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pacchetto-ortofloro-plus Ristrutturazione e riconversione vigneti. Domande entro il 31 maggio

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con la circolare n. 39883/2019 agea ha fornito le disposizioni attuative del regolamento (ue) 1308/2013 in tema di misure per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti le cui disposizioni attuative sono indicate nel d.m. n. 1411 del 3 marzo 2017. sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono valide autorizzazioni per il reimpianto dei vigneti. sono invece escluse le autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori. ambito soggettivo. i soggetti ammessi sono pertanto:. gli imprenditori singoli e associati;. le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’art. 157 del regolamento;. le cooperative agricole;. le società di persone e di capitali che esercitano attività agricole;. i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge 238/2012. possono accedere al premio anche i conduttori, non proprietari della superficie vitata, allegando alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario. interventi ammessi. le attività ammesse al premio sono:. la riconversione varietaleche consiste: nel reimpianto sul medesimo terreno o su altro, con o senza modifica nel sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;. nel sovrainnesto su impianti già razionali per forma di allevamento e per sesto d’impianto e in buono stato vegetativo. la ristrutturazione, che consiste: nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto dello stesso in una posizione più idonea dal punto di vista agronomico, sia per ragioni economiche e climatiche;. nel reimpianto del vigneto nella stessa particella ma con modificazione della forma di allevamento o del sesto di impianto;. il miglioramento nelle tecniche di gestione ad esclusione dell’ordinaria manutenzione. agea, ha successivamente precisato che per nuovo impianto deve intendersi la realizzazione di un impianto di vigneto in cui siano presenti, oltre alle barbatelle, i pali di testata, quelli di tessitura e quelli di sostegno, nonché almeno il primo palco di fili, anche laddove la forma di allevamento ne preveda più di uno. la superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione o ristrutturazione ammessa al beneficio comunitario è fissata in 0,5 ettari. per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale a un ettaro, la superficie minima ammessa è di 0,3 ettari. tali limiti possono essere comunque oggetto di deroghe regionali. domande e termini. le domande di aiuto sono presentate presso gli organismi pagatori competenti in relazione alla regione o alla p.a. di ubicazione delle superfici per le quali è richiesto l’aiuto, fermo restando la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale. il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio di ogni anno e la presentazione può avvenire anche tramite caa. le domande dovranno contenere:. la descrizione dettagliata degli interventi previsti e le tempistiche di realizzazione,. le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. eventuali variazioni rispetto a quanto indicato ai punti a) e b) devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica. per consentire i necessari controlli, i richiedenti non potranno procedere all’estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire prima del 15 settembre. le regioni esaminano le domande pervenute e concludono le operazioni istruttorie e alla compilazione delle graduatorie entro il 30 novembre di ogni anno. il termine per al definizione della finanziabilità è fissato al 28 febbraio di ogni anno. importo della misura. il sostegno può essere erogato in due modalità:. compensazione delle perdite derivanti dal mancato reddito conseguenti all’esecuzione della misura;. contributo sui costi di ristrutturazione e conversione. nel primo caso la compensazione può ammontare fino al 100% della perdita con un massimo di € 3.000/ha ed è calcolata ai sensi del decreto direttoriale n. 2862 del 8/3/2010. nel caso di contributo relativo ai costi sostenuti l’agevolazione può arrivare al 50% dell’imposto speso (75% nelle regioni classificate meno sviluppate) che può essere definito in uno dei seguenti modi:. fino ad un massimo di € 16000/ha, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali;. 13.500 €/ha (15.000 €/ha per le regioni meno sviluppate) sulla base di un costo medio definito in base a tabelle standard di costi unitari. tali valori possono essere ulteriormente elevati dalle regioni per le zone ad alta valenza ambientale paesaggistica fino al raggiungimento del costo medio di € 22.000/ha (24.500 €/ha per le regioni meno sviluppate). le zone ad alta valenza paesaggistica sono individuate dalle regioni con almeno uno dei seguenti criteri:. pendenza del terreno superiore al 30%;. altitudine superiore a 500 mt s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiani;. impianti situati su terrazzamenti o gradoni;. viticoltura delle piccole isole. alle regioni compete stabilire le modalità di erogazione dell’aiuto e comunicarlo al ministero. gsa studio ©riproduzione riservata
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