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Testo apertolo scorso 20 ottobre il commissario gen. francesco paolo figliuolo ha firmato l’ordinanza con cui sono fissate le modalità per la concessione dei contributi destinati alle imprese danneggiate dagli eventi che si sono verificati a partire dal 1° maggio nei territori definiti dal d.l. 61/2023 (c.d. decreto alluvione). l’accesso agli indennizzi è riservato alle imprese in grado di dimostrare, con perizia asseverata o giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i suddetti eventi. l’ordinanza è già stata trasmessa alla corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità. successivamente sarà pubblicata nella gazzetta ufficiale e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del commissario straordinario, nella sezione amministrazione trasparente. rimborsi alle imprese danneggiate. l’articolo 2 dell’ordinanza n. 11 del 20 ottobre 2023 dispone che, nei limiti delle risorse stanziate di cui all’art. 20-sexies del d.l. 61/2023, a tutte le imprese danneggiate potrà essere riconosciuto un indennizzo fino al 100% delle spese ammissibili. le modalità di erogazione degli indennizzi saranno diverse a seconda dell’entità dei danni subiti e periziati. in particolare:. qualora l’intero valore del danno riconosciuto non superi la somma di 40.000,00 euro, l’erogazione avverrà nel limite del 50% del totale del contributo concesso a titolo di anticipazione, mentre la quota rimanente sarà erogata a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli;. nel caso fosse riconosciuto un danno superiore a 40.000 euro, sarà concessa una prima anticipazione in misura pari almeno ad euro 40.000,00. in questo caso l’indennizzo rispetto al maggior valore del danno riconosciuto sarà concesso con successive rate, autorizzate con decreto del commissario, la cui entità sarà così definita: anticipazioni nei limiti del 50% della prima misura di contributo concesso;. saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese, della differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l’importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione, e quanto erogato a titolo di anticipazione. qualora le risorse non fossero disponibili nella loro interezza, resta salva la possibilità in capo al commissario di emettere ulteriori decreti di concessione per l’erogazione della quota parte rimanente. tipologie di interventi e costi ammissibili. i contributi potranno essere concessi per la riparazione o per la ricostruzione degli immobili produttivi, per la delocalizzazione (anche temporanea) delle attività. gli interventi sugli immobili ammessi a contributo riguardano le parti strutturali, le finiture, le tramezzature, i serramenti (interni ed esterni). sono inoltre ammissibili i costi afferenti gli impianti tecnologici, impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, gli idrici e fognari. anche gli immobili pertinenziali, se direttamente funzionali all’attività economica, potranno essere ripristinati beneficiando dei contributi. per quanto riguarda i beni mobili, rientrano tra i costi ammissibili i costi sostenuti per:. la riparazione di beni strumentali volti a stabilire la loro funzionalità e sicurezza;. l’acquisto di beni strumentali;. il ripristino o la sostituzione (quando risulti meno onerosa) degli impianti produttivi, degli arredi e degli elettrodomestici connessi all’attività produttiva, danneggiati o distrutti. tra i costi ammessi al contributo vi sono anche quelli derivanti dalla ricostituzione delle scorte vive e morte connesse all’attività dell’impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito. per scorte si intendono anche le materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa come risultante dall’inventario, ovvero di cui risulti certificata la preesistenza. per le imprese agricole, l’articolo 3 dell’ordinanza n. 11/2023 precisa che rientrano tra i costi ammissibili:. il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici (es. campo di piante madri) come risultante dall’inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza;. il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito come risultante dall’inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza;. il ripristino dei terreni, danneggiati in relazione al danno effettivamente subito, inclusa la rimozione di fango e detriti dai terreni agricoli, nel rispetto delle norme di carattere ambientale;. il ripristino delle arnie;. il ripristino di strade aziendali e interaziendali;. il ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;. il riconoscimento del danno connesso con la perdita dei terreni produttivi non più ripristinabili ai fini produttivi;. gli interventi idraulico-agrari e quelli a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico (quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, comprensive di eventuali interventi di rimodellamento morfologico dei versanti stessi, funzionali a mantenerne e migliorarne le condizioni di stabilità). in tale ambito, può essere ricompresa la messa in sicurezza della viabilità privata qualora ricada nell’area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi/terreni in attualità di coltura a cui l’intervento è finalizzato; i lavori di carattere strutturale per la conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale; realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali) prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.);. i danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (ue) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;. la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall’area esterna pertinenziale. l’elencazione dei costi ammissibili è ampia e comprende anche l’ipotesi che gli interventi siano fatti in economia. in tal caso, il costo sarà riconosciuto nei limiti dei costi standard per ettaro e/o per metro quadrato sulla base di valori che saranno definiti tramite un successivo provvedimento del commissario straordinario. i beni mobili o immobili oggetto del contributo devono essere nella titolarità dell’impresa (proprietà o altro diritto reale) o detenuti a titolo di diritto personale di godimento (ad esempio: affitto, comodato), in tal caso occorre che l’atto sia anche registrato alla data dell’evento alluvionale. perizia per la stima dei danni. la valutazione dei danni agli immobili, agli impianti mobili, ai macchinari, alle attrezzature, alle scorte e ai beni mobili registrati, deve essere effettuata tramite perizia asseverata redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.). nel caso di ripristino dei beni mobili, la perizia deve indicare:. in caso di riparazione, il valore della riparazione non deve superare il valore di mercato del bene danneggiato prima dell’evento alluvionale;. in caso di sostituzione, verrà riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, e consentendo comunque la sostituzione con un mezzo funzionalmente equivalente;. per il settore agricolo e agroalimentare, nel caso in cui il bene risulti ripristinabile sarà ammissibile l’intervento di ripristino; qualora il costo di ripristino risulti superiore al 80% del costo di sostituzione del bene stesso, sarà ammissibile la sostituzione del bene danneggiato/distrutto. il nuovo bene dovrà possedere caratteristiche analoghe in relazione alla potenzialità produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del + 10% rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata, ad esempio: potenza nel caso di trattrici, ecc.) o inferiori. per le scorte ripristinate o sostituite si potrà fare riferimento ai valori dei mercuriali delle camere di commercio, ai listini delle borse merci ed ai prezzari regionali. rientrano tra le spese ammissibili, entro specifici massimali, i costi sostenuti per le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti. l’articolo 4 precisa che tra i beni esclusi dai contributi in commento vi sono:. i fabbricati rurali accatastati per uso abitativo;. gli immobili abitativi e strumentali che alla data dell’evento risultavano collabenti, inagibili o inabitabili. per i fabbricati in corso di costruzione occorre che gli stessi fossero in regola con la normativa edilizia. mentre per i terreni agricoli ripristinabili l’accesso ai contributi prevede che gli stessi fossero inseriti nel fascicolo aziendale alla data dell’evento. procedura per richiedere i contributi. l’istanza per l’ottenimento dei contributi deve essere presentata dal legale rappresentante delle imprese danneggiate. nel caso di danni ad immobili per i quali gli interventi di ripristino o ricostruzione necessitano di specifici titoli autorizzativi, si dovrà allegare anche copia del titolo abilitativo rilasciato dal comune territorialmente competente. alla domanda dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:. la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato sullo schema riportato nell’allegato 2 dell’ordinanza;. la perizia tecnica asseverata o giurata, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali (si veda il modello in allegato 3 dell’ordinanza);. il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l’entità del contributo richiesto. l’istanza compilata dovrà essere inoltrata ai comuni utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all’uopo predisposte dalle regioni emilia-romagna, toscana e marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori. le istanze potranno essere trasmesse, previo rilascio di apposita procura speciale, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese o società di servizi ad esse collegate o con esse associate. le imprese beneficiarie dei contributi che inviano le istanze devono rientrare in una delle seguenti fattispecie:. proprietaria, ovvero titolare, in possesso di un valido titolo di conduzione dell’immobile sede, alla data dell’evento alluvionale, dell’attività economica e produttiva propria o di altra impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell’immobile;. proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione dell’immobile costituente, alla data dell’evento alluvionale, oggetto della sua attività;. proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione degli impianti relativi al ciclo produttivo;. usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell’immobile o degli impianti relativi al ciclo produttivo, sede, alla data dell’evento alluvionale, della sua attività economica e produttiva se tale impresa si accolla l’onere del ripristino e del riavvio dell’attività produttiva e delle connesse spese[1]. i beneficiari possono anche avvalersi di un procuratore demandando allo stesso l’onere di inviare l’istanza di contributo e ricevere le relative comunicazioni. l’allegato 5 dell’ordinanza propone il modello di procura che deve essere allegato all’istanza, sottoscritto e accompagnato da una copia del documento di identità del procuratore speciale in corso di validità. l’istanza è presentata dalla società, qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato entro la data dell’alluvione, salvo eventuali pattuizioni contrattuali che regolamentano gli obblighi di manutenzione straordinaria. per le imprese agricole l’istanza è presentata dall’impresa agricola