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Nel corso di un incontro organizzato dalla stampa specializzata tenutosi lo scorso 20 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate, sollecitata, si è espressa sugli effetti dell’obbligazione solidale nell’ambito del contenzioso tributario.
La questione posta al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria riguarda il caso di un atto di accertamento notificato in via solidale a più soggetti, impugnato soltanto da uno di essi e, in particolare, se in presenza di una sentenza favorevole non definitiva a favore del contribuente che annulli integralmente l’atto impositivo, siano ammesse azioni esecutive in capo agli altri soggetti che non hanno impugnato l’atto.
Nella prassi operativa tale fattispecie ricorre sovente nei casi di avvisi di liquidazione per imposta di registro emessi a seguito della rideterminazione del valore di cessione del bene compravenduto, ove sono coobbligati in solido sia l’acquirente che il venditore.
Richiamando il disposto di cui all’art. 1306, Codice Civile, secondo cui: “(…) la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”, ma “gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i coobbligati rimasti inerti, non avendo impugnato l’atto impositivo, non possono opporre al creditore la sentenza favorevole, non definitiva, emessa nei confronti dell’altro coobbligato e, non potendo beneficiare di tale sentenza, restano soggetti alle azioni esecutive.
Tale orientamento è supportato dalla giurisprudenza di legittimità, che presuppone il passaggio in giudicato della sentenza ai fini dell’opposizione del giudicato favorevole al creditore (si vedano, in particolare, la Sentenza n. 7783 del 19 maggio 2003 e la Sentenza n. 17073 del 14 giugno 2023).
Pertanto, fino all’emanazione della sentenza definitiva favorevole al soggetto che ha impugnato l’avviso di liquidazione, il coobbligato solidale che non ha impugnato l’atto non può opporre all’Amministrazione Finanziaria e/o all’Agente della riscossione la sentenza favorevole al primo, restando così esposto alle eventuali azioni esecutive.
Inoltre, il giudicato favorevole non può essere esteso a favore del coobbligato nei cui confronti si sia formato un giudicato diretto di segno contrario, prevalendo la statuizione inter partes.
Peraltro, se il coobbligato estraneo alla lite ha già provveduto al pagamento dell’imposta, l’eccezione di giudicato non è opponibile, poiché il tributo versato è irripetibile. A tal fine, tuttavia, si deve trattare di un pagamento “spontaneo” (come, ad esempio, in caso di acquiescenza ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997 o di accertamento con adesione), e non di un pagamento effettuato a seguito di accertamento esecutivo o cartella di pagamento.
Nel contesto delle transazioni immobiliari relative a fondi rustici e alle loro pertinenze, è importante comprendere che l'acquirente e il venditore condividono una responsabilità solidale nei confronti delle imposte di registrazione e ipotecarie. Questo aspetto è cruciale da considerare quando l'Amministrazione fiscale solleva dubbi sull'applicabilità delle agevolazioni per la c.d. Piccola Proprietà Contadina (PPC) richieste dall'acquirente, notificando ad entrambe le parti l’avviso di accertamento.
In tali situazioni, è consigliabile che entrambe le parti coinvolte, ovvero acquirente e venditore, prendano in considerazione l'opportunità di presentare un'opposizione formale alle obiezioni dell'Amministrazione fiscale, a condizione che sussistano i requisiti legali per farlo.
In questo contesto, la solidarietà tra acquirente e venditore è un elemento fondamentale da considerare, poiché entrambe le parti possono essere chiamate al versamento delle maggiori imposte. Pertanto, una cooperazione efficace tra le parti coinvolte può essere determinante nell'affrontare e risolvere tali questioni fiscali in modo appropriato.