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L’attività agrituristica è regolata dalla Legge n. 96 del 20 febbraio 2006, la quale demanda alle Regioni la definizione dei criteri, dei limiti e degli obblighi amministrativi per lo svolgimento di questa attività.
La figura dell’operatore agrituristico richiede requisiti soggettivi diversi da regione a regione. Infatti, la Legge 96/2006 tra le deleghe concesse alle Regioni ha demandato a tali enti la definizione dei requisiti e dei limiti affinché l’attività agrituristica possa definirsi connessa a quella agricola ed i requisiti dell’operatore agrituristico. I regolamenti regionali specificano quali figure possono ottenere la figura di operatore agrituristico, distinguendo anche tra le ipotesi di imprese agricole in forma di impresa individuale o collettiva. Questa autonomia ha determinato una molteplicità di casistiche e in alcuni casi i regolamenti sono particolarmente restrittivi quando l’attività agrituristica è in capo ad una società. Ne è un esempio la normativa dell'Emilia Romagna nella quale è precluso il rilascio della qualifica di operatore agrituristico in capo all’amministratore della società che non sia anche socio. Pertanto, l’amministratore di una società di capitali può consentire la qualifica IAP alla società ma non l’ottenimento della qualifica di operatore agrituristico.
Tale delega è stata ritenuta opportuna in quanto, ogni regione, in funzione delle proprie peculiari caratteristiche può plasmare una serie di criteri che si adattino alle attività agricole svolte nel proprio territorio, ai prodotti che ne derivano, al contesto storico-tradizionale e alla necessità di favorire il mantenimento di attività economiche nei territori rurali.
L’utilità della delega per la definizione dei suddetti elementi è particolarmente evidente data anche la notevole diversità delle produzioni e delle tradizioni enogastronomiche caratterizzanti il nostro Paese.
Grazie all’autonomia concessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati definiti diversi criteri per stabilire i requisiti di connessione dell’attività agrituristica a quella agricola.
L’articolo 7, Legge n. 96/2006, attribuisce alle Regioni anche il compito di disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Pertanto, anche in questo caso, ad ogni Regione è demandata la possibilità di organizzare corsi di formazione definendo i requisiti richiesti all’operatore agrituristico.
L’attività agrituristica è un’attività agricola connessa e consiste nell’attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli. Il Legislatore nazionale ha quindi elencato tutta una serie di attività che possono rientrare nella disciplina agrituristica definendone confini, ossia:
La norma non fa distinzione tra imprese agricole in forma individuale o societaria ma impone che l’attività agrituristica sia esercitata in connessione con un’attività agricola di coltivazione, silvicoltura o allevamento di animali.
Quella dell’agriturismo è un’attività commerciale, che rientra nell’ambito delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile per il solo fatto che è esercitata da un imprenditore agricolo e in connessione all’attività agricola svolta da quest’ultimo. Inoltre, rispetto ad un’attività commerciale sono definite delle limitazioni (sull’uso dei prodotti utilizzati per la somministrazione, sul numero di pasti, alloggi, ecc.) volte a non snaturare la vocazione agricola dell’impresa.
L’articolo 2 della Legge 96/2006 precisa che possono essere addetti all’attività agrituristica:
Un eventuale ricorso a soggetti esterni (lavoratori autonomi, imprese di servizi) è ammesso esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
Quello che traspare dalla norma è l’intento di limitare l’esercizio dell’attività agrituristica agli imprenditori agricoli; va poi trovato un equilibrio affinché l’attività agrituristica non assuma un ruolo centrale nell’attività dell’imprenditore relegando l’attività agricola tipica ad un ruolo puramente accessorio o addirittura formale.
Il ruolo delle Regioni nel definire i requisiti e i limiti dell’attività agrituristica è fondamentale, e bene ha fatto il legislatore a demandare a chi amministra e conosce i territori questo delicato compito, consentendo la capillare diffusione dell’attività agrituristica sul territorio ed una differenziazione di offerte estremamente variegata.
Il meccanismo della delega alle Regioni è stato concesso anche per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Il Decreto Legislativo n. 99/2004 ha definito la figura dello IAP precisandone le caratteristiche generali.
In particolare, l’articolo 1, D.Lgs. n. 99/2004, indica che è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
“Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale […].
Come premesso la Legge n. 96/2006 impone che l’attività agrituristica sia esercitata dal medesimo imprenditore agricolo, definendo anche coloro che possono essere addetti allo svolgimento dell’attività stessa.
I regolamenti Regionali nel definire i requisiti dell’operatore agrituristico spesso specificano anche quali figure sono ammesse, distinguendo anche tra le ipotesi di imprese agricole in forma di impresa individuale o collettiva.
Mentre alcuni regolamenti regionali, per la definizione dei soggetti ammessi rimandano alla figura dell’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del c.c., ai relativi familiari ed al personale dipendente, altri regolamenti sono più dettagliati precisando, ad esempio che nel caso di società:
Queste diverse caratteristiche richieste per l’ottenimento della qualifica di operatore agrituristico, necessaria per l’avvio di questa attività, vanno valutate con grande attenzione, in funzione dell’organizzazione della società, specie quando l’amministrazione e/o la rappresentanza è attribuita ad un amministratore che non è anche socio.
Infatti, mentre in una società di capitali è possibile che l’amministratore, non socio, attribuisca alla stessa la qualifica di società agricola IAP, lo stesso potrebbe non avere i requisiti di operatore agrituristico e consentire alla stessa l’ottenimento dell’autorizzazione all’attività agrituristica.
Nel caso di specie, avremo quindi Regioni come la Lombardia ove nelle società di capitali è richiesta la qualifica di legale rappresentante, in Veneto è richiesta la qualifica di amministratore e in Emilia Romagna è richiesta la qualifica di socio.