qualora vi sia coincidenza tra la proprietà e l’impresa anche individuale/familiare e, pertanto, il proprietario/comproprietario esercita l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. in presenza di impresa agricola familiare o società semplici agricole, possono accedere ai contributi i proprietari dei beni gestiti dall’impresa stessa, senza alcun atto di possesso formale registrato, purché venga dimostrato, tramite visura camerale o documentazione fiscale o previdenziale, il ruolo di coadiuvante dei proprietari nell’impresa stessa. è ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi. l’istanza può essere presentata nuovamente una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale entro 30 (trenta) giorni dal rigetto. per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari in base allo schema proposto all’allegato 6 dell’ordinanza. ulteriori requisiti. l’articolo 6 del provvedimento del commissario straordinario stabilisce che, alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono:. essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente (come ad esempio nel caso di produttori agricoli esonerati), ovvero i professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all’ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; per le cooperative sociali, essere iscritte nella sezione b) dell’albo regionale delle cooperative sociali;. essere in possesso di partita iva e/o codice fiscale;. non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione;. non essere sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo che la stessa non venga revocata prima della presentazione della domanda di contributo;. essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di inps, inail ovvero aver presentato istanza di regolarizzazione degli obblighi contributivi;. non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia. la verifica è obbligatoria per importi superiori ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); la verifica è altresì obbligatoria su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi per un importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);. dichiarare la data di inizio attività produttiva danneggiata e fornire informazioni in merito al fatturato, al risultato di esercizio ed al numero degli addetti in termini di unità lavorative per anno, relativamente all’esercizio 2022 e ai due anni precedenti, ove ricompresi nel periodo decorrente dalla data di inizio attività;. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. tracciabilità dei pagamenti. nei contratti stipulati dall’impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti, è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata. nel caso di interventi già realizzati alla data di entrata in vigore dell’ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilità finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall’impresa. l’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato. i contratti stipulati tra l’impresa committente e l’impresa esecutrice devono altresì contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. l’impresa committente accerterà che l’impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nelle white list se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti. cumulo di incentivi. eventuali altri ulteriori indennizzi fruiti (assicurazioni, crediti d’imposta, ecc.) per i medesimi costi ammissibili dovranno essere sommati al contributo determinato ai sensi dell’ordinanza n. 11/2023, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. la sommatoria degli indennizzi fruiti non deve comunque superare il 100% del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto. [1] in questo caso, alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del proprietario dell’immobile, nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità (modello di dichiarazione del proprietario dell’immobile in allegato 4 alla presente ordinanza). redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale lo scorso 20 ottobre il commissario gen. francesco paolo figliuolo ha firmato l’ordinanza con cui sono fissate le modalità per la concessione dei contributi destinati alle imprese danneggiate dagli eventi che si sono verificati a partire dal 1° maggio nei territori definiti dal d.l. 61/2023 (c.d. decreto alluvione). l’accesso agli indennizzi è riservato alle imprese in grado di dimostrare, con perizia asseverata o giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i suddetti eventi. l’ordinanza è già stata trasmessa alla corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità. successivamente sarà pubblicata nella gazzetta ufficiale e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del commissario straordinario, nella sezione amministrazione trasparente. rimborsi alle imprese danneggiate. l’articolo 2 dell’ordinanza n. 11 del 20 ottobre 2023 dispone che, nei limiti delle risorse stanziate di cui all’art. 20-sexies del d.l. 61/2023, a tutte le imprese danneggiate potrà essere riconosciuto un indennizzo fino al 100% delle spese ammissibili. le modalità di erogazione degli indennizzi saranno diverse a seconda dell’entità dei danni subiti e periziati. in particolare:. qualora l’intero valore del danno riconosciuto non superi la somma di 40.000,00 euro, l’erogazione avverrà nel limite del 50% del totale del contributo concesso a titolo di anticipazione, mentre la quota rimanente sarà erogata a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli;. nel caso fosse riconosciuto un danno superiore a 40.000 euro, sarà concessa una prima anticipazione in misura pari