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pacchetto-ortofloro-plus Titoli alcolometrici minimi e massimi

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. di seguito riassumiamo i vari titoli alcolometrici e facciamo presente che per talune categorie (tranquilli, v.s., v.s.q., v.s.q.a.) i limiti indicati non si applicano ai vini a doc/docg per i quali sono previste alcune norme ue particolari e, inoltre, sono soggetti ai t.a. minimi stabiliti dai singoli disciplinari di produzione. i titoli alcolometrici sono così distinti: a) naturale: quello derivante dalle uve prima di eventuali arricchimenti; b) effettivo: che rappresenta l'alcole vero e proprio contenuto nel vino; c) potenziale: che indica l'alcole ottenibile dalla parte zuccherina solitamente conteggiato con il coefficiente 0,6; d) totale: quello costituito dalla somma dell'effettivo più il potenziale i t.a. min/max non sono eguali per tutti i vini ma cambiano, innanzitutto, a seconda della "categoria" e, quindi, della eventuale "tipologia". in quanto ai vini a igt i rispettivi disciplinari possono prevedere regole diverse da quelle ue, ma solo se più restrittivi di quelli ue. riassumiamo di seguito, oltre a quelli dei "generici", i limiti previsti per le principali categorie e tipologie di vini igt. vino (c.d. tranquillo, ex vino da tavola): generici e varietali (diversi dagli igt/doc/docg), zona viticola c: a) minimo dopo l'eventuale arricchimento: t.a. effettivo, 9 % volb) massimo al consumo, arricchiti: t.a. totale, 15 % volc) massimo, non arricchiti: t.a. totale, 20 % vol (così elevato dal regol. n. 606/09) in deroga al 15 % vol, applicabile in tutta italia. vino (tranquillo) a igt: il titolo alcolometrico effettivo e totale come stabilito dal disciplinare e, in mancanza, dai seguenti limiti: a) minimo dopo l'eventuale arricchimento: t.a. effettivo non inferiore a 4,5 % volb) minimo al consumo: t.a. totale stabilito dal disciplinarec) novello, min al consumo: in deroga a punto precedente, t.a. totale 11 % vol.d) massimo al consumo, arricchiti: t.a. totale, 15 % vol e) massimo al consumo, non arricchiti: t.a. totale, 20 % vol vini (tranquillo) a dop il titolo alcolometrico effettivo e totale come stabilito dal disciplinare e, in mancanza, dai seguenti limiti: a) minimo dopo l'eventuale arricchimento: t.a. effettivo non inferiore a 4,5 % volb) minimo al consumo: t.a. totale stabilito dal disciplinarec) novello, min al consumo: in deroga a punto precedente, t.a. totale 11 % vol.d) massimo al consumo, arricchiti: t.a. totale, 20 % vol e) massimo al consumo, non arricchiti: t.a. totale, anche oltre 20 % vol vini frizzanti (generici, varietali, a igt) e, per gli igt, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare: a) minimo del vino che costituisce la partita (cuvée): t.a. totale, 9 % volb) minimo al consumo: t.a. effettivo, 7 % vol c) minimo al consumo: t.a. totale, 9 % vol vino spumante (v.s.) (generici, varietali o a igt) e, per gli igt, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare: a) minimo della cuvée: t.a. totale, 8,5 % vol b) minimo al consumo: t.a. effettivo, 9,5 % vol c) minimo al consumo: t.a. totale: non risulta stabilito. vino spumante di qualità (v.s.q.) con e senza doc/docg, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare: a) minimo della cuvée: t.a. totale, 9 % vol b) minimo al consumo: t.a. effettivo,10 % vol c) minimo al consumo: t.a. totale: non risulta stabilito. vino spumante di qualità del tipo aromatico (v.s.q.a.) con e senza doc/docg, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare: a) minimo della cuvée: t.a. totale, 9 % vol b) minimo al consumo: t.a. effettivo, 6 % vol c) minimo al consumo: t.a. totale, 10 % vol. vino ottenuto da uve appassite (generici, varietali o a igt) e, per gli igt, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare: a) minimo, presumibilmente al momento della vinificazione: t.a. naturale, 16 % vol b) minimo al consumo: t.a. effettivo, 9 % vol c) minimo al consumo: t.a. totale, 16 % vol vino da uve stramature (generici, varietali o a igt) e, per gli igt, salvi i limiti più restrittivi imposti dal disciplinare: a) minimo, presumibilmente al momento della vinificazione: t.a. naturale, superiore a 15 % vol (quindi almeno 15,01 % vol) b) minimo al consumo: t.a. effettivo, 12 % vol c) minimo al consumo: t.a. totale, 15 % vol. gsa studio ©riproduzione riservata
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