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Il Regolamento 2019/934 include norme che integrano le disposizioni del Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo del Consiglio per quanto riguarda:
le zone viticole il cui titolo alcolometrico può essere aumentato;
le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli;
la percentuale minima di alcool per i sottoprodotti della vinificazione e la loro eliminazione; la pubblicazione delle schede dell'OIV.
La maggioranza delle criticità sono state riscontrate nella revisione dell'allegato IA ''pratiche e trattamenti autorizzati'' del regolamento 606/2009 in vigore; nello specifico sono state distinte in due tabelle diverse le pratiche enologiche e le sostanze enologiche autorizzate, oltre alla volontà di introdurre sistematicamente un riferimento al codice dell'OIV.
Il regolamento è suddiviso in 17 articoli riguardanti:
zone viticole in cui i vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo di 20% vol;
pratiche enologiche autorizzate;
uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale;
pratiche enologiche applicabili alle categorie di vini spumanti;
pratiche enologiche applicabili ai vini liquorosi;
definizione di ''taglio'';
modalità generali relative alla miscelazione e al taglio;
requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche;
condizioni di detenzione, circolazione e utilizzo dei prodotti non conformi alle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del presente regolamento;
condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino;
versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di ''aszù''/''vyber'' pressata;
fissazione di una percentuale minima di alcol per i sottoprodotti;
eliminazione dei sottoprodotti.
Il presente Regolamento entrerà in vigore il 7 dicembre 2019.