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Una bozza di decreto si propone di regolare la produzione di vini dealcolati. Numerose criticità sono state sollevate dalla filiera del vino.
In questi ultimi giorni è circolata mezzo stampa una prima bozza del Decreto con cui il Ministero dell’Agricoltura intende regolare la dealcolizzazione dei vini. In base alle indiscrezioni, tale schema di decreto è stato portato all’attenzione delle organizzazioni professionali a seguito di un confronto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF).
Per dealcolizzazione (parziale o totale) si intende la riduzione (parziale o totale) del tenore alcolico dei vini, vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, come da definizione del Regolamento UE 2021/2117 citato nel seguito.
Fino ad oggi, gli operatori vinicoli si sono dovuti rivolgere ad imprese non residenti al fine di ottenere prodotti dealcolati, da commercializzare nel territorio dello Stato.
Infatti, nonostante la presenza di un Regolamento UE (UE 2021/2117 del 2 dicembre 2021), il quale ha autorizzato e regolamentato proprio recentemente la produzione e commercializzazione di vino totalmente o parzialmente dealcolato nell'Unione Europea, in Italia il Testo Unico della Vite e del Vino (Legge n. 238 del 12 dicembre 2016) pone alcune problematiche, non essendo perfettamente allineato alla normativa europea.
Nel Considerando 40 del predetto Regolamento viene evidenziata la ratio della regolamentazione del fenomeno vini dealcolizzati: “Vista la domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello stabilito per i prodotti vitivinicoli nell'Allegato VII, Parte II, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe essere possibile produrre tali prodotti vitivinicoli innovativi anche nell'Unione. A tal fine è necessario stabilire le condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e definire i processi autorizzati per la loro dealcolizzazione.”
I principali aspetti da sottolineare rispetto alle previsioni in bozza sono i seguenti:
La bozza di decreto contiene inoltre il divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolizzazione ed anche il divieto di aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell’avvenuta dealcolizzazione.
Secondo le previsioni in bozza, il trattamento, a seguito del quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano, è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
Le singole lavorazioni devono essere preventivamente comunicate entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione mediante PEC agli Uffici territoriali dell'ICQRF e dell'ADM, secondo competenza.
Non da ultimo segnaliamo che all’alcol risultante dal processo di dealcolizzazione si applicano le disposizioni previste dal c.d. Testo Unico Accise (Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) e dal Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcol etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise (di cui al D.M. Finanze n. 153 del 27 marzo 2001) nonché le altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili.
Le operazioni di dealcolizzazione sono annotate nel Registro telematico, secondo le modalità che saranno indicate dall’ICQRF.
Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolizzazione totale o parziale deve essere riportata la dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato”.
Secondo le parti coinvolte, la regolamentazione della dealcolizzazione non potrà che avere un effetto positivo, attenuando il vantaggio competitivo per chi questa tipologia di vino lo produce già, ovvero tutti i principali Paesi competitor dell’Italia.
Tuttavia, i vari soggetti interessati hanno sottolineato negativamente il fatto che il processo di dealcolizzazione possa avvenire esclusivamente presso stabilimenti dotati di licenza di deposito fiscale per la produzione di alcol, limitando quindi la possibilità di svolgere tale operazione solo presso le distillerie e sotto il controllo dell’Agenzia delle Dogane. Alle cantine, invece, rimarrebbe “solo” il compito di imbottigliare il prodotto.
Secondo il Segretario Generale di Unione Italiana deve essere ripensato il coinvolgimento delle distillerie, le quali non avrebbero una diffusione capillare sul territorio nazionale (essendo situate prettamente al Centro Nord del Paese). Inoltre, è stato sottolineato che dallo spostamento del prodotto potrebbero derivare alterazioni di tipo microbiologico, soprattutto tenendo conto che il vino dealcolizzato, vista la mancanza di alcol, risulterebbe più esposto a tali rischi.
Da ultimo, una volta approvato ed entrato in vigore il predetto Decreto, rimarrebbe il problema della compatibilità dello stesso con il Testo Unico della Vite e del Vino, il quale al momento prevede sanzioni per chi detiene in cantina vino con titolo alcolometrico minore di 8 gradi.