almeno ad euro 40.000,00. in questo caso l’indennizzo rispetto al maggior valore del danno riconosciuto sarà concesso con successive rate, autorizzate con decreto del commissario, la cui entità sarà così definita: anticipazioni nei limiti del 50% della prima misura di contributo concesso;. saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese, della differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l’importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione, e quanto erogato a titolo di anticipazione. qualora le risorse non fossero disponibili nella loro interezza, resta salva la possibilità in capo al commissario di emettere ulteriori decreti di concessione per l’erogazione della quota parte rimanente. tipologie di interventi e costi ammissibili. i contributi potranno essere concessi per la riparazione o per la ricostruzione degli immobili produttivi, per la delocalizzazione (anche temporanea) delle attività. gli interventi sugli immobili ammessi a contributo riguardano le parti strutturali, le finiture, le tramezzature, i serramenti (interni ed esterni). sono inoltre ammissibili i costi afferenti gli impianti tecnologici, impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, gli idrici e fognari. anche gli immobili pertinenziali, se direttamente funzionali all’attività economica, potranno essere ripristinati beneficiando dei contributi. per quanto riguarda i beni mobili, rientrano tra i costi ammissibili i costi sostenuti per:. la riparazione di beni strumentali volti a stabilire la loro funzionalità e sicurezza;. l’acquisto di beni strumentali;. il ripristino o la sostituzione (quando risulti meno onerosa) degli impianti produttivi, degli arredi e degli elettrodomestici connessi all’attività produttiva, danneggiati o distrutti. tra i costi ammessi al contributo vi sono anche quelli derivanti dalla ricostituzione delle scorte vive e morte connesse all’attività dell’impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito. per scorte si intendono anche le materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa come risultante dall’inventario, ovvero di cui risulti certificata la preesistenza. per le imprese agricole, l’articolo 3 dell’ordinanza n. 11/2023 precisa che rientrano tra i costi ammissibili:. il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici (es. campo di piante madri) come risultante dall’inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza;. il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito come risultante dall’inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza;. il ripristino dei terreni, danneggiati in relazione al danno effettivamente subito, inclusa la rimozione di fango e detriti dai terreni agricoli, nel rispetto delle norme di carattere ambientale;. il ripristino delle arnie;. il ripristino di strade aziendali e interaziendali;. il ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;. il riconoscimento del danno connesso con la perdita dei terreni produttivi non più ripristinabili ai fini produttivi;. gli interventi idraulico-agrari e quelli a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico (quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, comprensive di eventuali interventi di rimodellamento morfologico dei versanti stessi, funzionali a mantenerne e migliorarne le condizioni di stabilità). in tale ambito, può essere ricompresa la messa in sicurezza della viabilità privata qualora ricada nell’area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi/terreni in attualità di coltura a cui l’intervento è finalizzato; i lavori di carattere strutturale per la conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale; realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali) prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.);. i danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (ue) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;. la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall’area esterna pertinenziale. l’elencazione dei costi ammissibili è ampia e comprende anche l’ipotesi che gli interventi siano fatti in economia. in tal caso, il costo sarà riconosciuto nei limiti dei costi standard per ettaro e/o per metro quadrato sulla base di valori che saranno definiti tramite un successivo provvedimento del commissario straordinario. i beni mobili o immobili oggetto del contributo devono essere nella titolarità dell’impresa (proprietà o altro diritto reale) o detenuti a titolo di diritto personale di godimento (ad esempio: affitto, comodato), in tal caso occorre che l’atto sia anche registrato alla data dell’evento alluvionale. perizia per la stima dei danni. la valutazione dei danni agli immobili, agli impianti mobili, ai macchinari, alle attrezzature, alle scorte e ai beni mobili registrati, deve essere effettuata tramite perizia asseverata redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.). nel caso di ripristino dei beni mobili, la perizia deve indicare:. in caso di riparazione, il valore della riparazione non deve superare il valore di mercato del bene danneggiato prima dell’evento alluvionale;. in caso di sostituzione, verrà riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, e consentendo comunque la sostituzione con un mezzo funzionalmente equivalente;. per il settore agricolo e agroalimentare, nel caso in cui il bene risulti ripristinabile sarà ammissibile l’intervento di ripristino; qualora il costo di ripristino risulti superiore al 80% del costo di sostituzione del bene stesso, sarà ammissibile la sostituzione del bene danneggiato/distrutto. il nuovo bene