Da diversi giorni i cittadini dei territori della Toscana colpiti dai recenti eventi meteorologici attendevano un provvedimento che rinviasse i termini dei versamenti tributari, contributivi e degli adempimenti tributari in scadenza nei mesi di novembre e dicembre.
Con un Comunicato, ieri, il Ministero delle Finanze ha annunciato la conferma del differimento dei termini.
Da una stima del MEF, la proroga interviene su un valore di oltre 2 miliardi di euro, senza considerare gli omessi interessi e sanzioni non dovuti dai contribuenti a seguito della proroga accordata.
La proroga interviene sui versamenti fiscali e contributivi in scadenza dal 2 novembre.
Rientrano nella proroga, seppur per soli due giorni, anche i versamenti relativi al saldo IMU 2023.
La proroga sarà resa ufficiale nell’ambito della conversione in legge del D.L. 145/2023, prevedendo il differimento al 18 dicembre 2023 dei termini dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti tributari in scadenza a partire dal 2 novembre 2023.
Numerose sono state le critiche da parte delle imprese dei territori alluvionati e delle loro associazioni. Infatti, le attese erano di una proroga che si estendesse a tutto il primo trimestre 2024.
Proroghe confermate anche per i territori alluvionati di Emilia-Romagna, Marche e Toscana (alluvione maggio 2023)
Con la pubblicazione della Legge 170/2023 (legge di conversione del D.L. Proroghe), pubblicata in G.U. il 28 novembre, sono arrivate, invece, le attese conferme sulle annunciate proroghe per i contribuenti dei territori alluvionati.
Pertanto, i contribuenti con residenza, sede legale o operativa nei Comuni elencati nell’Allegato al D.L. 61/2023 beneficiano di una ulteriore proroga dei termini per effettuare i versamenti sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023, i cui termini erano già stati sospesi fino al 20 novembre 2023. Il nuovo termine è fissato al 10 dicembre 2023.
Eventi meteorologici - Lombardia
In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati rimessi i termini per i soggetti impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023.
Tali versamenti saranno considerati tempestivi qualora effettuati entro la data del 31 ottobre 2023. Questa proroga è stata deliberata al fine di mitigare gli effetti negativi subiti dai contribuenti a causa delle avverse condizioni meteorologiche, consentendo loro di adempiere alle proprie obbligazioni tributarie e previdenziali senza ulteriori penalizzazioni.
Altre proroghe annunciate
Con la conversione in legge del Decreto Proroghe sono state previste anche le seguenti novità in tema di:
- assegnazione agevolata ai soci: prorogato al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci e di trasformazione in società semplice, previste dall’art. 1, commi da 100 a 105, della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Le società che perfezioneranno dette operazioni entro tale maggior termine devono versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2023;
- ravvedimento speciale: possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un’unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali irregolarità e omissioni entro la medesima data;
- Nuova Sabatini: è prorogato di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) il termine per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta Nuova Sabatini), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
- agevolazioni Prima Casa: a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui arriva la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale.
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