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GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Tracciabilità delle operazioni di affinamento in legno e vinificazioni separate

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. il decreto mipaaf n. 293 del 20 marzo 2015, che ha istituito i registri telematici vitivinicoli, conferma l'obbligo di registrazione, previsto anche dai registri di cantina cartacei, delle operazioni di fermentazione-invecchiamento-maturazione in recipienti di legno dei vini a d.o. in particolare, qualora le operazioni sopracitate siano previste dal relativo disciplinare di produzione con l'indicazione del periodo di invecchiamento/affinamento, trattandosi in questo caso di indicazioni obbligatorie, esse devono trovare riscontro nel registro telematico con l'annotazione delle relative date. nel caso in cui tali operazioni non siano presenti nel disciplinare, esse sono da intendersi come facoltative, ma anch'esse devono trovare riscontro nel registro telematico con l'annotazione delle relative date. inoltre è ammesso riportare in etichetta le informazioni relative all'invecchiamento/affinamento dei vini in recipienti di legno, solo se tali indicazioni compaiono anche sul registro. si ricorda, pertanto, di provvedere ad effettuare le corrette e obbligatorie registrazioni sui registri telematici sian dei periodi di affinamento in legno obbligatori/facoltativi per tutti i vini interessati a tale operazioni di vinificazione, inserendo il codice ll (invecchiamento in legno). la mancanza delle registrazioni di cui sopra comporta una nc grave nel caso di esito visita ispettiva e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 78 della legge 238/2016. inoltre, sempre ai fini della tracciabilità, nel caso in cui siano presenti in etichetta i vitigni con i quali il vino è stato prodotto (indicazione facoltativa), anch'essi devono risultare dai registri telematici attraverso l'annotazione delle vinificazioni separate. gsa studio ©riproduzione riservata
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