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Nelle scorse settimane, l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto numerose comunicazioni da parte di imprese e lavoratori autonomi dei territori alluvionati nelle quali veniva data evidenza della perdita di beni e/o documenti contabili.
L’Amministrazione Finanziaria ha quindi provveduto a diramare una nota con la quale fornisce indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare per certificare la perdita delle contabilità e/o delle merci per cause di forza maggiore.
L’Agenzia ricorda che per la perdita o distruzione di beni strumentali e merci, l’ articolo 2, comma 3, del D.P.R. 441/1997, dispone che: “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”.
In relazione alle modalità attuative della suddetta disposizione, l’Agenzia delle Entrate era intervenuta con la Circolare 6/E del 2002 e con la Circolare 31/E del 2006. In tali documenti l’Amministrazione aveva precisato che la perdita involontaria di beni, dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente, può essere provata:
L’autocertificazione deve contenere il valore delle merci perdute indicato in contabilità, avere data certa e deve essere accompagnata da una copia del documento d’identità del sottoscrittore.
Come precisato nella Circolare 6/E/2002, vi è l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali è stato determinato il valore indicato nell’autocertificazione; pertanto, è opportuno, per quanto possibile, tenere nota (anche separata dalla suddetta dichiarazione) della natura, qualità e quantità dei beni persi o distrutti.
La dichiarazione rilasciata da un organo della Pubblica Amministrazione o l’autocertificazione non dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate, ma esibite, in caso di richiesta, agli organi di controllo dell’Amministrazione Finanziaria.
Per quanto riguarda la perdita involontaria dei documenti contabili a causa di frane o dei suddetti eventi alluvionali, il contribuente dovrà:
Nella dichiarazione da presentare all’autorità di PS, dovranno essere specificati i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’evento calamitoso.
Inoltre, si dovranno in seguito ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:
Nella nota l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente non esonera quest’ultimo, infatti, dall'onere della prova, ma gli consente di superare le ordinarie limitazioni (detenzione delle fatture, annotazione nei registri, dichiarazione annuale) per ricostruire le scritture contabili andate distrutte. Tale onere è confermato dall’art. 39, secondo comma, lettera c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, ai sensi del quale l’accertamento induttivo è sempre possibile “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.