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Alla luce dell’obbligo di compilazione e trasmissione della pratica per la comunicazione del Titolare Effettivo la cui scadenza è prevista per l’11 dicembre 2023, si analizzeranno alcuni casi particolari relativamente alle società cooperative, fornendo possibili soluzioni alle casistiche di dubbia soluzione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236 è stato pubblicato il Provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Pertanto, dal 9 ottobre 2023 decorre il termine perentorio di sessanta giorni entro cui i soggetti obbligati devono effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Scadendo il termine sopra indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre 2023), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal Legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.
Si ricorda che, in caso di cooperative, la sanzione per mancata comunicazione del Titolare Effettivo (TE), ai sensi dell’art. 2630 C.C., viene comminata a tutti gli amministratori, in quanto tenuti alla trasmissione della comunicazione ai sensi dell’art. e del D.M. 55/2022.
In linea generale, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, comprese anche le cooperative:
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
Per comprendere a quale data fare riferimento per individuare la partecipazione detenuta, occorre verificare la comunicazione ad opera degli amministratori, che configura una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (che risulta datata). La fotografia dell'assetto proprietario o della individuazione dei titolari dei poteri di legale rappresentanza o di amministrazione o di direzione è riferita al momento della dichiarazione.
Vediamo ora alcuni casi pratici con le relative possibili soluzioni.
Infine, occorre sottolineare che il comma 6 dell’art. 20 del D.Lgs. 231/2007 prevede che “I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del Titolare Effettivo nonché, con specifico riferimento al Titolare Effettivo individuato ai sensi del comma 5 (rappresentanza legale, amministrazione o direzione), delle ragioni che non hanno consentito di individuare il Titolare Effettivo” ai sensi dei precedenti commi del medesimo articolo che fanno riferimento al criterio relativo alla proprietà e al controllo dell’ente.
Per questo motivo, stando a quanto indicato dalla norma, nel verbale del CDA in cui si riporta l'attività di verifica dell'identità del Titolare Effettivo, qualora il Titolare Effettivo debba essere individuato attraverso l’applicazione del criterio residuale, occorrerà chiarire le ragioni per le quali si è proceduto con l’applicazione di tale criterio e all’esclusione degli altri.