dovrà possedere caratteristiche analoghe in relazione alla potenzialità produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del + 10% rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata, ad esempio: potenza nel caso di trattrici, ecc.) o inferiori. per le scorte ripristinate o sostituite si potrà fare riferimento ai valori dei mercuriali delle camere di commercio, ai listini delle borse merci ed ai prezzari regionali. rientrano tra le spese ammissibili, entro specifici massimali, i costi sostenuti per le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti. l’articolo 4 precisa che tra i beni esclusi dai contributi in commento vi sono:. i fabbricati rurali accatastati per uso abitativo;. gli immobili abitativi e strumentali che alla data dell’evento risultavano collabenti, inagibili o inabitabili. per i fabbricati in corso di costruzione occorre che gli stessi fossero in regola con la normativa edilizia. mentre per i terreni agricoli ripristinabili l’accesso ai contributi prevede che gli stessi fossero inseriti nel fascicolo aziendale alla data dell’evento. procedura per richiedere i contributi. l’istanza per l’ottenimento dei contributi deve essere presentata dal legale rappresentante delle imprese danneggiate. nel caso di danni ad immobili per i quali gli interventi di ripristino o ricostruzione necessitano di specifici titoli autorizzativi, si dovrà allegare anche copia del titolo abilitativo rilasciato dal comune territorialmente competente. alla domanda dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:. la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato sullo schema riportato nell’allegato 2 dell’ordinanza;. la perizia tecnica asseverata o giurata, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali (si veda il modello in allegato 3 dell’ordinanza);. il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l’entità del contributo richiesto. l’istanza compilata dovrà essere inoltrata ai comuni utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all’uopo predisposte dalle regioni emilia-romagna, toscana e marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori. le istanze potranno essere trasmesse, previo rilascio di apposita procura speciale, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese o società di servizi ad esse collegate o con esse associate. le imprese beneficiarie dei contributi che inviano le istanze devono rientrare in una delle seguenti fattispecie:. proprietaria, ovvero titolare, in possesso di un valido titolo di conduzione dell’immobile sede, alla data dell’evento alluvionale, dell’attività economica e produttiva propria o di altra impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell’immobile;. proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione dell’immobile costituente, alla data dell’evento alluvionale, oggetto della sua attività;. proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione degli impianti relativi al ciclo produttivo;. usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell’immobile o degli impianti relativi al ciclo produttivo, sede, alla data dell’evento alluvionale, della sua attività economica e produttiva se tale impresa si accolla l’onere del ripristino e del riavvio dell’attività produttiva e delle connesse spese[1]. i beneficiari possono anche avvalersi di un procuratore demandando allo stesso l’onere di inviare l’istanza di contributo e ricevere le relative comunicazioni. l’allegato 5 dell’ordinanza propone il modello di procura che deve essere allegato all’istanza, sottoscritto e accompagnato da una copia del documento di identità del procuratore speciale in corso di validità. l’istanza è presentata dalla società, qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato entro la data dell’alluvione, salvo eventuali pattuizioni contrattuali che regolamentano gli obblighi di manutenzione straordinaria. per le imprese agricole l’istanza è presentata dall’impresa agricola qualora vi sia coincidenza tra la proprietà e l’impresa anche individuale/familiare e, pertanto, il proprietario/comproprietario esercita l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. in presenza di impresa agricola familiare o società semplici agricole, possono accedere ai contributi i proprietari dei beni gestiti dall’impresa stessa, senza alcun atto di possesso formale registrato, purché venga dimostrato, tramite visura camerale o documentazione fiscale o previdenziale, il ruolo di coadiuvante dei proprietari nell’impresa stessa. è ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi. l’istanza può essere presentata nuovamente una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale entro 30 (trenta) giorni dal rigetto. per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari in base allo schema proposto all’allegato 6 dell’ordinanza. ulteriori requisiti. l’articolo 6 del provvedimento del commissario straordinario stabilisce che, alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono:. essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente (come ad esempio nel caso di produttori agricoli esonerati), ovvero i professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all’ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; per le cooperative sociali, essere iscritte nella sezione b) dell’albo regionale delle cooperative sociali;. essere in possesso di partita iva e/o codice fiscale;. non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione;. non essere sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo che la stessa non venga revocata prima della presentazione della domanda di contributo;. essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di inps, inail ovvero aver presentato istanza di regolarizzazione degli obblighi contributivi;. non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia. la verifica è obbligatoria per importi superiori ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); la verifica è altresì obbligatoria su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi per un importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);. dichiarare la data di inizio attività produttiva danneggiata e fornire informazioni in merito al fatturato, al risultato di esercizio ed al numero degli addetti in termini di unità lavorative per anno, relativamente all’esercizio 2022 e ai due anni precedenti, ove ricompresi nel periodo decorrente dalla data di inizio attività;. