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In attuazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l’art. 1-ter, D.L. n. 91/2014, ha istituito in ambito domestico il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, disciplinante gli aspetti relativi alla competitività delle aziende agricole, zootecniche e forestali, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario, inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.
Con D.M. 3 febbraio 2016, il Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministero della Salute, ha definito le disposizioni attuative del sistema, precisando che il servizio di consulenza aziendale rappresenta l’insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza pubblici o privati attraverso i loro consulenti, ossia persone fisiche in possesso di adeguate qualifiche e regolarmente formate, che prestano la propria opera per la fornitura di servizi.
I consulenti possono operare, tra gli altri, nei seguenti ambiti tematici:
Il decreto interministeriale ha poi istituito, presso il Ministero delle Politiche Agricole, il Registro unico nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti.
Ora, al fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale con le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115 e del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai sensi dell'art. 104, Regolamento (UE) n. 2021/2115, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste è intervenuto, modificandolo, sul D.M. 3 febbraio 2016.
In particolare, con il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2025, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero della Salute, ha definito i criteri che garantiscano l'assenza di conflitti di interesse dei consulenti e l'imparzialità della consulenza, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale, nonché le modalità di identificazione dei consulenti nel Registro unico nazionale dei prestatori di servizi di consulenza.
Al fine di garantire l'assenza di conflitto di interessi, il D.M. 19 febbraio 2025 stabilisce, innanzitutto, che i prestatori di servizi di consulenza non debbano avere, direttamente o indirettamente, alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa costituire un impedimento concreto ed effettivo allo svolgimento imparziale e indipendente dell'attività di consulenza medesima.
Conseguentemente, devono essere chiaramente separate dalle attività di consulenza, in quanto incompatibili, le seguenti attività:
Infine, per i soggetti in possesso di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, trovano applicazione i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, adottato con il D.M. 22 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Il decreto in esame è poi intervenuto sulle qualifiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di consulenza, stabilendo che siano considerati in possesso di qualifiche adeguate gli iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali nelle rispettive tematiche di consulenza.
Sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell’attività di consulenza, i seguenti soggetti:
Il decreto ha altresì definito i criteri minimi richiesti alle attività di formazione di base, che devono:
Le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e devono essere svolte con periodicità almeno triennale. Per gli iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali è ritenuta valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del D.P.R. n. 137/2012.
In ogni caso, le attività di aggiornamento professionale devono rispettare i seguenti criteri minimi:
Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.
Differentemente, l'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è disciplinata dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 150/2012 e dal capitolo A.1 del “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.
Infine, relativamente al Registro unico nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, il decreto ha stabilito che le Regioni e le Province autonome identifichino i prestatori dei servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti, previa verifica del possesso dei requisiti, aggiornando in modalità informatica il registro unico entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in accordo con le Regioni e le Province autonome.