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GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Bozza di decreto riguardante lo schedario viticolo grafico

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. è stata redatta una proposta di bozza di decreto, formulata in applicazione all’articolo 8 del testo unico che andrà a sostituire il dm 16 dicembre 2010. la materia attualmente è disciplinata dalle seguenti normative:. reg. 1308/13 art.145 e successive norme di applicazione di cui ai regolamenti ue;. reg. n. 2018/273;. reg. n. 2018/274. testo unico. la bozza di decreto riprende in parte quanto indicato all’art. 8 del testo unico. tale articolo impone che ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta nello schedario viticolo, che è gestito dalle regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del sian sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale. ai vigneti iscritti nello schedario viticolo è attribuita l’idoneità alla produzione di uve atte a dare vini a docg, doc e igt. le regioni rendono disponibili i dati dello schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive docg, doc e igt, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 in riferimento alle singole denominazioni di competenza. si ricorda infine le sanzioni relative alle violazioni delle norme riferite allo schedario viticolo, riscontrabili all’art. 69 del testo unico, in particolare quelle dei commi 6, 7 e 8 che riguarderanno anche il nuovo decreto. '6. qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. tali superfici, se già impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario viticolo. per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10 per cento. 7. salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a do o ig uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro. 8. chiunque non provvede a modificare l’idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con do o ig è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.'. gsa studio ©riproduzione riservata
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