Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La normativa nazionale e regionale prevede una serie di obblighi identificativi dedicati alle attività di agriturismo, enoturismo e fattoria didattica, da ricercarsi in appositi marchi, classificazioni, loghi e cartellonistica.
Nel seguito si darà nota degli obblighi previsti per i soggetti che esercitano le attività di agriturismo, enoturismo e fattoria didattica nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
In particolare, si menzionerà il marchio Agriturismo Italia e la relativa classificazione mediante girasoli per gli agriturismi, l’apposita cartellonistica da esporre per gli esercizi enoturistici ed il logo identificativo per le fattorie didattiche.
A partire dal 2013, a seguito della Legge n. 96/2006 di riorganizzazione della disciplina dell’agriturismo e della Legge Regionale n. 4/2009, è stato introdotto l’utilizzo del marchio di settore Agriturismo Italia, accompagnato da un nuovo sistema di classificazione.
Il marchio Agriturismo Italia, che contraddistingue le aziende regolarmente operanti in base alle leggi nazionali e regionali, è rappresentato da un girasole che racchiude idealmente una fattoria.
Il predetto segno distintivo, presente nella targa di riconoscimento, è lo strumento da utilizzare in abbinamento all’immagine aziendale dell’azienda agrituristica. Esso potrà, quindi, essere inserito in tutte le declinazioni di comunicazione aziendale (carte intestate, sito aziendale, campagne pubblicitarie, brochure, ecc.).
L’esposizione del marchio è un obbligo previsto dall’art. 19 comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 4/2009, la quale annovera l’esposizione al pubblico del marchio dell’agriturismo fra gli obblighi dell’operatore agrituristico, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da euro 250,00 a euro 1.500, di cui all’art. 20 comma 2 della stessa Legge.
Per quanto concerne la classificazione, questa è obbligatoria per le aziende agrituristiche che offrono ospitalità, ed ha lo scopo di dare al pubblico un’idea complessiva di massima del livello di comfort (comodità dell’accoglienza), della varietà di servizi (animazione dell’accoglienza) e della qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire. La classificazione delle strutture agrituristiche viene indicata attraverso l'uso del simbolo del girasole da un minimo di 1 ad un massimo di 5.
La Regione Emilia-Romagna, con la Delibera n. 1185 del 6 agosto 2015, insieme all'adozione del marchio nazionale dell'agriturismo italiano, ha approvato i criteri generali e la procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche. Per quanto riguarda i dettagli relativi ai criteri e ai requisiti di classificazione, si rimanda alla richiamata Delibera Regionale.
Dal punto di vista pratico, la classificazione è basata su un’autodichiarazione del Rappresentante Legale dell’azienda che si attribuisce la categoria attraverso la compilazione di apposito modulo, recante un insieme di requisiti.
L'azienda che presenta al Comune competente la “Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica” allega anche l'autodichiarazione del possesso dei requisiti per la definizione della classificazione della struttura agrituristica, utilizzando l'apposito modulo. Il Comune invia copia dell'autodichiarazione alla Regione Emilia-Romagna.
Nel caso di presentazione di una variazione della Segnalazione, il titolare dell'azienda dovrà dichiarare che non vi sono state variazioni in termini di classificazione rispetto a quanto dichiarato in sede di prima presentazione. Qualora, invece, si fossero verificate delle variazioni, il titolare dovrà presentare una nuova autodichiarazione di classificazione.
L’ attività enoturistica è definita dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, dai commi 502 a 505 dell’articolo 1. Con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 2779 del 12 marzo 2019, sono stati fissati i requisiti e gli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.All’art. 2, fra i requisiti e standard di servizio necessari per gli operatori che svolgono attività enoturistiche, ritroviamo anche il “cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate”.
La Regione Emilia-Romagna, con la Delibera 2355 del 22 novembre 2019, ha declinato a sua volta le linee guida per l'esercizio dell'attività enoturistica nell’ambito del proprio territorio e con la Determina 1229 del 24 gennaio 2020[1] ne ha fissato i criteri attuativi.
In particolare, quest’ultima Determina stabilisce che debba essere esposto un cartello che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate. Tale cartello deve essere ben visibile e posizionato in prossimità dell’accesso alla struttura nella quale viene svolta l’attività enoturistica. Il cartello sarà affisso o appeso alle pareti di una struttura o, se posto in aperta campagna o lungo strade, collocato su supporto compatibile con l’ambiente (legno o paletti metallici tipo segnale stradale).
L’apposizione del cartello deve rispettare le norme comunali sulle affissioni e le norme di cui al Codice della Strada.
Inoltre, la Delibera fornisce informazioni dettagliate riguardo al materiale, formato grafico, colori, dimensioni e contenuti di tale cartello. In particolare, esso dovrà contenere, inter alia, il logo della Regione Emilia-Romagna quadrato a colori, il logo grafico identificativo regionale dell’accoglienza enoturistica, il logo regionale attività agrituristica ed il logo regionale fattoria didattica (questi ultimi due, se ne ricorre il caso).
La citata Legge Regionale n. 4/2009 regola anche l’attività di fattoria didattica, la quale si pone l’obiettivo di valorizzare, attraverso l’educazione e l’orientamento dei consumi alimentari, l’attività agricola destinata alle produzioni rivolte al consumo alimentare, abitualmente praticate sul territorio regionale.
Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell'arco di un'unica giornata. Tuttavia, le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo I della presente Legge in materia di agriturismo.
Fra i vari requisiti richiesti per poter esercitare l’attività di fattoria didattica, la citata Legge Regionale - all’art. 27 “Logo identificativo” - prevede che le fattorie didattiche siano tenute ad utilizzare un logo identificativo approvato dalla Regione.
Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica.
La Delibera n. 314/2010 individua il logo e precisa che un cartello - con dimensioni di 60 x 60 cm - contenente il logo regionale identificativo delle fattorie didattiche debba essere esposto all'ingresso dell’azienda. Il cartello dovrà essere ben visibile e posizionato all'accesso principale della struttura.
Nei casi in cui la segnaletica sia posta sulla strada, questa dovrà essere conforme a quella riportata negli allegati al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
È prevista anche l’applicazione di una sanzione: l’utilizzo di un logo diverso rispetto a quello individuato dalla citata Delibera, l’utilizzo in maniera impropria o la violazione dei limiti di utilizzo, nonché l’utilizzo di esso da parte di imprese agricole non iscritte nell’elenco provinciale delle fattorie didattiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
[1] In attuazione della deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2355 del 22 novembre 2019 “L. 205 del 27 dicembre 2017 - art. 1 - commi 502 - 503 - 504 e 505 : attività di enoturismo - decreto Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell’attività enoturistica" - Attuazione dell' esercizio dell’attività enoturistica e definizione delle funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie”