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A seguito della morte di un socio di una società a responsabilità limitata, fra i suoi eredi si origina una comproprietà della relativa partecipazione sociale, a cui trovano applicazione le disposizioni dettate in materia di comunione ordinaria.
L’intervenuta contitolarità della medesima quota sociale indivisa richiede di facilitare il dialogo con la società, così che l’art. 2468, quinto comma, C.C. dispone testualmente che “nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 C.C.”
Ne consegue che gli eredi debbano provvedere a nominare un rappresentante comune della quota sociale caduta in successione che, agendo in qualità di mandatario, è sottoposto alle regole del mandato con rappresentanza. La nomina del rappresentante comune avviene tramite maggioranza semplice dei partecipanti alla comunione calcolata non per teste ma secondo il valore della quota.
Il rappresentante comune così nominato ha il compito di esercitare i diritti amministrativi relativi alla quota sociale in comproprietà, quali il diritto di voto, il diritto di impugnativa delle decisioni assembleari, il diritto di partecipazione all’assemblea societaria.
Si discute, invece, sulla possibilità che il diritto di controllo societario da parte del socio non amministratore ex art. 2476, secondo comma, C.C., che si concretizza nella richiesta di consultazione dei libri sociali e, in genere, della documentazione sociale, venga esercitato dal singolo socio contitolare della quota sociale indivisa, senza necessità di ricorrere al rappresentante comune.
Sul punto, tra i Giudici di merito si sono contrapposti due differenti orientamenti giurisprudenziali.
Il primo orientamento giurisprudenziale[1] ritiene che anche il diritto di ispezione del socio non amministratore, in presenza di quota sociale caduta in successione, debba essere esercitato per il tramite di un rappresentante comune, dal momento che l’art. 2468, quinto comma, C.C. si riferisce genericamente ed indistintamente a tutti i diritti dei comproprietari.
Secondo il contrapposto filone giurisprudenziale[2], oramai predominante, il diritto di ispezione ex art. 2476, secondo comma, C.C. può essere esercitato tanto dal rappresentante comune, quanto dal singolo socio contitolare della quota sociale indivisa. La ratio si rinviene nel fatto che il diritto di controllo societario differisce dai diritti amministrativi ordinari perché ha natura prettamente individuale, così che può essere azionato anche dal singolo titolare di quota sociale detenuta in comproprietà.
Detto in altri e più chiari termini, il potere di controllo del socio non amministratore sulla corretta gestione della società non è compatibile con la legittimazione esclusiva del rappresentante comune della massa ereditaria.
Quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito in anni più recenti porta, pertanto, a concludere che il socio contitolare della quota sociale indivisa possa esercitare il proprio diritto di ispezione ex art. 2476, secondo comma, C.C. anche in assenza del consenso del rappresentante comune della massa ereditaria.
In conclusione, il socio non amministratore contitolare di una quota sociale indivisa di una società a responsabilità limitata, che abbia interesse ad ispezionare i libri sociali per verificare l’operato degli amministratori, può agire individualmente senza necessità di conferire mandato al rappresentante comune della massa ereditaria.
[1] Tribunale di Roma, 23 febbraio 2015.
[2] Tribunale di Milano, Sezione Imprese, 19 gennaio 2017, n. 69494.