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Di seguito riassumiamo i vari titoli alcolometrici e facciamo presente che per talune categorie (tranquilli, v.s., v.s.q., v.s.q.a.) i limiti indicati non si applicano ai vini a Doc/Docg per i quali sono previste alcune norme Ue particolari e, inoltre, sono soggetti ai t.a. minimi stabiliti dai singoli disciplinari di produzione.
I titoli alcolometrici sono così distinti:
a) Naturale: quello derivante dalle uve prima di eventuali arricchimenti;
b) Effettivo: che rappresenta l'alcole vero e proprio contenuto nel vino;
c) Potenziale: che indica l'alcole ottenibile dalla parte zuccherina solitamente conteggiato con il coefficiente 0,6;
d) Totale: quello costituito dalla somma dell'effettivo più il potenziale
I t.a. min/max non sono eguali per tutti i vini ma cambiano, innanzitutto, a seconda della "categoria" e, quindi, della eventuale "tipologia". In quanto ai vini a Igt i rispettivi disciplinari possono prevedere regole diverse da quelle Ue, ma solo se più restrittivi di quelli Ue.
Riassumiamo di seguito, oltre a quelli dei "generici", i limiti previsti per le principali categorie e tipologie di vini Igt.
Vino (c.d. tranquillo, ex vino da tavola): generici e varietali (diversi dagli Igt/Doc/Docg), zona viticola C:
A) minimo dopo l'eventuale arricchimento: t.a. effettivo, 9 % vol
B) massimo al consumo, arricchiti: t.a. totale, 15 % vol
C) massimo, non arricchiti: t.a. totale, 20 % vol (così elevato dal Regol. n. 606/09) in deroga al 15 % vol, applicabile in tutta Italia.
Vino (tranquillo) a Igt:
Il titolo alcolometrico effettivo e totale come stabilito dal disciplinare e, in mancanza, dai seguenti limiti:
A) minimo dopo l'eventuale arricchimento: t.a. effettivo non inferiore a 4,5 % vol
B) minimo al consumo: t.a. totale stabilito dal disciplinare
C) Novello, min al consumo: in deroga a punto precedente, t.a. totale 11 % vol.
D) massimo al consumo, arricchiti: t.a. totale, 15 % vol
E) massimo al consumo, non arricchiti: t.a. totale, 20 % vol
Vini (tranquillo) a Dop
il titolo alcolometrico effettivo e totale come stabilito dal disciplinare e, in mancanza, dai seguenti limiti:
A) minimo dopo l'eventuale arricchimento: t.a. effettivo non inferiore a 4,5 % vol
B) minimo al consumo: t.a. totale stabilito dal disciplinare
C) Novello, min al consumo: in deroga a punto precedente, t.a. totale 11 % vol.
D) massimo al consumo, arricchiti: t.a. totale, 20 % vol
E) massimo al consumo, non arricchiti: t.a. totale, anche oltre 20 % vol
Vini frizzanti (generici, varietali, a Igt) e, per gli Igt, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare:
A) minimo del vino che costituisce la partita (cuvée): t.a. totale, 9 % vol
B) minimo al consumo: t.a. effettivo, 7 % vol
C) minimo al consumo: t.a. totale, 9 % vol
Vino spumante (v.s.) (generici, varietali o a Igt) e, per gli Igt, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare:
A) minimo della cuvée: t.a. totale, 8,5 % vol
B) minimo al consumo: t.a. effettivo, 9,5 % vol
C) minimo al consumo: t.a. totale: non risulta stabilito.
Vino spumante di qualità (v.s.q.) con e senza Doc/Docg, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare:
A) minimo della cuvée: t.a. totale, 9 % vol
B) minimo al consumo: t.a. effettivo,10 % vol
C) minimo al consumo: t.a. totale: non risulta stabilito.
Vino spumante di qualità del tipo aromatico (v.s.q.a.) con e senza Doc/Docg, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare:
A) minimo della cuvée: t.a. totale, 9 % vol
B) minimo al consumo: t.a. effettivo, 6 % vol
C) minimo al consumo: t.a. totale, 10 % vol.
Vino ottenuto da uve appassite (generici, varietali o a Igt) e, per gli Igt, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare:
A) minimo, presumibilmente al momento della vinificazione: t.a. naturale, 16 % vol
B) minimo al consumo: t.a. effettivo, 9 % vol
C) minimo al consumo: t.a. totale, 16 % vol
Vino da uve stramature (generici, varietali o a Igt) e, per gli Igt, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare:
A) minimo, presumibilmente al momento della vinificazione: t.a. naturale, superiore a 15 % vol (quindi almeno 15,01 % vol)
B) minimo al consumo: t.a. effettivo, 12 % vol
C) minimo al consumo: t.a. totale, 15 % vol
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