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Per poter riportare, nell'etichetta di un vino, la dicitura "senza solfiti aggiunti" occorrono due requisiti:
In realtà le normative europee in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli prescrivono l'obbligo di avvertire il consumatore dell'eventuale presenza di sostanze allergeniche all'interno di un prodotto alimentare.
Le modalità con cui gli allergeni devono figurare in etichetta sono due, alternative tra loro:
I solfiti e l'anidride solforosa rientrano nelle sostanze ritenute allergizzanti quando si trovano all'interno del prodotto in concentrazioni superiori a 10 mg/litro in termini di SO2 totale, con conseguente obbligo di indicazione della loro presenza in etichetta.
Se, invece, i limiti di legge non risultano superati e non c'è stata nemmeno aggiunta di solfiti nel vino - come anticipato - è possibile indicare in etichetta la dicitura "senza solfiti aggiunti".
È importante evidenziare che tale indicazione rientra tra quelle facoltative, fornite volontariamente al consumatore, e, pertanto, deve rispettarne i requisiti: deve essere precisa, chiara e facilmente comprensibile per il consumatore, non deve indurre in errore, non può essere ambigua o fuorviante, deve essere veritiera, senza attribuire all'alimento condizioni particolari che non possiede.
L'indicazione "senza solfiti aggiunti" non esprime, pertanto, un concetto di assenza totale di solfiti nel vino, evento non possibile in quanto questi vengono sviluppati naturalmente dai lieviti nella fase di fermentazione del vino. Di conseguenza, non è consentito inserire in etichetta la dicitura "senza solfiti".