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Redazione
lanci-gennaio-2025 Consulenza aziendale in agricoltura

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in attuazione del regolamento (ue) n. 1306/2013, l’art. 1-ter, d.l. n. 91/2014, ha istituito in ambito domestico il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, disciplinante gli aspetti relativi alla competitività delle aziende agricole, zootecniche e forestali, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario, inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche. con d.m. 3 febbraio 2016, il ministero delle politiche agricole, di concerto con il ministero della salute, ha definito le disposizioni attuative del sistema, precisando che il servizio di consulenza aziendale rappresenta l’insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza pubblici o privati attraverso i loro consulenti, ossia persone fisiche in possesso di adeguate qualifiche e regolarmente formate, che prestano la propria opera per la fornitura di servizi. i consulenti possono operare, tra gli altri, nei seguenti ambiti tematici:. obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali;. pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e il mantenimento della superficie agricola;. misure a livello di azienda, previste dai programmi di sviluppo rurale, volte all’ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all’integrazione di filiera, all’innovazione e all’orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità;. promozione delle conversioni aziendali e diversificazione delle attività economiche;. gestione del rischio e introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;. informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque. il decreto interministeriale ha poi istituito, presso il ministero delle politiche agricole, il registro unico nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti. ora, al fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale con le previsioni di cui al regolamento (ue) n. 2021/2115 e del piano strategico della pac 2023-2027 (psp), elaborato dall'italia ai sensi dell'art. 104, regolamento (ue) n. 2021/2115, il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è intervenuto, modificandolo, sul d.m. 3 febbraio 2016. in particolare, con il decreto ministeriale 19 febbraio 2025, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 52 del 4 marzo 2025, il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il ministero della salute, ha definito i criteri che garantiscano l'assenza di conflitti di interesse dei consulenti e l'imparzialità della consulenza, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale, nonché le modalità di identificazione dei consulenti nel registro unico nazionale dei prestatori di servizi di consulenza. il d.m. 19 febbraio 2025. al fine di garantire l'assenza di conflitto di interessi, il d.m. 19 febbraio 2025 stabilisce, innanzitutto, che i prestatori di servizi di consulenza non debbano avere, direttamente o indirettamente, alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa costituire un impedimento concreto ed effettivo allo svolgimento imparziale e indipendente dell'attività di consulenza medesima. conseguentemente, devono essere chiaramente separate dalle attività di consulenza, in quanto incompatibili, le seguenti attività:. la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti a favore delle zone rurali;. lo svolgimento delle attività di centro di assistenza agricola autorizzato, di cui al d.m. n. 83709/2024;. lo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, ove finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici;. lo svolgimento dei controlli sanitari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;. lo svolgimento di attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi per il settore agricolo o forestale. infine, per i soggetti in possesso di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, trovano applicazione i criteri di incompatibilità indicati al punto a.1.3 del “piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, adottato con il d.m. 22 gennaio 2014 del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. il decreto in esame è poi intervenuto sulle qualifiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di consulenza, stabilendo che siano considerati in possesso di qualifiche adeguate gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nelle rispettive tematiche di consulenza. sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell’attività di consulenza, i seguenti soggetti:. i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche;. i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza, con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi stabiliti. il decreto ha altresì definito i criteri minimi richiesti alle attività di formazione di base, che devono:. essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;. avere una durata non inferiore a ventiquattro ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che può includere anche i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza;. prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e devono essere svolte con periodicità almeno triennale. per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali è ritenuta valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del d.p.r. n. 137/2012. in ogni caso, le attività di aggiornamento professionale devono rispettare i seguenti criteri minimi:. essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;. avere una durata non inferiore a dodici ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;. prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza. per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste. differentemente, l'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è disciplinata dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 150/2012 e dal capitolo a.1 del “piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. infine, relativamente al registro unico nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, il decreto ha stabilito che le regioni e le province autonome identifichino i prestatori dei servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti, previa verifica del possesso dei requisiti, aggiornando in modalità informatica il registro unico entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome. redazione ©riproduzione riservata
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