Ascolta l'articolo
Caricamento in corso
Riproduci
Pausa
1x
Velocità di riproduzione- 0.5
- 0.6
- 0.7
- 0.8
- 0.9
- 1
- 1.1
- 1.2
- 1.3
- 1.5
- 2
Testo apertoil decreto 4 aprile 2023, n.59, del ministero dell’ambiente di concerto con quello delle finanze, ha disciplinato il sistema di tracciabilità dei rifiuti, le modalità di iscrizione ed il funzionamento del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (rentri). in breve il sistema di tracciabilità dei rifiuti rentri diventa operativo. dal 13 febbraio 2026, il formulario di identificazione dei rifiuti (fir) sarà obbligatorio in formato digitale per il trasporto di rifiuti pericolosi e alcune categorie di non pericolosi. l'iscrizione al rentri è scaglionata: produttori con più di 50 dipendenti entro febbraio 2025, con più di 10 dipendenti entro agosto 2025, tutti gli altri entro febbraio 2026. i registri di carico e scarico saranno digitali post-iscrizione. info su rentri.gov.it. evoluzione normativa. l’iscrizione al rentri è stata scaglionata in base a dimensioni e attività (art. 13 d.m. 59/2023). infatti, con decreto direttoriale del 22 settembre 2023 sono state definite le tempistiche relative agli obblighi di iscrizione al rentri:. dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: obbligo di iscrizione per produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, oltre che per impianti, intermediari, trasportatori e consorzi. dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: iscrizione per produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti. dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: iscrizione per tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. a partire dall'iscrizione al rentri, i soggetti obbligati devono gestire i registri di carico e scarico in formato digitale. pertanto, per i produttori con più di 50 dipendenti, l'obbligo decorre, al più tardi, dal 13 febbraio 2025, mentre per gli altri soggetti decorre dalla data di iscrizione al rentri. il d.m. 59/2023 ha aggiornato i modelli del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto (fir). ciò comporta che il registro di carico e scarico dovrà essere mantenuto in modalità cartacea fino a quando l'azienda non sarà iscritta al rentri. per quanto riguarda i produttori agricoli, l’articolo 190, comma 6, d.lgs. 152/2006 dispone che. “gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice eer 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:. con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;. con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183”. invece, per quanto riguarda il formulario di identificazione del rifiuto (fir), necessario per il trasporto dei rifiuti, per chi non è ancora iscritto al rentri resta utilizzabile nelle modalità cartacea (vecchio modello) fino al 12 febbraio. infatti a partire dal 13 febbraio 2026 il nuovo fir sarà obbligatorio per tutti gli operatori (si veda lo schema riportato in tabella 1). a partire dal 13 febbraio 2025, fino a quando non viene fatta l’iscrizione al rentri gli operatori devono tenere il registro di carico scarico in formato cartaceo mediante l’utilizzo del nuovo modello scaricabile dal portale rentri e, prima di utilizzarlo, dovranno provvedere alla sua vidimazione secondo le modalità riportate nella tabella 2. i vecchi registri, già vidimati, non potranno più essere utilizzati e le pagine non utilizzate dovranno essere barrate e annullate. gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6, d.lgs. 152/2006, non devono trasmettere i dati al rentri. tali soggetti se utilizzano il documento di conferimento e non emettono il fir (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp)[1] del d.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i dati al rentri. fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 9 del d.m 59 del 4 aprile 2023 circa l’esonero dall’obbligo di iscrizione al rentri degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi, si precisa che gli stessi, a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il fir, dovranno vidimare digitalmente il nuovo fir cartaceo, previa registrazione all’area riservata del rentri “produttori non iscritti”, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del rentri o manualmente. quindi, mentre per i nuovi fir, dal 13 febbraio 2025 vi è l’obbligo di vidimazione digitale, per i nuovi registri di carico scarico in formato cartaceo, da utilizzare a partire dal 13 febbraio 2025, si dovrà procedere alla vidimazione presso le camere di commercio prima del loro utilizzo. tabella 1 – vidimazione fir. termini per la vidimazione dei formulari identificativi dei rifiuti (fir). fino al 12 febbraio 2025. dal 13 febbraio 2025. solo vecchi modelli fir. i nuovi fir dovranno essere vidimati digitalmente. (le camere di commercio non vidimeranno più i fir). tabella 2 – vidimazione registro carico scarico rifiuti. termini per la vidimazione del registro carico scarico rifiuti. dal 4/11/2024 al 12/02/2025. dal 13/02/2025 al 12/02/2026. dal 13/02/2026. le camere di commercio vidimano:. vecchi modelli di registro e. nuovi modelli di registro. le camere di commercio vidimano solo i nuovi modelli di registro. le camere di commercio non vidimano più il registro. utilizzo del nuovo modello fir in formato cartaceo. dal 13 febbraio 2025 si potrà utilizzare solamente il nuovo modello fir in formato cartaceo che sarà emesso e vidimato digitalmente tramite il portale rentri. le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli, riportate nel decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 precisano che la vidimazione può essere effettuata:. tramite interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;. tramite il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale rentri;. la compilazione del fir vidimato digitalmente può avvenire:. attraverso i propri sistemi gestionali,. attraverso il servizio di supporto messo a disposizione nell’area “operatori” del portale rentri;. manualmente, mediante la stampa del modello fir vidimato digitalmente. qualunque sia la modalità di compilazione, il fir dovrà essere stampato in duplice copia e dovranno essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal traportatore. una copia del fir sottoscritta rimante al produttore, mentre l’altra copia dovrà accompagnare il rifiuto fino alla destinazione. tale copia sarà quindi trattenuta dal destinatario il quale rilascia al trasportatore una fotocopia o una scansione. a partire dal 13 febbraio 2026, vi sarà l’obbligo di emettere il fir in formato digitale in relazione al trasporto di rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e di rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e reti fognarie quando il produttore ha più di 10 dipendenti. il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con nota pubblicata il 10 dicembre sul portale rentri, ha precisato che a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 novembre 2024 n. 166 che ha previsto l’abrogazione della categoria 3 bis dall’albo nazionale gestori ambientali, è stato necessario apportare alcune integrazioni alle istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 e alle istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 dello stesso decreto. nella nota viene precisato che:. nel caso in cui il trasportatore non è iscritto all’albo nazionale gestori ambientali, l’impianto di destinazione dei rifiuti e l’intermediario non dovranno indicare il numero di iscrizione all’albo quando compilano, in sede di annotazione del movimento di carico da terzi e di carico e scarico contestuale, il campo “provenienza del rifiuto”, previsto dai punti 2.1.1 (carico per rifiuto ricevuto da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale sul registro) delle istruzioni per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023;. analogamente, laddove il trasportatore non sia iscritto all’albo, non andrà compilato il campo n. 4 del modello di fir (numero di iscrizione all’albo) previsto dai punti 1.1.2 “trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario” e “2.1 rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006” delle istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023;. non andrà inserito, altresì, il numero di iscrizione all’albo presente nel campo 13 (trasbordo parziale), campo 14 (trasbordo totale) e nel campo vettore terrestre (trasporto intermodale) previsti dai punti 2.7, 2.8 e 2.5 del sopra citato allegato. infine, la nota comunica la modifica della tabella “tipologia delle autorizzazioni” riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 del d.m. n.59 del 2023 - istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti" e al punto 3.1 dell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 del d.m. n.59 del 2023 istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (fir)". tabella 3 – modifiche alle codifiche delle autorizzazioni riportate nella nota mase del 10 dicembre 2024. i chiarimenti per le attività agricole. gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile sono tenuti a iscriversi al rentri come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:. dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;. dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti;. dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti incluso anche i soggetti non organizzati in imprese. adempimento. note. registri cronologici di carico e scarico. gli imprenditori agricoli che tengono il registro cronologico di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 del d.lgs.152/2006:. dal 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti. dalla data di iscrizione al rentri negli altri casi sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale ed alla trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi al rentri. la trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del d.lgs. 152/2006 non devono trasmettere i dati al rentri. formulari di trasporto rifiuti (fir). gli imprenditori agricoli che emettono il fir:. a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il fir cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del rentri o manualmente. se non sono ancora iscritti al rentri dovranno provvedere alla registrazione all’area riservata “produttori non iscritti”;. a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i fir in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al rentri. la trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto. gli imprenditori agricoli che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il fir (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i dati al rentri. resta fermo l’obbligo di iscrizione al rentri per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, che producono rifiuti pericolosi, anche se esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 5, del dlgs 152/2006. infine, come anticipato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 9 del d.m 59 del 4 aprile 2023 circa l’esonero dall’obbligo di iscrizione al rentri degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi, si precisa che a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il fir, dovranno vidimare digitalmente il fir cartaceo, previa registrazione all’area riservata del rentri “produttori non iscritti”, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del rentri o manualmente. (si vedano anche le nostre circolari 848/2024 e 1039/2024). redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale il decreto 4 aprile 2023, n.59, del ministero dell’ambiente di concerto con quello delle finanze, ha disciplinato il sistema di tracciabilità dei rifiuti, le modalità di iscrizione ed il funzionamento del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (rentri). in breve il sistema di tracciabilità dei