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Il testo del c.d. Decreto Energia approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 settembre ha completamente ridisegnato l’annunciata sanatoria dei corrispettivi.
La nuova formulazione normativa prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 mediante l’ordinario istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, senza dunque beneficiare della (ulteriore) riduzione delle sanzioni originariamente prevista.
Tuttavia, limitatamente alle inadempienze occorse nel suddetto periodo, è previsto che non operi l’ordinaria causa di preclusione al ravvedimento costituita dall’avvenuta constatazione della violazione.
La sanatoria in esame opera in relazione alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi telematici, ossia:
Tali violazioni possono essere regolarizzate mediante l’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, ancorché già constatate alla data del 31 ottobre 2023. Il ricorso alla regolarizzazione spontanea richiede, tuttavia, che non intervenga un atto di contestazione della violazione di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997, alla data di perfezionamento del ravvedimento e a condizione che questo sia effettuato entro il 15 dicembre 2023.
La nuova formulazione normativa della sanatoria, pertanto, non prevede più la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo, limitandosi a consentire la regolarizzazione spontanea anche in presenza dell’avvenuta constatazione della violazione.
Ai fini del ravvedimento, da effettuare entro il termine del 15 dicembre 2023, deve essere quindi corrisposta l’imposta dovuta, gli interessi legali e la sanzione ridotta, la cui misura è collegata alla tempistica entro la quale è effettuata la regolarizzazione spontanea:
Le violazioni in materia di corrispettivi possono aver determinato, almeno in relazione al periodo d’imposta 2022, una dichiarazione infedele (Modello IVA 2023), per la quale trova applicazione la sanzione di cui all’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997, dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. Anche questa violazione può essere sanata mediante l’istituto del ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando, entro il termine del 30 aprile 2024, la sanzione del 90% ridotta a 1/8.
All’omesso versamento dell’IVA periodica è invece applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell’imposta (ridotta al 15% in caso di versamento entro 90 giorni dal termine di legge). In questo caso il ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione ordinaria a 1/8 o a 1/7 del minimo edittale, a seconda della tempistica in cui interviene la regolarizzazione.
Rispetto alla prima versione della sanatoria, il vero vantaggio nel ricorso alla regolarizzazione è costituito dalla possibilità di evitare la sanzione accessoria costituita dalla chiusura dei locali. Infatti, anche a fronte di un atto di contestazione definito ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997, è previsto che la violazione non venga ricompresa nel computo delle quattro distinte violazioni nel quinquennio, idonee a far scattare la sanzione accessoria di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, che determina la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese.