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Nei giorni scorsi, sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stato pubblicato un vademecum destinato agli imprenditori, nel quale si illustrano, in modo sintetico, le novità introdotte dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Nel documento, predisposto dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università di Firenze e la Fondazione Cassa Risparmi di Firenze, sono illustrati i concetti e le finalità degli “assetti adeguati”, della composizione negoziata, evidenziando l’importanza del dialogo con i creditori finanziari.
L’intento del documento è quello di far comprendere alle PMI le finalità della nuova disciplina che mira a prevenire, ove possibile, la crisi dell’impresa e, nel caso peggiore, a limitare l’impatto che può determinare il default di un imprenditore sul sistema economico ad esso collegato.
Ai fini della prevenzione della crisi d’impresa, gli adeguati assetti prevedono anche l’istituzione di sistemi di monitoraggio e valutazione della situazione finanziaria. Tali sistemi di monitoraggio sono particolarmente importanti nelle PMI, le quali sono solitamente poco patrimonializzate e, pertanto, possono avere maggiori difficoltà ad affrontare imprevisti (la perdita di un cliente importante, le dimissioni di collaboratori qualificati, l’imprevisto aumento di costi per le materie prime o l’energia, ecc.). Non a caso, l’articolo 2, lett. a) del D.Lgs. 14/2019, nel definire lo stato di crisi, ne dà la seguente definizione: “Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
Il piccolo imprenditore deve predisporre un piano di cassa, completo e aggiornato, che consenta il monitoraggio continuo della situazione finanziaria dell’impresa, in modo da poter provvedere con anticipo, adottando gli opportuni correttivi qualora emergano delle tensioni finanziarie.
Le imprese in difficoltà, in special modo le PMI, hanno la possibilità di accedere alla composizione negoziata della crisi. Ebbene, tale strumento, per essere attivato, richiede prioritariamente la valutazione circa la perseguibilità di un percorso di risanamento. A tal fine, è stata istituita una piattaforma telematica nazionale, accessibile all’imprenditore attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio al seguente indirizzo:https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home.
Sulla piattaforma sono a disposizione dell’imprenditore:
Tuttavia, nelle PMI vi sono ulteriori elementi che possono riflettersi direttamente sugli andamenti finanziari e che possono fornire, con maggior anticipo, un segnale di allerta. Si pensi, ad esempio, alla perdita di una commessa nei confronti del maggior cliente o la perdita di tale cliente.
Il Codice della crisi dell’impresa impone ai creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc.) di comunicare al debitore il superamento di alcune soglie in relazione ai debiti fiscali e contributivi, in quanto potrebbero essere un indice dello stato di difficoltà del debitore.
Nel caso di società, la comunicazione da parte dei suddetti creditori dovrà essere rivolta all’organo amministrativo e, ove presente, all’organo di controllo.
Anche le banche e gli intermediari finanziari, quando comunicano al cliente le variazioni sostanziali relative ai rapporti in essere ed agli affidamenti, ne devono dare informazione agli organi di controllo interni, ove presenti.
Ogni volta in cui emerge una situazione di crisi, anche solo potenziale, sia che la segnalazione pervenga da fonte interna che da fonte esterna (comunicazione da parte di creditori, ecc.), gli amministratori dovranno attivarsi per verificare che la segnalazione corrisponda ad un effettivo stato di difficoltà dell’impresa, adottando, se necessario, ogni iniziativa opportuna per porvi un rimedio o, comunque limitarne gli effetti negativi nei confronti dei creditori.
Questo strumento consiste in un percorso di valutazione e gestione della crisi dell’impresa assistito da un esperto (soggetto terzo) riservato a quelle imprese che, pur versando in uno stato di difficoltà, hanno concrete prospettive di risanamento. La composizione negoziata pone al riparo da responsabilità penali e azioni revocatorie, a carattere volontario, negoziale e stragiudiziale.
Lo strumento della composizione negoziata può essere utilizzato dall’imprenditore che versa:
L’esperto coadiuva l’impresa svolgendo un ruolo propositivo e di facilitazione tanto nell’elaborazione di una strategia di superamento della crisi quanto nel confronto tra debitore e creditori o terzi coinvolti nelle trattative.
Tale figura è rappresentata da un soggetto professionale, vincolato alla riservatezza, imparziale e indipendente dalle parti, le quali, nel corso della composizione negoziata, potranno farsi assistere dai propri professionisti, il cui intervento, ancorché non imposto per legge, è di fatto imprescindibile.
Le trattative con i creditori dell’impresa sono volte a far ritrovare l’equilibrio finanziario dell’impresa debitrice, il cui risanamento pone indubbi vantaggi anche per i creditori. Le trattative potranno riguardare la rimodulazione delle scadenze dei debiti, stralci dei debiti, ecc.; tali accordi, firmati da tutte le parti (creditore, debitore ed esperto), mettono l’impresa al riparo da future azioni revocatorie e da responsabilità penali per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in attuazione del piano.
Nel Vademecum viene evidenziato come le trattative con i creditori debbano essere avviate in modo tempestivo, consapevole ed in buona fede. In tal senso è quindi fondamentale coinvolgere le banche e gli istituti finanziari prima che si verifichino inadempimenti, esponendo chiaramente le problematiche insorte, proponendo le possibili soluzioni.
Si precisa, inoltre, che una volta trovato l’accordo per la mediazione negoziata, alle banche e ai creditori sono imposti specifici obblighi di comportamento. Infatti: