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Come noto, con la Decisione n. 2021/2251, il Consiglio europeo ha autorizzato l’Italia ad estendere l’obbligo di fatturazione elettronica in capo ai soggetti in regime di franchigia per le piccole imprese.
A seguito dell’autorizzazione ottenuta dal Consiglio europeo, il Legislatore domestico ha modificato il comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, sancendo la soppressione, con effetto dal 1° luglio 2022, dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica accordato ai contribuenti di minori dimensioni.
In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2022, i contribuenti “minimi” e forfettari con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, sono stati tenuti all’adozione della fatturazione elettronica. I contribuenti di minori dimensioni, con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a 25.000 euro, invece, sono tenuti all’adozione della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2024.
Dal 1° gennaio 2024 non trova dunque più applicazione l’esonero previsto dal D.L. n. 36/2022 e, pertanto, la generalità dei contribuenti di minori dimensioni, indipendentemente dall’entità dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, è tenuta alla fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
L’obbligo di adozione della fatturazione elettronica ricorre anche per le società, gli enti e le associazioni in regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991 (per tali soggetti, pertanto, non è più prevista la possibilità di emissione della e-fattura da parte dell’acquirente o committente).
Come da noi annunciato in un precedente articolo, nell’ambito del c.d. “Decreto Milleproroghe” è stato accordato un nuovo rinvio, per l’anno 2024, al divieto di fatturazione elettronica per i soggetti che svolgono attività sanitarie.
In particolare, l’art. 3, comma 3, D.L. n. 215/2023, prevede che il divieto di emissione della fattura elettronica a mezzo del Sistema di Interscambio continui ad applicarsi nei confronti dei:
Il divieto in esame, si ricorda, trova applicazione in relazione alle sole operazioni rese nei confronti di soggetti privati (c.d. operazioni B2C). Le prestazioni sanitarie ove il committente è un soggetto diverso da una persona fisica (c.d. operazioni B2B) sono, invece, da documentare attraverso una fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio, indipendentemente dal fatto che siano materialmente rese nei confronti delle persone fisiche.
In tale ipotesi, tuttavia, nel rispetto della tutela dei dati personali, le parti sono tenute a adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non riportare, all’interno della fattura, informazioni che non siano richieste dalla legislazione e che possano essere idonee a violare le disposizioni in materia di privacy (nella fattura, pertanto, non devono essere indicati i nominativi dei pazienti ai quali la prestazione sanitaria è stata resa).
Il divieto di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie opera anche per il c.d. esterometro, ossia per la comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non residenti.
Da ultimo si evidenzia, sempre in tema di documentazione delle prestazioni sanitarie, che in sede di conversione del D.L. n. 145/2023, è stato soppresso l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria, che avrebbe dovuto riguardare i commercianti al minuto tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto sistema (ad esempio, farmacie, parafarmacie, ottici).