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. tracciabilità dei pagamenti. nei contratti stipulati dall’impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti, è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata. nel caso di interventi già realizzati alla data di entrata in vigore dell’ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilità finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall’impresa. l’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato. i contratti stipulati tra l’impresa committente e l’impresa esecutrice devono altresì contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. l’impresa committente accerterà che l’impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nelle white list se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti. cumulo di incentivi. eventuali altri ulteriori indennizzi fruiti (assicurazioni, crediti d’imposta, ecc.) per i medesimi costi ammissibili dovranno essere sommati al contributo determinato ai sensi dell’ordinanza n. 11/2023, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. la sommatoria degli indennizzi fruiti non deve comunque superare il 100% del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto. [1] in questo caso, alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del proprietario dell’immobile, nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità (modello di dichiarazione del proprietario dell’immobile in allegato 4 alla presente ordinanza). redazione ©riproduzione riservata
Lo scorso 20 ottobre il Commissario Gen. Francesco Paolo Figliuolo ha firmato l’Ordinanza con cui sono fissate le modalità per la concessione dei contributi destinati alle imprese danneggiate dagli eventi che si sono verificati a partire dal 1° maggio nei territori definiti dal D.L. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione).
L’accesso agli indennizzi è riservato alle imprese in grado di dimostrare, con perizia asseverata o giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i suddetti eventi. L’Ordinanza è già stata trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità. Successivamente sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.
Rimborsi alle imprese danneggiate
L’articolo 2 dell’Ordinanza n. 11 del 20 ottobre 2023 dispone che, nei limiti delle risorse stanziate di cui all’art. 20-sexies del D.L. 61/2023, a tutte le imprese danneggiate potrà essere riconosciuto un indennizzo fino al 100% delle spese ammissibili. Le modalità di erogazione degli indennizzi saranno diverse a seconda dell’entità dei danni subiti e periziati. In particolare:
- qualora l’intero valore del danno riconosciuto non superi la somma di 40.000,00 euro, l’erogazione avverrà nel limite del 50% del totale del contributo concesso a titolo di anticipazione, mentre la quota rimanente sarà erogata a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli;
- nel caso fosse riconosciuto un danno superiore a 40.000 euro, sarà concessa una prima anticipazione in misura pari almeno ad euro 40.000,00. In questo caso l’indennizzo rispetto al maggior valore del danno riconosciuto sarà concesso con successive rate, autorizzate con decreto del Commissario, la cui entità sarà così definita:
- anticipazioni nei limiti del 50% della prima misura di contributo concesso;
- saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese, della differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l’importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione, e quanto erogato a titolo di anticipazione.
Qualora le risorse non fossero disponibili nella loro interezza, resta salva la possibilità in capo al Commissario di emettere ulteriori decreti di concessione per l’erogazione della quota parte rimanente.
Tipologie di interventi e costi ammissibili
I contributi potranno essere concessi per la riparazione o per la ricostruzione degli immobili produttivi, per la delocalizzazione (anche temporanea) delle attività. Gli interventi sugli immobili ammessi a contributo riguardano le parti strutturali, le finiture, le tramezzature, i serramenti (interni ed esterni). Sono inoltre ammissibili i costi afferenti gli impianti tecnologici, impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, gli idrici e fognari.
Anche gli immobili pertinenziali, se direttamente funzionali all’attività economica, potranno essere ripristinati beneficiando dei contributi.
Per quanto riguarda i beni mobili, rientrano tra i costi ammissibili i costi sostenuti per:
- la riparazione di beni strumentali volti a stabilire la loro funzionalità e sicurezza;
- l’acquisto di beni strumentali;
- il ripristino o la sostituzione (quando risulti meno onerosa) degli impianti produttivi, degli arredi e degli elettrodomestici connessi all’attività produttiva, danneggiati o distrutti.
