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La menzione "vendemmia tardiva" è ammessa solo per i vini della categoria "vino da uve stramature", e quindi implicitamente vietata per i prodotti delle categorie "vino" e "vino ottenuto da uve appassite".
Tale menzione viene descritta dalla Banca dati e-Bacchus UE come segue: "menzione connessa a una particolare tipologia di prodotto ottenuto da uve sottoposte, appunto, a vendemmia tardiva. La maturazione e l'appassimento sulla pianta, dove le uve sono esposte alle condizioni ambientali e metereologiche, permettono di ottenere un prodotto straordinario, in particolare sotto il profilo del tenore di zucchero e dell'aroma. I vini che se ne ricavano sono davvero straordinari e sono detti vini da dessert o da meditazione".
Il termine "abboccato" non è compreso nell'elenco UE delle menzioni tradizionali, ma si tratta di un termine, presente in alcuni disciplinari di vini DOP o IGP non spumanti, riferito alla tipologia zuccherina. Tale indicazione può essere riportata in etichetta, riferendosi al tenore zuccherino, compreso tra 4 e 12 g/l con tolleranza di 1g/l in più o in meno, per la categoria vino.