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Come noto, nell’ambito della Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è previsto il finanziamento degli interventi di acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici su edifici ad uso produttivo, strumentali all’attività d’impresa, nei settori agricolo, zootecnico ed agroindustriale.
È inoltre possibile richiedere un contributo per l’installazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica e/o di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile, nonché per eseguire uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione.
Al fine di beneficiare del finanziamento, gli impianti devono avere una potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1.000 kWp.
Ai sensi del D.M. n. 211444 del 19 aprile 2023, tra i soggetti beneficiari rientrano:
Le domande di accesso al beneficio dovranno essere presentate tramite la piattaforma informatica predisposta dal soggetto attuatore (GSE), a partire dalle ore 12:00 del 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2023.
Di recente sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) le riposte alle domande più frequenti (FAQ). Esaminiamo di seguito i chiarimenti più rilevanti.
La proposta di accesso all’agevolazione deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in modalità telematica, mediante l'apposito portale “Bando Agrisolare” presente all'interno dell'Area Clienti GSE, nella sezione “Attuazione Misure PNRR”.
Le eventuali istanze di ammissione al contributo trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata, posta ordinaria, ovvero su canali di comunicazione diversi dal Portale “Bando Agrisolare”, non saranno prese in considerazione.
Nelle FAQ è stato inoltre precisato che l’“Operatore”, o “Soggetto Beneficiario”, è il soggetto che intende partecipare al bando, mentre l’“Utente” è la persona che effettua l'accesso al portale ed esegue le attività per conto dell'Operatore.
Una volta registratosi, anche tramite SPID, all'Area Clienti, l’Utente dovrà scegliere, nella sezione “Attuazione Misure PNRR”, la voce “Parco Agrisolare” > “Accedi al portale”.
A questo punto l’Utente potrà:
Come anticipato in premessa, ai fini della richiesta del contributo in esame, l'impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione, sia come nuovo impianto che come potenziamento di un impianto esistente, e con una potenza di picco complessiva non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp. I componenti principali dell'impianto, inoltre, devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.
Ciascun singolo soggetto beneficiario può richiedere l'accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva, per beneficiario, non superiore alla soglia di 2.330.000 euro. Ogni singola proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.
Tuttavia, nei limiti della spesa massima ammissibile, è comunque possibile presentare più proposte da parte dello stesso soggetto beneficiario, a condizione che le stesse rientrino nella medesima tabella (nel caso di aziende attive nella produzione agricola primaria, sarà dunque possibile realizzare più proposte, purché tutte ricadenti nella “Tabella 1A” oppure nella “Tabella 4A”). Tali proposte dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (e agli eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.
Qualora l'impresa richiedente abbia avviato l'attività imprenditoriale in data successiva al 1° gennaio 2022 (e, comunque, non oltre il 30 settembre 2022), ai fini della determinazione del fabbisogno energetico è consentito stimare i consumi di energia elettrica, riferibili a un intero anno solare, a partire dai consumi attestati dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere, al minimo, pari a un intero trimestre).
Invece, per tutte le aziende che risultino già attive alla data del 1° gennaio 2022, in assenza di una o tutte le bollette/fatture relative all'anno di riferimento, non sarà possibile stimare in alcun modo i consumi elettrici e/o termici.
Nell’ipotesi di cambiamento d'uso di un edificio rurale da attività agricola ad abitazione per la ricezione e ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica, è necessario mantenere lo stato catastale dell'immobile per tutta la durata dell'intervento e per i successivi cinque anni.
Inoltre, i tetti delle residenze domestiche non possono essere adibiti all'installazione dell'impianto fotovoltaico, che potrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica, che siano nella disponibilità del soggetto beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale.
L'annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è tuttavia richiesta qualora al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.
È inoltre consentita l'installazione dell'impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della proposta, che risultino strumentali all'attività agricola del soggetto beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non sia necessario l'accatastamento.
Nella prassi è molto frequente che la titolarità dei terreni e dei fabbricati agricoli faccia capo ai soci e che tali immobili siano messi a disposizione della società agricola mediante un contratto di affitto o di comodato.
Se il richiedente l'aiuto è una società agricola ma l'edificio su cui sarà installato l'impianto fotovoltaico non è di proprietà della stessa ma di uno dei soci, la società agricola può fare domanda di agevolazione a condizione che sussista un rapporto che garantisca che l'uso dell'edificio è nella mera disponibilità della società. È quindi necessario un atto autorizzativo da parte del socio che attesti che l'uso dell'immobile è a beneficio dell'azienda (ad esempio, il contratto di affitto).
L’installazione dell’impianto fotovoltaico è ammessa anche su edifici in affitto. Infatti, la nozione di “disponibilità” prevista dalla disciplina agevolativa non deve essere necessariamente intesa come titolarità di un diritto reale sull'immobile (proprietà, usufrutto, enfiteusi), potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (locazione, affitto, leasing immobiliare). In tale ipotesi, tuttavia, la durata del contratto deve estendersi almeno fino ai cinque anni successivi al termine dei lavori.
Ai fini del calcolo dei consumi, in caso di subentro è possibile presentare la proposta tenendo conto anche dei consumi del precedente titolare (è il caso, ad esempio, in cui il figlio dell'imprenditore agricolo assuma la conduzione dell'azienda del padre nel 2022 e non disponga di un trimestre di consumi).
La domanda di adesione al bando non può essere invece presentata da parte dei soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo, riferito all'anno fiscale 2022, inferiore a 7.000 euro, e che abbiano avviato l'attività imprenditoriale in data successiva al 30 settembre 2022.