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L’individuazione del titolare effettivo richiesta dalla normativa antiriciclaggio non è sempre agevole. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), D.Lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo viene definito come “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.”
Il successivo art. 20, D.Lgs. n. 231/2007, indica i criteri per l’individuazione del titolare effettivo precisando che, nell’ipotesi in cui il cliente sia una società di capitali, gli elementi che possono permettere di individuare il titolare effettivo sono:
Qualora non si possa riscontrare alcuna delle suddette ipotesi e, pertanto, non sia possibile individuare in maniera univoca la figura del titolare effettivo (una o più persone fisiche), si procede a scalare verificando la corrispondenza delle condizioni previste al successivo comma 3, ovvero la presenza di persone fisiche alle quali è attribuibile il controllo della società in forza:
I successivi commi dell’art. 20, D.Lgs. n. 231/2007, indicano poi che qualora il cliente sia una persona giuridica privata (di cui al D.P.R. n. 361/2000), si considerano titolari effettivi:
Infine, quando tramite l'applicazione di tutti i precedenti criteri non si perviene ad individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il comma 5 stabilisce che “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.”
Le società cooperative si differenziano dalle società di capitali non solo per le finalità mutualistiche, ma anche perché il loro capitale, ai sensi dell’art. 2511, Codice Civile, è variabile. Pertanto, l’estrema frammentazione del capitale sociale tra i soci e il fatto che, ai sensi dell’art. 2538, Codice Civile, per tali enti vale la regola generale per la quale ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute[1], comporta che la disposizione recata dall’art. 20, D.Lgs. n. 231/2007, circa i criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali appaiono non applicabili, per lo meno per quanto riguarda i requisiti del possesso di una quota minima del 25% del capitale sociale o per il controllo o l’influenza dominante che il singolo socio può determinare all’interno di una cooperativa. Un’eccezione potrebbe essere data dalle disposizioni previste dall’articolo 2526, Codice Civile, in base al quale si prevede una deroga per i soci finanziatori, ammettendo la possibilità di attribuire loro fino a un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Pertanto, questi soci potrebbero rientrare nella definizione di titolare effettivo.
Secondo lo Studio del Notariato n. 1/2023B, l’individuazione del titolare effettivo delle società cooperative ha, in base alle norme vigenti, un regime autonomo e diverso sia da quello delle società di persone, sia da quello delle società di capitali, e di cui è difficile individuare la ratio normativa.
Nello studio vengono indicati come primi elementi da verificare per l’individuazione del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) i criteri di cui al terzo comma dell’art. 20, D.Lgs. n. 231/2007, ossia il controllo dei voti maggioritario o comunque tale da influenzare le decisioni, o la presenza di vincoli contrattuali tali da esercitare un’influenza dominante.
Qualora anche tali criteri non risultino applicabili, saranno utilizzati quelli di cui al quinto comma del medesimo articolo, ossia i soggetti che hanno i poteri di rappresentanza della cooperativa.
[1] Salvo ammettere la possibilità di definire fino a cinque voti per i soci cooperatori persone fisiche, o altre variabili non significative per quanto attiene l’argomento in trattazione.