Tra i costi ammessi al contributo vi sono anche quelli derivanti dalla ricostituzione delle scorte vive e morte connesse all’attività dell’impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito. Per scorte si intendono anche le materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa come risultante dall’inventario, ovvero di cui risulti certificata la preesistenza.
Per le imprese agricole, l’articolo 3 dell’Ordinanza n. 11/2023 precisa che rientrano tra i costi ammissibili:
- il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici (es. campo di piante madri) come risultante dall’inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza;
- il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito come risultante dall’inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza;
- il ripristino dei terreni, danneggiati in relazione al danno effettivamente subito, inclusa la rimozione di fango e detriti dai terreni agricoli, nel rispetto delle norme di carattere ambientale;
- il ripristino delle arnie;
- il ripristino di strade aziendali e interaziendali;
- il ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;
- il riconoscimento del danno connesso con la perdita dei terreni produttivi non più ripristinabili ai fini produttivi;
- gli interventi idraulico-agrari e quelli a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico (quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, comprensive di eventuali interventi di rimodellamento morfologico dei versanti stessi, funzionali a mantenerne e migliorarne le condizioni di stabilità). In tale ambito, può essere ricompresa la messa in sicurezza della viabilità privata qualora ricada nell’area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi/terreni in attualità di coltura a cui l’intervento è finalizzato; i lavori di carattere strutturale per la conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale; realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali) prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.);
- i danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall’area esterna pertinenziale.
L’elencazione dei costi ammissibili è ampia e comprende anche l’ipotesi che gli interventi siano fatti in economia. In tal caso, il costo sarà riconosciuto nei limiti dei costi standard per ettaro e/o per metro quadrato sulla base di valori che saranno definiti tramite un successivo provvedimento del Commissario Straordinario.
I beni mobili o immobili oggetto del contributo devono essere nella titolarità dell’impresa (proprietà o altro diritto reale) o detenuti a titolo di diritto personale di godimento (ad esempio: affitto, comodato), in tal caso occorre che l’atto sia anche registrato alla data dell’evento alluvionale.
Perizia per la stima dei danni
La valutazione dei danni agli immobili, agli impianti mobili, ai macchinari, alle attrezzature, alle scorte e ai beni mobili registrati, deve essere effettuata tramite perizia asseverata redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.).
Nel caso di ripristino dei beni mobili, la perizia deve indicare:
- in caso di riparazione, il valore della riparazione non deve superare il valore di mercato del bene danneggiato prima dell’evento alluvionale;
- in caso di sostituzione, verrà riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, e consentendo comunque la sostituzione con un mezzo funzionalmente equivalente;
- per il settore agricolo e agroalimentare, nel caso in cui il bene risulti ripristinabile sarà ammissibile l’intervento di ripristino; qualora il costo di ripristino risulti superiore al 80% del costo di sostituzione del bene stesso, sarà ammissibile la sostituzione del bene danneggiato/distrutto. Il nuovo bene dovrà possedere caratteristiche analoghe in relazione alla potenzialità produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del + 10% rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata, ad esempio: potenza nel caso di trattrici, ecc.) o inferiori.
Per le scorte ripristinate o sostituite si potrà fare riferimento ai valori dei mercuriali delle Camere di Commercio, ai listini delle borse merci ed ai prezzari regionali.
Rientrano tra le spese ammissibili, entro specifici massimali, i costi sostenuti per le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti.
L’articolo 4 precisa che tra i beni esclusi dai contributi in commento vi sono:
- i fabbricati rurali accatastati per uso abitativo;
- gli immobili abitativi e strumentali che alla data dell’evento risultavano collabenti, inagibili o inabitabili.
Per i fabbricati in corso di costruzione occorre che gli stessi fossero in regola con la normativa edilizia. Mentre per i terreni agricoli ripristinabili l’accesso ai contributi prevede che gli stessi fossero inseriti nel fascicolo aziendale alla data dell’evento.
Procedura per richiedere i contributi
L’istanza per l’ottenimento dei contributi deve essere presentata dal legale rappresentante delle imprese danneggiate. Nel caso di danni ad immobili per i quali gli interventi di ripristino o ricostruzione necessitano di specifici titoli autorizzativi, si dovrà allegare anche copia del titolo abilitativo rilasciato dal Comune territorialmente competente.