rifiuti rentri diventa operativo. dal 13 febbraio 2026, il formulario di identificazione dei rifiuti (fir) sarà obbligatorio in formato digitale per il trasporto di rifiuti pericolosi e alcune categorie di non pericolosi. l'iscrizione al rentri è scaglionata: produttori con più di 50 dipendenti entro febbraio 2025, con più di 10 dipendenti entro agosto 2025, tutti gli altri entro febbraio 2026. i registri di carico e scarico saranno digitali post-iscrizione. info su rentri.gov.it. evoluzione normativa. l’iscrizione al rentri è stata scaglionata in base a dimensioni e attività (art. 13 d.m. 59/2023). infatti, con decreto direttoriale del 22 settembre 2023 sono state definite le tempistiche relative agli obblighi di iscrizione al rentri:. dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: obbligo di iscrizione per produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, oltre che per impianti, intermediari, trasportatori e consorzi. dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: iscrizione per produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti. dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: iscrizione per tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. a partire dall'iscrizione al rentri, i soggetti obbligati devono gestire i registri di carico e scarico in formato digitale. pertanto, per i produttori con più di 50 dipendenti, l'obbligo decorre, al più tardi, dal 13 febbraio 2025, mentre per gli altri soggetti decorre dalla data di iscrizione al rentri. il d.m. 59/2023 ha aggiornato i modelli del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto (fir). ciò comporta che il registro di carico e scarico dovrà essere mantenuto in modalità cartacea fino a quando l'azienda non sarà iscritta al rentri. per quanto riguarda i produttori agricoli, l’articolo 190, comma 6, d.lgs. 152/2006 dispone che. “gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice eer 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:. con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;. con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183”. invece, per quanto riguarda il formulario di identificazione del rifiuto (fir), necessario per il trasporto dei rifiuti, per chi non è ancora iscritto al rentri resta utilizzabile nelle modalità cartacea (vecchio modello) fino al 12 febbraio. infatti a partire dal 13 febbraio 2026 il nuovo fir sarà obbligatorio per tutti gli operatori (si veda lo schema riportato in tabella 1). a partire dal 13 febbraio 2025, fino a quando non viene fatta l’iscrizione al rentri gli operatori devono tenere il registro di carico scarico in formato cartaceo mediante l’utilizzo del nuovo modello scaricabile dal portale rentri e, prima di utilizzarlo, dovranno provvedere alla sua vidimazione secondo le modalità riportate nella tabella 2. i vecchi registri, già vidimati, non potranno più essere utilizzati e le pagine non utilizzate dovranno essere barrate e annullate. gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6, d.lgs. 152/2006, non devono trasmettere i dati al rentri. tali soggetti se utilizzano il documento di conferimento e non emettono il fir (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp)[1] del d.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i dati al rentri. fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 9 del d.m 59 del 4 aprile 2023 circa l’esonero dall’obbligo di iscrizione al rentri degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi, si precisa che gli stessi, a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il fir, dovranno vidimare digitalmente il nuovo fir cartaceo, previa registrazione all’area riservata del rentri “produttori non iscritti”, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del rentri o manualmente. quindi, mentre per i nuovi fir, dal 13 febbraio 2025 vi è l’obbligo di vidimazione digitale, per i nuovi registri di carico scarico in formato cartaceo, da utilizzare a partire dal 13 febbraio 2025, si dovrà procedere alla vidimazione presso le camere di commercio prima del loro utilizzo. tabella 1 – vidimazione fir. termini per la vidimazione dei formulari identificativi dei rifiuti (fir). fino al 12 febbraio 2025. dal 13 febbraio 2025. solo vecchi modelli fir. i nuovi fir dovranno essere vidimati digitalmente. (le camere di commercio non vidimeranno più i fir). tabella 2 – vidimazione registro carico scarico rifiuti. termini per la vidimazione del registro carico scarico rifiuti. dal 4/11/2024 al 12/02/2025. dal 13/02/2025 al 12/02/2026. dal 13/02/2026. le camere di commercio vidimano:. vecchi modelli di registro e. nuovi modelli di registro. le camere di commercio vidimano solo i nuovi modelli di registro. le camere di commercio non vidimano più il registro. utilizzo del nuovo modello fir in formato cartaceo. dal 13 febbraio 2025 si potrà utilizzare solamente il nuovo modello fir in formato cartaceo che sarà emesso e vidimato digitalmente tramite il portale rentri. le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli, riportate nel decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 precisano che la vidimazione può essere effettuata:. tramite interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;. tramite il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale rentri;. la compilazione del fir vidimato digitalmente può avvenire:. attraverso i propri sistemi gestionali,. attraverso il servizio di supporto messo a disposizione nell’area “operatori” del portale rentri;. manualmente, mediante la stampa del modello fir vidimato digitalmente. qualunque sia la modalità di compilazione, il fir dovrà essere stampato in duplice copia e dovranno essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal traportatore. una copia del fir sottoscritta rimante al produttore, mentre l’altra copia dovrà accompagnare il rifiuto fino alla destinazione. tale copia sarà quindi trattenuta dal destinatario il quale rilascia al trasportatore una fotocopia o una scansione. a partire dal 13 febbraio 2026, vi sarà l’obbligo di emettere il fir in formato digitale in relazione al trasporto di rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e di rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e reti fognarie quando il produttore ha più di 10 dipendenti. il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con nota pubblicata il 10 dicembre sul portale rentri, ha precisato che a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 novembre 2024 n. 166 che ha previsto l’abrogazione della categoria 3 bis dall’albo nazionale gestori ambientali, è stato necessario apportare alcune integrazioni alle istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 e alle istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 dello stesso decreto. nella nota viene precisato che:. nel caso in cui il trasportatore non è iscritto all’albo nazionale gestori ambientali, l’impianto di destinazione dei rifiuti e l’intermediario non dovranno indicare il numero di iscrizione all’albo quando compilano, in sede di annotazione del movimento di carico da terzi e di carico e scarico contestuale, il campo “provenienza del rifiuto”, previsto dai punti 2.1.1 (carico per rifiuto ricevuto da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale sul registro) delle istruzioni per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023;. analogamente, laddove il trasportatore non sia iscritto all’albo, non andrà compilato il campo n. 4 del modello di fir (numero di iscrizione all’albo) previsto dai punti 1.1.2 “trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario” e “2.1 rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006” delle istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023;. non andrà inserito, altresì, il numero di iscrizione all’albo presente nel campo 13 (trasbordo parziale), campo 14 (trasbordo totale) e nel campo vettore terrestre (trasporto intermodale) previsti dai punti 2.7, 2.8 e 2.5 del sopra citato allegato. infine, la nota comunica la modifica della tabella “tipologia delle autorizzazioni” riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 del d.m. n.59 del 2023 - istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti" e al punto 3.1 dell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 del d.m. n.59 del 2023 istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (fir)". tabella 3 – modifiche alle codifiche delle autorizzazioni riportate nella nota mase del 10 dicembre 2024. i chiarimenti per le attività agricole. gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile sono tenuti a iscriversi al rentri come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:. dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;. dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti;. dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti incluso anche i soggetti non organizzati in imprese. adempimento. note. registri cronologici di carico e scarico. gli imprenditori agricoli che tengono il registro cronologico di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 del d.lgs.152/2006:. dal 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti. dalla data di iscrizione al rentri negli altri casi sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale ed alla trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi al rentri. la trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del d.lgs. 152/2006 non devono trasmettere i dati al rentri. formulari di trasporto rifiuti (fir). gli imprenditori agricoli che emettono il fir:. a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il fir cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del rentri o manualmente. se non sono ancora iscritti al rentri dovranno provvedere alla registrazione all’area riservata “produttori non iscritti”;. a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i fir in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al rentri. la trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto. gli imprenditori agricoli che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il fir (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i dati al rentri. resta fermo l’obbligo di iscrizione al rentri per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, che producono rifiuti pericolosi, anche se esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 5, del dlgs 152/2006. infine, come anticipato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 9 del d.m 59 del 4 aprile 2023 circa l’esonero dall’obbligo di iscrizione al rentri degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi, si precisa che a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il fir, dovranno vidimare digitalmente il fir cartaceo, previa registrazione all’area riservata del rentri “produttori non iscritti”, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del rentri o manualmente. (si vedano anche le nostre circolari 848/2024 e 1039/2024). redazione ©riproduzione riservata
Il Decreto 4 aprile 2023, n.59, del Ministero dell’Ambiente di concerto con quello delle Finanze, ha disciplinato il sistema di tracciabilità dei rifiuti, le modalità di iscrizione ed il funzionamento del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
IN BREVE
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI diventa operativo. Dal 13 febbraio 2026, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) sarà obbligatorio in formato digitale per il trasporto di rifiuti pericolosi e alcune categorie di non pericolosi. L'iscrizione al RENTRI è scaglionata: produttori con più di 50 dipendenti entro febbraio 2025, con più di 10 dipendenti entro agosto 2025, tutti gli altri entro febbraio 2026. I registri di carico e scarico saranno digitali post-iscrizione. Info su rentri.gov.it.
Evoluzione normativa
L’iscrizione al RENTRI è stata scaglionata in base a dimensioni e attività (art. 13 D.M. 59/2023). Infatti, con Decreto Direttoriale del 22 settembre 2023 sono state definite le tempistiche relative agli obblighi di iscrizione al RENTRI:
- Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: obbligo di iscrizione per produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, oltre che per impianti, intermediari, trasportatori e consorzi.
- Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: iscrizione per produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti.
- Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: iscrizione per tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
A partire dall'iscrizione al RENTRI, i soggetti obbligati devono gestire i registri di carico e scarico in formato digitale. Pertanto, per i produttori con più di 50 dipendenti, l'obbligo decorre, al più tardi, dal 13 febbraio 2025, mentre per gli altri soggetti decorre dalla data di iscrizione al RENTRI.
Il D.M. 59/2023 ha aggiornato i modelli del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Ciò comporta che il Registro di carico e scarico dovrà essere mantenuto in modalità cartacea fino a quando l'azienda non sarà iscritta al RENTRI.
Per quanto riguarda i produttori agricoli, l’articolo 190, comma 6, D.Lgs. 152/2006 dispone che
“Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:
- con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
- con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183”.
Invece, per quanto riguarda il Formulario di identificazione del rifiuto (FIR), necessario per il trasporto dei rifiuti, per chi non è ancora iscritto al RENTRI resta utilizzabile nelle modalità cartacea (vecchio modello) fino al 12 febbraio. Infatti a partire dal 13 febbraio 2026 il nuovo FIR sarà obbligatorio per tutti gli operatori (si veda lo schema riportato in Tabella 1).
A partire dal 13 febbraio 2025, fino a quando non viene fatta l’iscrizione al RENTRI gli operatori devono tenere il Registro di carico scarico in formato cartaceo mediante l’utilizzo del nuovo modello scaricabile dal portale RENTRI e, prima di utilizzarlo, dovranno provvedere alla sua vidimazione secondo le modalità riportate nella Tabella 2. I vecchi registri, già vidimati, non potranno più essere utilizzati e le pagine non utilizzate dovranno essere barrate e annullate.
Gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6, D.Lgs. 152/2006, non devono trasmettere i dati al RENTRI. Tali soggetti se utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp)[1] del D.Lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i dati al RENTRI.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 9 del D.M 59 del 4 aprile 2023 circa l’esonero dall’obbligo di iscrizione al RENTRI degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi, si precisa che gli stessi, a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il FIR , dovranno vidimare digitalmente il nuovo FIR cartaceo, previa registrazione all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.
Quindi, mentre per i nuovi FIR, dal 13 febbraio 2025 vi è l’obbligo di vidimazione digitale, per i nuovi registri di carico scarico in formato cartaceo, da utilizzare a partire dal 13 febbraio 2025, si dovrà procedere alla vidimazione presso le Camere di commercio prima del loro utilizzo.
Tabella 1 – Vidimazione FIR
Termini per la vidimazione dei Formulari identificativi dei rifiuti (FIR)
|
Fino al 12 febbraio 2025
|
Dal 13 febbraio 2025
|
Solo vecchi modelli FIR
|
I nuovi FIR dovranno essere vidimati digitalmente
(le Camere di commercio non vidimeranno più i FIR)
|
Tabella 2 – Vidimazione Registro carico scarico rifiuti
Termini per la vidimazione del Registro carico scarico rifiuti
|
Dal 4/11/2024 al 12/02/2025
|
Dal 13/02/2025 al 12/02/2026
|
Dal 13/02/2026
|
Le Camere di commercio vidimano:
- vecchi modelli di registro e
- nuovi modelli di registro
|
Le Camere di commercio vidimano solo i nuovi modelli di registro
|
Le Camere di commercio non vidimano più il registro
|
Utilizzo del nuovo modello FIR in formato cartaceo
Dal 13 febbraio 2025 si potrà utilizzare solamente il nuovo modello FIR in formato cartaceo che sarà emesso e vidimato digitalmente tramite il portale RENTRI. Le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli, riportate nel Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 precisano che la vidimazione può essere effettuata:
- tramite interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;
- tramite il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI;
La compilazione del FIR vidimato digitalmente può avvenire:
- attraverso i propri sistemi gestionali,
- attraverso il servizio di supporto messo a disposizione nell’area “Operatori” del portale RENTRI;
- manualmente, mediante la stampa del modello FIR vidimato digitalmente.
