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Lo scorso 20 ottobre il Commissario Gen. Francesco Paolo Figliuolo ha firmato l’Ordinanza con cui sono fissate le modalità per la concessione dei contributi destinati alle imprese danneggiate dagli eventi che si sono verificati a partire dal 1° maggio nei territori definiti dal D.L. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione).
L’accesso agli indennizzi è riservato alle imprese in grado di dimostrare, con perizia asseverata o giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i suddetti eventi. L’Ordinanza è già stata trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità. Successivamente sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.
L’articolo 2 dell’Ordinanza n. 11 del 20 ottobre 2023 dispone che, nei limiti delle risorse stanziate di cui all’art. 20-sexies del D.L. 61/2023, a tutte le imprese danneggiate potrà essere riconosciuto un indennizzo fino al 100% delle spese ammissibili. Le modalità di erogazione degli indennizzi saranno diverse a seconda dell’entità dei danni subiti e periziati. In particolare:
Qualora le risorse non fossero disponibili nella loro interezza, resta salva la possibilità in capo al Commissario di emettere ulteriori decreti di concessione per l’erogazione della quota parte rimanente.
I contributi potranno essere concessi per la riparazione o per la ricostruzione degli immobili produttivi, per la delocalizzazione (anche temporanea) delle attività. Gli interventi sugli immobili ammessi a contributo riguardano le parti strutturali, le finiture, le tramezzature, i serramenti (interni ed esterni). Sono inoltre ammissibili i costi afferenti gli impianti tecnologici, impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, gli idrici e fognari.
Anche gli immobili pertinenziali, se direttamente funzionali all’attività economica, potranno essere ripristinati beneficiando dei contributi.
Per quanto riguarda i beni mobili, rientrano tra i costi ammissibili i costi sostenuti per:
Tra i costi ammessi al contributo vi sono anche quelli derivanti dalla ricostituzione delle scorte vive e morte connesse all’attività dell’impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito. Per scorte si intendono anche le materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa come risultante dall’inventario, ovvero di cui risulti certificata la preesistenza.
Per le imprese agricole, l’articolo 3 dell’Ordinanza n. 11/2023 precisa che rientrano tra i costi ammissibili:
L’elencazione dei costi ammissibili è ampia e comprende anche l’ipotesi che gli interventi siano fatti in economia. In tal caso, il costo sarà riconosciuto nei limiti dei costi standard per ettaro e/o per metro quadrato sulla base di valori che saranno definiti tramite un successivo provvedimento del Commissario Straordinario.
I beni mobili o immobili oggetto del contributo devono essere nella titolarità dell’impresa (proprietà o altro diritto reale) o detenuti a titolo di diritto personale di godimento (ad esempio: affitto, comodato), in tal caso occorre che l’atto sia anche registrato alla data dell’evento alluvionale.
La valutazione dei danni agli immobili, agli impianti mobili, ai macchinari, alle attrezzature, alle scorte e ai beni mobili registrati, deve essere effettuata tramite perizia asseverata redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.).
Nel caso di ripristino dei beni mobili, la perizia deve indicare:
Per le scorte ripristinate o sostituite si potrà fare riferimento ai valori dei mercuriali delle Camere di Commercio, ai listini delle borse merci ed ai prezzari regionali.
Rientrano tra le spese ammissibili, entro specifici massimali, i costi sostenuti per le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti.
L’articolo 4 precisa che tra i beni esclusi dai contributi in commento vi sono:
Per i fabbricati in corso di costruzione occorre che gli stessi fossero in regola con la normativa edilizia. Mentre per i terreni agricoli ripristinabili l’accesso ai contributi prevede che gli stessi fossero inseriti nel fascicolo aziendale alla data dell’evento.
L’istanza per l’ottenimento dei contributi deve essere presentata dal legale rappresentante delle imprese danneggiate. Nel caso di danni ad immobili per i quali gli interventi di ripristino o ricostruzione necessitano di specifici titoli autorizzativi, si dovrà allegare anche copia del titolo abilitativo rilasciato dal Comune territorialmente competente.
Alla domanda dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:
L’istanza compilata dovrà essere inoltrata ai Comuni utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all’uopo predisposte dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori. Le istanze potranno essere trasmesse, previo rilascio di apposita procura speciale, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese o società di servizi ad esse collegate o con esse associate.
Le imprese beneficiarie dei contributi che inviano le istanze devono rientrare in una delle seguenti fattispecie:
I beneficiari possono anche avvalersi di un procuratore demandando allo stesso l’onere di inviare l’istanza di contributo e ricevere le relative comunicazioni. L’allegato 5 dell’Ordinanza propone il modello di procura che deve essere allegato all’istanza, sottoscritto e accompagnato da una copia del documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.
L’istanza è presentata dalla società, qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato entro la data dell’alluvione, salvo eventuali pattuizioni contrattuali che regolamentano gli obblighi di manutenzione straordinaria.
Per le imprese agricole l’istanza è presentata dall’impresa agricola qualora vi sia coincidenza tra la proprietà e l’impresa anche individuale/familiare e, pertanto, il proprietario/comproprietario esercita l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.
In presenza di impresa agricola familiare o società semplici agricole, possono accedere ai contributi i proprietari dei beni gestiti dall’impresa stessa, senza alcun atto di possesso formale registrato, purché venga dimostrato, tramite visura camerale o documentazione fiscale o previdenziale, il ruolo di coadiuvante dei proprietari nell’impresa stessa.
È ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi. L’istanza può essere presentata nuovamente una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale entro 30 (trenta) giorni dal rigetto.
Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari in base allo schema proposto all’Allegato 6 dell’Ordinanza.
L’articolo 6 del provvedimento del Commissario Straordinario stabilisce che, alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono:
Nei contratti stipulati dall’impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti, è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata.
Nel caso di interventi già realizzati alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilità finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall’impresa. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato.
I contratti stipulati tra l’impresa committente e l’impresa esecutrice devono altresì contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’impresa committente accerterà che l’impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nelle white list se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti.
Eventuali altri ulteriori indennizzi fruiti (assicurazioni, crediti d’imposta, ecc.) per i medesimi costi ammissibili dovranno essere sommati al contributo determinato ai sensi dell’Ordinanza n. 11/2023, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. La sommatoria degli indennizzi fruiti non deve comunque superare il 100% del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto.
[1] In questo caso, alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del proprietario dell’immobile, nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità (modello di dichiarazione del proprietario dell’immobile in allegato 4 alla presente Ordinanza).