Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la circolare n. 39883/2019 AGEA ha fornito le disposizioni attuative del Regolamento (UE) 1308/2013 in tema di misure per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti le cui disposizioni attuative sono indicate nel D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017.
Sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono valide autorizzazioni per il reimpianto dei vigneti.
Sono invece escluse le autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori.
I soggetti ammessi sono pertanto:
Possono accedere al premio anche i conduttori, non proprietari della superficie vitata, allegando alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.
Le attività ammesse al premio sono:
AGEA, ha successivamente precisato che per nuovo impianto deve intendersi la realizzazione di un impianto di vigneto in cui siano presenti, oltre alle barbatelle, i pali di testata, quelli di tessitura e quelli di sostegno, nonché almeno il primo palco di fili, anche laddove la forma di allevamento ne preveda più di uno.
La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione o ristrutturazione ammessa al beneficio comunitario è fissata in 0,5 ettari. Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale a un ettaro, la superficie minima ammessa è di 0,3 ettari.
Tali limiti possono essere comunque oggetto di deroghe regionali.
Le domande di aiuto sono presentate presso gli organismi pagatori competenti in relazione alla Regione o alla P.A. di ubicazione delle superfici per le quali è richiesto l’aiuto, fermo restando la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio di ogni anno e la presentazione può avvenire anche tramite CAA.
Le domande dovranno contenere:
Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato ai punti a) e b) devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica.
Per consentire i necessari controlli, i richiedenti non potranno procedere all’estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire prima del 15 settembre.
Le Regioni esaminano le domande pervenute e concludono le operazioni istruttorie e alla compilazione delle graduatorie entro il 30 novembre di ogni anno.
Il termine per al definizione della finanziabilità è fissato al 28 febbraio di ogni anno.
Il sostegno può essere erogato in due modalità:
Nel primo caso la compensazione può ammontare fino al 100% della perdita con un massimo di € 3.000/Ha ed è calcolata ai sensi del decreto direttoriale n. 2862 del 8/3/2010.
Nel caso di contributo relativo ai costi sostenuti l’agevolazione può arrivare al 50% dell’imposto speso (75% nelle Regioni classificate meno sviluppate) che può essere definito in uno dei seguenti modi:
Le zone ad alta valenza paesaggistica sono individuate dalle Regioni con almeno uno dei seguenti criteri:
Alle Regioni compete stabilire le modalità di erogazione dell’aiuto e comunicarlo al Ministero.