Qualunque sia la modalità di compilazione, il FIR dovrà essere stampato in duplice copia e dovranno essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal traportatore.
Una copia del FIR sottoscritta rimante al produttore, mentre l’altra copia dovrà accompagnare il rifiuto fino alla destinazione. Tale copia sarà quindi trattenuta dal destinatario il quale rilascia al trasportatore una fotocopia o una scansione.
A partire dal 13 febbraio 2026, vi sarà l’obbligo di emettere il FIR in formato digitale in relazione al trasporto di rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e di rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e reti fognarie quando il produttore ha più di 10 dipendenti.
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con nota pubblicata il 10 dicembre sul portale RENTRI, ha precisato che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2024 n. 166 che ha previsto l’abrogazione della categoria 3 bis dall’Albo nazionale gestori ambientali, è stato necessario apportare alcune integrazioni alle Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti contenute nell’allegato 1 al Decreto Direttoriale 251 del 19/12/2023 e alle Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 dello stesso Decreto.
Nella nota viene precisato che:
- nel caso in cui il trasportatore non è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, l’impianto di destinazione dei rifiuti e l’intermediario non dovranno indicare il numero di iscrizione all’Albo quando compilano, in sede di annotazione del movimento di carico da terzi e di carico e scarico contestuale, il campo “provenienza del rifiuto”, previsto dai punti 2.1.1 (carico per rifiuto ricevuto da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale sul registro) delle Istruzioni per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti contenute nell’allegato 1 al Decreto Direttoriale 251 del 19/12/2023;
- analogamente, laddove il trasportatore non sia iscritto all’Albo, non andrà compilato il campo n. 4 del modello di FIR (numero di iscrizione all’Albo) previsto dai punti 1.1.2 “Trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario” e “2.1 Rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006” delle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al Decreto Direttoriale 251 del 19/12/2023;
- non andrà inserito, altresì, il numero di iscrizione all’Albo presente nel campo 13 (Trasbordo parziale), campo 14 (Trasbordo totale) e nel campo vettore terrestre (Trasporto intermodale) previsti dai punti 2.7, 2.8 e 2.5 del sopra citato allegato.
Infine, la nota comunica la modifica della tabella “tipologia delle autorizzazioni” riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 al Decreto Direttoriale 251 del 19/12/2023 “Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 del D.M. n.59 del 2023 - Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti" e al punto 3.1 dell’allegato 2 al Decreto Direttoriale 251 del 19/12/2023 “Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 del D.M. n.59 del 2023 Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)".
Tabella 3 – modifiche alle codifiche delle autorizzazioni riportate nella nota MASE del 10 dicembre 2024

I chiarimenti per le attività agricole
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti incluso anche i soggetti non organizzati in imprese.
Adempimento
|
Note
|
Registri cronologici di carico e scarico
|
Gli imprenditori agricoli che tengono il registro cronologico di Carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 del D.lgs.152/2006:
- dal 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti
- dalla data di iscrizione al RENTRI negli altri casi sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale ed alla trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
Gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 non devono trasmettere i dati al RENTRI.
|
Formulari di trasporto rifiuti (FIR)
|
Gli imprenditori agricoli che emettono il FIR:
- a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori non iscritti”;
- a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.
Gli imprenditori agricoli che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i dati al RENTRI.
|
Resta fermo l’obbligo di iscrizione al RENTRI per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, che producono rifiuti pericolosi, anche se esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 5, del Dlgs 152/2006.
Infine, come anticipato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 9 del D.M 59 del 4 aprile 2023 circa l’esonero dall’obbligo di iscrizione al RENTRI degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi, si precisa che a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il FIR , dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo, previa registrazione all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.
(Si vedano anche le nostre circolari 848/2024 e 1039/2024)
Redazione
©RIPRODUZIONE RISERVATA