismi non potrebbero essere oggetto del servizio raccolta rifiuti urbani assolto a mezzo del pagamento della TARI. L’art. 238, comma 10, TUA, prevede, infatti, l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione del loro recupero tramite smaltitori autorizzati. Resta invece dovuta, anche per queste attività, la quota TARI relativa ai servizi indivisibili destinati alla collettività (c.d. quota fissa).
Tuttavia il MITE, con la Circolare n. 37259 del 12 aprile 2021, ha sostenuto che la previsione presente in chiusura dell’Allegato L-quinquies, ove è indicato che: “Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”, possa essere applicata anche alle attività della produzione agricola che presentano caratteristiche analoghe a quelle delle attività elencate in tale allegato. Pertanto, sulla base di tale assimilazione, per le suddette attività, il MITE ritiene possibile di concordare, a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta, modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’Allegato L-quater (rifiuti urbani).
In altri termini, per il MITE, i rifiuti generati da un’attività agricola connessa possono comunque rientrare nella fattispecie dei rifiuti urbani. Così, ad esempio, un’attività agrituristica di ristorazione, pagando la TARI, potrà beneficiare del medesimo servizio pubblico di raccolta rifiuti riservato alle utenze domestiche ed ai ristoranti.
Qualora l’attività produca rifiuti incompatibili con il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (rifiuti non compresi nell’Allegato L-quater), il relativo recupero dovrà essere oggetto di una specifica convezione con il soggetto incaricato del servizio oppure con altro soggetto autorizzato.
In base a tale interpretazione, anche l’IFEL ha fornito indicazioni ai Comuni, segnalando la possibilità di assoggettare a TARI quelle realtà che, come gli agriturismi, producono prevalentemente rifiuti elencati nell’Allegato L-quater.
La modifica attesa, non più presente nel D.Lgs. n. 213/2022 (c.d. Correttivo Rifiuti), avrebbe consentito di dare una copertura normativa all’interpretazione di buon senso, fornita dal MITE, chiudendo la porta ad eventuali contestazioni circa la corretta gestione dei rifiuti delle attività agricole connesse.
Ora bisognerà verificare se il MITE e, conseguentemente, l’IFEL, muteranno il loro orientamento circa l’assimilazione delle attività che producono prevalentemente rifiuti di cui all’Allegato L-quater, auspicando poi che i Comuni mantengano un orientamento uniforme sull’intero territorio nazionale.
Per il momento, se il Comune ove hanno sede le attività agricole connesse continua ad ammettere l’applicazione della TARI anche per queste attività, le dichiarazioni TARI già presentate, se non sono intervenute modifiche all’attività svolta o agli immobili, non necessitano di essere aggiornate.