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Con Decreto direttoriale 14 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito termini e modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti fotovoltaici o minieolici, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il Decreto direttoriale del 14 marzo 2025 disciplina l’accesso ai contributi PNRR per PMI che investono in impianti fotovoltaici o minieolici per l’autoproduzione energetica. Le domande, da inviare online su Invitalia dal 4 aprile al 5 maggio 2025, riguardano progetti tra 30.000 e 1 milione di euro. Sono escluse alcune categorie di imprese. Il contributo, a fondo perduto, copre fino al 50% dei costi. Le risorse totali ammontano a 320 milioni di euro.
Al fine di consentire la realizzazione della misura agevolativa associata all’Investimento 16, “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, previsto nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, con D.M. 13 novembre 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito i requisiti, le modalità di accesso e i criteri per la fruizione delle agevolazioni e le attività di monitoraggio e controllo, nonché i profili gestionali della misura, individuando in Invitalia S.p.a. il soggetto incaricato della gestione e dell’attuazione dell’investimento pubblico.
Le risorse destinate all’attuazione della misura agevolativa sono pari a complessivi 320 milioni di euro, a valere sulle risorse dell’Investimento 16, “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” della Missione 7, “REPowerEU”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il 40% delle risorse è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
Dell’agevolazione possono beneficiare le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, con esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero, della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Sono poi escluse dal bando le imprese classificate come industrie ad alta intensità energetica, ossia quelle inserite nell’elenco della Cassa per i servizi energetici e ambientali relativo alle imprese a forte consumo di energia, nonché le industrie ad alta emissione di CO2, ossia le imprese che svolgono attività incluse nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (ETS) e che generano emissioni di gas a effetto serra superiori ai parametri di riferimento stabiliti dalla normativa europea. Restano esclusi, infine, gli altri soggetti indicati nell’elenco allegato al decreto.
Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisca il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'art. 17, Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
L’agevolazione, concessa sotto forma di contributo in conto impianti, intende sostenere i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo / stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.
Gli investimenti non possono prevedere contemporaneamente l’installazione di impianti fotovoltaici e minieolici, ma devono concernere sola una delle due tecnologie. È tuttavia possibile includere nel progetto spese per apparecchiature digitali utili al funzionamento degli impianti e per l’installazione e messa in esercizio degli stessi. I programmi di investimento devono essere completati entro diciotto mesi dalla concessione dell’agevolazione. I costi di leasing sono ammessi solo per un massimo di venti mesi dalla concessione del contributo
Il contributo è concesso sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e quindi assegnato ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore a 1 milione di euro, nella misura massima del:
Con Decreto direttoriale 14 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha previsto che la domanda di agevolazione debba essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la piattaforma informatica disponibile nella sezione dedicata del sito Internet di Invitalia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 4 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del 5 maggio 2025.
Il contributo è erogato da Invitalia in un massimo di due quote. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo deve essere accompagnata dalle fatture di acquisto o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, quietanzati e riferiti ai beni acquistati dal soggetto beneficiario.
Invece, la richiesta di erogazione della seconda quota a saldo, o la richiesta di erogazione in un’unica soluzione, deve essere trasmessa a Invitalia entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento e deve essere accompagnata:
L’assegnazione delle risorse avverrà sulla base di una graduatoria, con un punteggio attribuito in base alla qualità del progetto e alla coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica. Le domande saranno valutate secondo criteri di pertinenza, impatto ambientale ed efficienza dell’investimento. Saranno altresì prese in considerazione la capacità dell’impresa di ridurre i consumi energetici e di migliorare l’autonomia energetica.
L’elenco delle imprese ammesse sarà pubblicato entro sessanta giorni dalla chiusura del bando sul sito di Invitalia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.