. confermate per l'annualità 2019 le deroghe alle fermentazioni fuori periodo vendemmiale, previste dall'articolo 10 della legge 12 dicembre 2016 n. 238. in particolare si ricorda quanto segue:. per i vini a denominazione di origine o indicazione geografica che prevedono nei propri disciplinari le menzioni tradizionali: passito, vin santo nelle sue diverse declinazioni, vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019;. per il vino a denominazione di origine protetta colli di conegliano "torchiato di fregona" le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2019;. per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019. fonte: mipaaft. ©riproduzione riservata