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GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Decreto Asset: misure urgenti per le produzioni viticole

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con il voto favorevole della camera alla fiducia posta dal governo, il decreto asset viene convertito definitivamente in legge: decreto legge 10 agosto 2023, n. 104. per quanto riguarda le misure destinate al settore vitivinicolo, viene concesso alle imprese agricole che hanno subito attacchi da peronospora e che dimostreranno di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva come previsto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004. il sopracitato articolo stabilisce che ai beneficiari possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e delle risorse finanziarie disponibili:. contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato. nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (ce) n. 1257/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90%;. prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (ce) n. 1257/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999;. 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;. proroga delle operazioni di credito agrario;. agevolazioni previdenziali. le regioni possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. la ripartizione dell’importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al fondo di solidarietà nazionale presentato dai beneficiari. nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023. con l’introduzione dell’art. 3-bis, vengono assegnati all’agenzia per le erogazioni in agricoltura 2,5 milioni di euro per l’anno 2023 per l‘espletamento delle attività di controllo sulle superfici. inoltre l'articolo 11, comma 3-ter prevede che per il periodo vendemmiale 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possano omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70% delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023. infine, l’articolo 11, comma 3-quater stabilisce che la dotazione del fondo di solidarietà nazionale è incrementata di 6 milioni di euro per l’anno 2023, per un totale quindi di 7 milioni di euro. gsa studio ©riproduzione riservata
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