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La pratica dell’arricchimento delle uve, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione nonché dei vini è autorizzata annualmente, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 238/2016 dalle Regioni qualora le condizioni climatiche ne giustificano il ricorso.
Si ricorda che la Regione Toscana per la vendemmia 2018 ha autorizzato la pratica di arricchimento con delibera di Giunta regionale n. 979 del 3 settembre 2018.
I prodotti da arricchire devono possedere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
a) tale che, a seguito dell’arricchimento, in via generale, consenta di raggiungere almeno il titolo alcolometrico effettivo minimo previsto per il vino (9% vol) tenendo presente che per l’articolo 15, comma 1, lettera g) della Legge n. 238/2016 i mosti (e le uve) con titolo alcolometrico naturale inferiore a 8% vol non possono essere arricchiti e possono essere detenuti solo previa denaturazione e nel rispetto del Dm 25 settembre 2017;
b) quale previsto dal disciplinare, per i vini atti a diventare Dop e Igp.
L’arricchimento in Italia, il cui territorio è ricompreso nella zona viticola C, non può far aumentare più di 1,5% vol il titolo alcolometrico volumico naturale e più del 6,5% il volume iniziale dei prodotti vinicoli ai quali è aggiunto il mosto concentrato o il mosto concentrato rettificato compreso quello solido o così detto “zucchero d’uva”.
Inoltre non devono essere superate le seguenti gradazioni massime (Titolo alcolometrico totale):
In deroga, per i prodotti atti a dare Do, con provvedimenti degli Enti preposti (Regione o Province autonome di Trento e Bolzano) può essere consentito superare tali limiti fino a un massimo del 15% vol (allegato VIII parte B punto 7 lettera b) del Reg. UE n. 1308/2013).
I vini che non sono oggetto di arricchimento possono superare anche il predetto titolo alcolometrico totale fino a un massimo di 20% vol.
a) Coloro che nel corso della vendemmia procedono contestualmente a operazioni di arricchimento e alla produzione di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato da utilizzare nell’arricchimento stesso, oppure all’arricchimento e alla produzione di vini spumanti, vini liquorosi o bevande aromatizzate utilizzando il saccarosio e alcol, sono obbligati a presentare la dichiarazione di cui all’art. 4 comma 1 del DM 09/10/2012 (per una o più operazioni effettuate nello stesso giorno).Non è oggetto di alcuna dichiarazione la elaborazione di vini spumanti mediante la presa di spuma con solo MC-MCR e MCR solido.
b) La dichiarazione cumulativa è invece consentita quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, cioè quando, ad esclusione dei soggetti di cui sopra, si effettuano operazioni di arricchimento dei prodotti a monte del vino (sia mediante l’aggiunta di mosto concentrato ovvero di mosto concentrato rettificato, sia con il metodo della concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa). Si può infatti, in alternativa, presentare una o più dichiarazioni preventive valide per un determinato periodo da effettuare, comunque, entro il 31 dicembre di ciascuna campagna vitivinicola.
La dichiarazione è redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all’allegato II del decreto, deve pervenire all’Ufficio periferico entro e non oltre il secondo giorno precedente quello in cui avrà luogo la prima operazione.
Le operazioni dovranno essere iscritte: