Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Decreto MIPAAFT su dichiarazioni di vendemmia e di produzione

Please publish modules in offcanvas position.

il 18 luglio 2019, il ministero delle politiche agricole ha emanato il d.m. 7701/2019 in cui sono illustrate le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento ue 2018/273 e del regolamento ue 2018/274 inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola. attraverso le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vengono comunicati ogni anno i quantitativi relativi alle uve, al mosto e al vino della campagna in corso con riferimento alla data del 30 novembre. contestualmente alla dichiarazione, al fine di garantire la tracciabilità dei vini che caratterizzano il panorama enologico nazionale, si procede alla presentazione della rivendicazione delle produzioni a denominazione sulla base dei dati dello schedario viticolo. chi deve presentare le dichiarazioni. per quanto riguarda la dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle produzioni do e ig, sono tenuti a presentare la dichiarazione tutti i soggetti:. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. soggetti che effettuano l’intermediazione;. le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina. sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la vendita su pianta delle uve e coloro che abbiano avuto una produzione di uva pari a zero. tramite tale dichiarazione, verrà operata anche la rivendicazione delle uve do e ig secondo quanto previsto dall’art. 16 del d.m. 16 dicembre 2010, compilando il quadro r dell’allegato 2. tale documento potrà essere redatto prima delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione al fine di consentire le rivendicazioni di particolari tipologie di vitigni do e ig. nelle rivendicazioni andranno indicati gli esuberi delle rese delle uve do dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, nonché le relative destinazioni produttive. sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:. i produttori di uve interamente destinate ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma. la dichiarazione di produzione vinicola. sono tenuti a presentare la dichiarazione di produzione di vino e mosto tutti i soggetti:. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;. le associazioni e le cantine cooperative. sono invece esonerati da tale dichiarazione:. le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia;. i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;. i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma. utilizzo dei dati presenti nel registro telematico. al più tardi a partire dalla campagna 2020-2021, per la compilazione della dichiarazione di produzione è data facoltà di avvalersi delle informazioni presenti nel registro telematico. a tal fini i dati di produzione di vino e mosti sono riportati in modalità automatica e, qualora vengano erroneamente riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna in corso il produttore dovrà provvedere ad aggiornare le singole voci del quadro g, decurtando o specificando i valori dei relativi prodotti. agea, previo accordo con le regioni, le province autonome e gli organismi pagatori definirà le specifiche tecniche. termini di presentazione. le dichiarazioni di produzione dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2019 con riferimento ai prodotti detenuti alla data del 30 novembre. invece, le dichiarazioni di vendemmia dovranno essere presentate entro il 15 novembre, salvo eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive. i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie e quelli che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie potranno compilare le dichiarazioni di produzione contestualmente a quelle di vendemmia entro il 15 novembre, provvedendo eventualmente alla rettifica della produzione di vino e mosti entro il 15 dicembre successivo. per gli intermediari la dichiarazione va compilata entro il 15 novembre. il decreto si compone anche di un allegato in cui sono indicati i termini di presentazione dei rispettivi quadri in relazione ai diversi soggetti. gsa studio ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale