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Con due distinti regolamenti, lo scorso 13 dicembre, la Commissione UE ha previsto una soglia maggiore in relazione ad alcuni aiuti per i quali non è richiesta la notifica alla Commissione stessa.
Tra gli aiuti di stato concessi alle imprese dispensati dall’obbligo di notifica all’UE vi sono quelli di modesto valore (c.d. de minimis). Tuttavia a fronte di un massimale applicabile alla generalità delle imprese, vi sono alcune attività che soggiacciono a limiti diversi. Tra queste attività vi sono quelle agricole primarie dirette alla produzione di prodotti agricoli e quelle della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Inoltre, restano dispensati dall’obbligo di notifica, con una ulteriore diversa soglia, gli aiuti de minimis concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).
Con il Regolamento UE n. 2831/2023, che dal 1° gennaio 2024 sostituisce il Reg. UE 1407/2013, è stato innalzato da 200.000 a 300.000 il limite “de minimis” entro il quale, i contributi percepiti dalla stessa impresa nell’arco di tre anni, sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, comma 3 del TFUE.
Ricordiamo che ai fini della verifica della suddetta soglia occorre fare riferimento alla cosiddetta impresa unica. L’articolo 2, comma 2 del nuovo regolamento, conferma la definizione di impresa unica, ossia, “tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.
L’articolo 6 del Regolamento UE 2831/2023 prevede inoltre che ogni Stato membro provveda affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti de minimis concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione.
Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono:
Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.
Qualora il beneficiario svolga contemporaneamente ulteriori attività, soggette ai seguenti regolamenti de minimis:
il limite complessivo degli aiuti de minimis che potrà percepire non dovrà comunque superare la soglia di 300.000 euro nell’arco di tre anni, rispettando anche le eventuali minori soglie disposte per aiuti specifici relativi alle singole attività esercitate.
Con il Regolamento UE 2832/2023 è stata elevata dal 1° gennaio 2024 anche la soglia de minimis per le imprese che svolgono Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG). Tale soglia passa dagli attuali 500 mila euro a 750 mila euro.
I suddetti limiti fissati da citati Regolamenti, resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2030.
Infine, si segnala che i limiti de minimis per il settore agricolo e della pesca non sono stati modificati.