Alla domanda dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:
- la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato sullo schema riportato nell’allegato 2 dell’Ordinanza;
- la perizia tecnica asseverata o giurata, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali (si veda il modello in allegato 3 dell’Ordinanza);
- il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l’entità del contributo richiesto.
L’istanza compilata dovrà essere inoltrata ai Comuni utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all’uopo predisposte dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori. Le istanze potranno essere trasmesse, previo rilascio di apposita procura speciale, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese o società di servizi ad esse collegate o con esse associate.
Le imprese beneficiarie dei contributi che inviano le istanze devono rientrare in una delle seguenti fattispecie:
- proprietaria, ovvero titolare, in possesso di un valido titolo di conduzione dell’immobile sede, alla data dell’evento alluvionale, dell’attività economica e produttiva propria o di altra impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell’immobile;
- proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione dell’immobile costituente, alla data dell’evento alluvionale, oggetto della sua attività;
- proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione degli impianti relativi al ciclo produttivo;
- usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell’immobile o degli impianti relativi al ciclo produttivo, sede, alla data dell’evento alluvionale, della sua attività economica e produttiva se tale impresa si accolla l’onere del ripristino e del riavvio dell’attività produttiva e delle connesse spese[1].
I beneficiari possono anche avvalersi di un procuratore demandando allo stesso l’onere di inviare l’istanza di contributo e ricevere le relative comunicazioni. L’allegato 5 dell’Ordinanza propone il modello di procura che deve essere allegato all’istanza, sottoscritto e accompagnato da una copia del documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.
L’istanza è presentata dalla società, qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato entro la data dell’alluvione, salvo eventuali pattuizioni contrattuali che regolamentano gli obblighi di manutenzione straordinaria.
Per le imprese agricole l’istanza è presentata dall’impresa agricola qualora vi sia coincidenza tra la proprietà e l’impresa anche individuale/familiare e, pertanto, il proprietario/comproprietario esercita l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.
In presenza di impresa agricola familiare o società semplici agricole, possono accedere ai contributi i proprietari dei beni gestiti dall’impresa stessa, senza alcun atto di possesso formale registrato, purché venga dimostrato, tramite visura camerale o documentazione fiscale o previdenziale, il ruolo di coadiuvante dei proprietari nell’impresa stessa.
È ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi. L’istanza può essere presentata nuovamente una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale entro 30 (trenta) giorni dal rigetto.
Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari in base allo schema proposto all’Allegato 6 dell’Ordinanza.
Ulteriori requisiti
L’articolo 6 del provvedimento del Commissario Straordinario stabilisce che, alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono:
- essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente (come ad esempio nel caso di produttori agricoli esonerati), ovvero i professionisti ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all’ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; per le cooperative sociali, essere iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale delle cooperative sociali;
- essere in possesso di Partita IVA e/o Codice Fiscale;
- non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’Amministrazione;
- non essere sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo che la stessa non venga revocata prima della presentazione della domanda di contributo;
- essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL ovvero aver presentato istanza di regolarizzazione degli obblighi contributivi;
- non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia. La verifica è obbligatoria per importi superiori ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); la verifica è altresì obbligatoria su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi per un importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- dichiarare la data di inizio attività produttiva danneggiata e fornire informazioni in merito al fatturato, al risultato di esercizio ed al numero degli addetti in termini di Unità Lavorative per Anno, relativamente all’esercizio 2022 e ai due anni precedenti, ove ricompresi nel periodo decorrente dalla data di inizio attività;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Tracciabilità dei pagamenti
Nei contratti stipulati dall’impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti, è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata.
Nel caso di interventi già realizzati alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilità finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall’impresa. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato.
I contratti stipulati tra l’impresa committente e l’impresa esecutrice devono altresì contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’impresa committente accerterà che l’impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nelle white list se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti.
Cumulo di incentivi
Eventuali altri ulteriori indennizzi fruiti (assicurazioni, crediti d’imposta, ecc.) per i medesimi costi ammissibili dovranno essere sommati al contributo determinato ai sensi dell’Ordinanza n. 11/2023, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. La sommatoria degli indennizzi fruiti non deve comunque superare il 100% del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto.
[1] In questo caso, alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del proprietario dell’immobile, nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità (modello di dichiarazione del proprietario dell’immobile in allegato 4 alla presente Ordinanza).
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