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Il 18 luglio 2019, il Ministero delle politiche agricole ha emanato il D.M. 7701/2019 in cui sono illustrate le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento UE 2018/273 e del Regolamento UE 2018/274 inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola.
Attraverso le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vengono comunicati ogni anno i quantitativi relativi alle uve, al mosto e al vino della campagna in corso con riferimento alla data del 30 novembre.
Contestualmente alla dichiarazione, al fine di garantire la tracciabilità dei vini che caratterizzano il panorama enologico nazionale, si procede alla presentazione della rivendicazione delle produzioni a denominazione sulla base dei dati dello schedario viticolo.
Per quanto riguarda la dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle produzioni DO e IG, sono tenuti a presentare la dichiarazione tutti i soggetti:
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la vendita su pianta delle uve e coloro che abbiano avuto una produzione di uva pari a zero. Tramite tale dichiarazione, verrà operata anche la rivendicazione delle uve DO e IG secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.M. 16 dicembre 2010, compilando il quadro R dell’allegato 2. Tale documento potrà essere redatto prima delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione al fine di consentire le rivendicazioni di particolari tipologie di vitigni DO e IG.
Nelle rivendicazioni andranno indicati gli esuberi delle rese delle uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, nonché le relative destinazioni produttive.
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:
Sono tenuti a presentare la dichiarazione di produzione di vino e mosto tutti i soggetti:
Sono invece esonerati da tale dichiarazione:
Al più tardi a partire dalla campagna 2020-2021, per la compilazione della dichiarazione di produzione è data facoltà di avvalersi delle informazioni presenti nel registro telematico. A tal fini i dati di produzione di vino e mosti sono riportati in modalità automatica e, qualora vengano erroneamente riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna in corso il produttore dovrà provvedere ad aggiornare le singole voci del quadro G, decurtando o specificando i valori dei relativi prodotti.
AGEA, previo accordo con le Regioni, le Province autonome e gli organismi pagatori definirà le specifiche tecniche.
Le dichiarazioni di produzione dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2019 con riferimento ai prodotti detenuti alla data del 30 novembre.
Invece, le dichiarazioni di vendemmia dovranno essere presentate entro il 15 novembre, salvo eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive.
I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie e quelli che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie potranno compilare le dichiarazioni di produzione contestualmente a quelle di vendemmia entro il 15 novembre, provvedendo eventualmente alla rettifica della produzione di vino e mosti entro il 15 dicembre successivo.
Per gli intermediari la dichiarazione va compilata entro il 15 novembre.
Il decreto si compone anche di un allegato in cui sono indicati i termini di presentazione dei rispettivi quadri in relazione ai diversi soggetti.