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La Legge n. 36 del 15 marzo 2024 ha introdotto nuove misure volte ad incentivare l’inserimento nonché la permanenza di giovani imprenditori nel settore agricolo, sia in forma di impresa individuale che di enti collettivi come società di persone, di capitali e cooperative.
La Legge n. 36 del 15 marzo 2024 introduce incentivi per l'inserimento e la permanenza di giovani imprenditori nel settore agricolo, sia individualmente che in società. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, essa modifica il diritto di prelazione agraria per i confinanti, favorendo i giovani imprenditori agricoli e le società "giovanili". La prelazione agraria si distingue in tre tipologie: quella dell'affittuario coltivatore diretto (art. 8 Legge n. 590/1965), quella del confinante coltivatore diretto o IAP (art. 7 Legge n. 817/1971) e quella in caso di nuovo affitto (art. 4-bis Legge n. 203/1982). Ogni prelazione prevede specifici requisiti e procedure di notifica.
Si consiglia la lettura della seguente circolare: "Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sulla promozione dell’imprenditoria giovanile".
Tra le misure introdotte dalla Legge 36/2024, l’articolo 8 apporta una modifica al diritto di prelazione agraria riservato ai confinanti.
La norma prevede che, qualora vi siano più soggetti aventi tale diritto, tra essi devono essere preferiti i giovani imprenditori agricoli dando la seguente priorità:
Ad ogni modo, occorre conoscere le tipologie di prelazione agraria al fine di definire chi sia, effettivamente, il soggetto che ne può beneficiare.
Ricordiamo che in tema di prelazione agraria, il Legislatore ha storicamente concesso questo diritto alla figura del Coltivatore Diretto (persona fisica). Con la riforma del 2004 vi è stata l’estensione alla figura dell’Imprenditore agricolo professionale ed alle società agricole. In particolare, per le società agricole, il diritto di prelazione per l’acquisto dei terreni condotti in affitto o di quelli confinanti, sino allora riservato ai coltivatori diretti, è stato concesso con una limitazione che determina, comunque un collegamento con la figura del Coltivatore Diretto. Infatti, il diritto alla prelazione agraria venne esteso anche alle società agricole di persone in cui almeno la metà dei soci ha la qualifica di Coltivatore Diretto. Rimanendo sempre escluse dal diritto di prelazione le società di capitali, indipendentemente dalla presenza di soci coltivatori diretti.
La Legge n. 36/2024 apre ora alla prelazione agraria delle società, senza distinzione in relazione alla forma societaria, seppur limitatamente a quelle aventi i requisiti di imprese agricole giovanili.
Regolata dall’art. 8 della Legge n. 590/1965, questa prelazione conferisce all'affittuario coltivatore diretto il diritto di essere preferito nell’acquisto del fondo rustico. L'affittuario deve dimostrare di coltivare il fondo da almeno due anni e non deve aver venduto altri terreni agricoli di imponibile fondiario superiore a “mille lire” nel biennio precedente.
Le società agricole di persone, dove almeno metà dei soci sono coltivatori diretti, possono esercitare questo diritto, mentre le società agricole di capitali e quelle con meno della metà dei soci coltivatori diretti sono escluse.
Quando il proprietario vuole vendere il fondo, deve notificare all'affittuario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la cosiddetta lettera di denuntiatio. Questa notifica deve includere il preliminare di acquisto, indicando i dati dell'acquirente, il prezzo e le condizioni di vendita. L'affittuario ha 30 giorni per rispondere e, se esercita la prelazione, deve pagare il prezzo entro tre mesi.
Se l’affittuario manifesta l'intenzione di acquistare e paga il prezzo, il promissario acquirente non ha alcun diritto sul fondo. Se l’affittuario rifiuta di acquistare, il proprietario può vendere al promissario acquirente. La mancata risposta dell’affittuario entro 30 giorni è considerata una rinuncia tacita.
Ci sono due eccezioni in cui l’affittuario può esercitare il diritto di riscatto entro un anno dalla trascrizione della vendita: se il fondo è venduto senza notifica della lettera di denuntiatio o se è venduto a un prezzo inferiore rispetto a quello indicato nel preliminare. In questi casi, il diritto di riscatto permette all’affittuario di acquistare il fondo, ripristinando la sua posizione di prelazione violata.
Se non ci sono affittuari coltivatori diretti sul fondo, il proprietario deve notificare la lettera di denuntiatio ai proprietari confinanti, coltivatori diretti o IAP, secondo l’art. 7 della Legge n. 817/1971. Questa prelazione è alternativa e non sussidiaria a quella dell’affittuario coltivatore diretto.
Il confinante deve coltivare direttamente il fondo da almeno due anni, non deve aver venduto altri terreni nel biennio precedente, e il fondo che intende acquistare non deve superare il triplo della superficie lavorabile dalla sua famiglia.
La prelazione agraria in caso di nuovo affitto è prevista dall’art. 4-bis della Legge n. 203/1982, introdotto dal D.Lgs. n. 228/2001. Questo diritto consente all’affittuario coltivatore diretto di essere preferito se il proprietario decide di riaffittare il fondo alla scadenza del contratto.
Il proprietario deve notificare all’affittuario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, le offerte ricevute da altri interessati. L’affittuario ha 45 giorni per esercitare il diritto di prelazione, offrendo le stesse condizioni delle proposte ricevute. La prelazione non si applica se il contratto è cessato per recesso dell’affittuario o per suo grave inadempimento, né se il proprietario decide di coltivare il fondo personalmente.
La prelazione in caso di nuovo affitto non si applica ai contratti per coltivazioni stagionali o per la vendita di erbe, secondo l’art. 56 della Legge n. 203/1982.